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UNIVERSITA'
DI MACERATA contro MINISTERO UNIVERSITA' |
Prof. Marco Mancini, Capo Dipartimento Università e R.
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CORTE COSTITUZIONALE DEMOLISCE
ILLEGITTIMO SISTEMA FINANZIARO DELLE UNIVERSITA',
istituito dalla legge Gelmini 240/2010
e applicato male dal Governo Monti
L'Università
di Macerata aveva lamentato che il calcolo del costo standard per studente fosse stato
"il frutto, più o meno casuale, di un sistema cervellotico e
assurdamente congegnato dalla burocrazia ministeriale" |
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Francesco Adornato
rettore università MC
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LUCIANI: La prima
denuncia pubblica era stata fatta dal nostro Foglio in un convegno del 2013,
con il sostegno dell'INTERSINDALE UNIVERSITARIA e con la partecipazione
di Luciano MODICA, Giuseppe CATALANO, Francesco FAVOTTO, Stefano PALEARI. |
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LA CORTE
COSTITUZIONALE
SENTENZA N. 104 - ANNO 2017
Depositata in Cancelleria l'11 maggio 2017.
(In vigore dalla pubblicazione sulla G.U.)
Stralcio della parte strettamente giuridica della Corte
Per la sentenza completa, clicca su: Sentenza
104/17
Considerato in diritto
1.- Con ordinanza dell'11 dicembre 2015 (r.o. n. 85 del 2016), il Tribunale
amministrativo regionale per il Lazio, sezione terza-bis, solleva questioni di
legittimità costituzionale dell'art. 5, commi 1, lettera b), e 4, lettera f), della legge
30 dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia di organizzazione delle università, di
personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità
e l'efficienza del sistema universitario), in riferimento all'art. 76 della Costituzione;
nonché degli artt. 8 e 10 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, recante
"Disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche
di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista
dall'articolo 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per il raggiungimento
degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere b) e c), secondo i principi normativi e i
criteri direttivi stabiliti al comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5",
in riferimento agli artt. 33, 34, 76 e 97 Cost.
1.1.- L'art. 5 della legge n. 240 del 2010 delega il Governo ad
adottare uno o più decreti legislativi per la riforma del sistema universitario, al fine
di conseguire alcuni obiettivi, che includono (comma 1, lettera b) la "revisione
della disciplina concernente la contabilità, al fine di garantirne coerenza con la
programmazione triennale di ateneo, maggiore trasparenza ed omogeneità, e di consentire
l'individuazione della esatta condizione patrimoniale dell'ateneo e dell'andamento
complessivo della gestione" (l'ordinanza di rimessione fa riferimento alla lettera c)
del comma 1, con evidente lapsus calami).
Il comma 4 dello stesso art. 5 enuncia i principi e i criteri direttivi cui il Governo
doveva attenersi nell'esercizio della delega predetta, tra i quali il seguente (di cui
alla lettera f): "introduzione del costo standard unitario di formazione per
studente in corso, calcolato secondo indici commisurati alle diverse tipologie
dei corsi di studio e ai differenti contesti economici, territoriali e infrastrutturali in
cui opera l'università, cui collegare l'attribuzione all'università di una percentuale
della parte di fondo di finanziamento ordinario non assegnata ai sensi dell'articolo 2 del
decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
gennaio 2009, n. 1; individuazione degli indici da utilizzare per la quantificazione del
costo standard unitario di formazione per studente in corso, sentita l'ANVUR"
(l'ordinanza di rimessione fa riferimento all'art. 4, lettera f), anziché al comma 4,
lettera f), dell'art. 5, con un altro evidente lapsus calami).
Le due disposizioni citate, ad avviso del rimettente (TAR, N.d.R.), violano l'art. 76
Cost., in quanto definiscono solo l'oggetto della delega - vale a dire, secondo il TAR,
l'introduzione del costo standard, la definizione di indici per la quantificazione del
costo standard, la definizione della percentuale del Fondo per il finanziamento ordinario
per le università (FFO) da attribuire sulla base di tale criterio - ma non i principi e i
criteri direttivi per l'esercizio della delega stessa.
1.2.- In via subordinata, il TAR solleva questioni di legittimità costituzionale degli
artt. 8 e 10 del d.lgs. n. 49 del 2012, ossia delle disposizioni attraverso le quali il
Governo ha attuato la delega di cui sopra.
L'art. 8 definisce il costo standard unitario di formazione per
studente in corso come il costo di riferimento attribuito al singolo studente iscritto
entro la durata normale del corso di studio, determinato in considerazione della tipologia
di corso, delle dimensioni dell'ateneo e dei differenti contesti economici, territoriali e
infrastrutturali in cui opera ciascuna università (comma 1). La determinazione del costo
standard è definita attraverso un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università
e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita
l'ANVUR (Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca); il
decreto deve considerare voci di costo così definite: "a) attività didattiche e di
ricerca, in termini di dotazione di personale docente e ricercatore destinato alla
formazione dello studente; b) servizi didattici, organizzativi e strumentali, compresa la
dotazione di personale tecnico amministrativo, finalizzati ad assicurare adeguati servizi
di supporto alla formazione dello studente; c) dotazione infrastrutturale, di
funzionamento e di gestione delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio dei
diversi ambiti disciplinari; d) ulteriori voci di costo finalizzate a qualificare gli
standard di riferimento e commisurate alla tipologia degli ambiti disciplinari"
(comma 2).
L'art. 10 attribuisce al Ministro dell'istruzione, dell'università e
della ricerca, nell'ambito dell'attività di indirizzo e programmazione del sistema
universitario, il potere di individuare con proprio decreto le percentuali del FFO da
ripartire in relazione al costo standard per studente, oltre che ai risultati della
didattica, della ricerca, delle politiche di reclutamento e agli interventi perequativi ai
sensi della legge n. 240 del 2010.
Gli artt. 8 e 10, ad avviso del Tribunale rimettente, violano l'art. 76 Cost. (in
relazione alle predette disposizioni di delega), perché demandano per intero a decreti
ministeriali l'individuazione degli indici in base ai quali determinare il costo standard,
nonché delle percentuali del FFO destinate a essere ripartite in base a tale costo
standard. Sarebbero altresì disattesi gli artt. 33, 34 e 97 Cost., perché i censurati
artt. 8 e 10 istituirebbero poteri ministeriali svincolati da adeguati criteri di
indirizzo, così violando le pertinenti riserve relative di legge.
.....
.....
3.- La questione sollevata in riferimento all'art. 76 Cost. e avente ad oggetto l'art.
5, comma 1, lettera b), e comma 4, lettera f), della legge n. 240 del 2010 non
è fondata ... (vale dire la Corte non contesta il criterio del costo standard,
ma la sua applicazione, come da motivazioni che seguono - N.d.R.).
::::::::::
4.- ..... si rivela invece fondata, nei limiti di seguito precisati, la questione
avente ad oggetto gli artt. 8 e 10 del d.lgs. n. 49 del 2012, per
violazione dell'art. 76 Cost., basata sul rilievo che le disposizioni censurate si
limitano a ripetere i contenuti della delega, e a demandare poi per intero a decreti
ministeriali la determinazione degli indici in base ai quali calcolare il costo standard,
nonché la precisazione delle percentuali del FFO destinate a essere ripartite in base a
tale nuovo criterio.
4.1.- A questo proposito, con precipuo riguardo al censurato art. 8, giova ripercorrere
alcuni passaggi dell'esame parlamentare dell'atto governativo (XVI Legislatura, n. 437),
poi definitivamente approvato ed emanato come d.lgs. n. 49 del 2012, svoltosi, a norma
dell'art. 5, comma 7, della legge n. 240 del 2010, presso la VII Commissione permanente
(Istruzione pubblica, beni culturali) del Senato della Repubblica e presso la VII
Commissione permanente (Cultura, scienza e istruzione) della Camera dei deputati, in sede
consultiva.
4.1.1.- Lo schema di decreto legislativo è stato trasmesso alle Camere in prossimità
dell'originaria scadenza della delega legislativa, sì da attivare il differimento del
termine previsto dall'ultimo periodo del citato art. 5, comma 7. Lo schema riportava un
articolo 8 sostanzialmente analogo a quello oggetto di censura, ma ancor più laconico, in
quanto privo di qualsiasi riferimento alle voci di costo da prendere in considerazione per
la determinazione del nuovo criterio di riparto dei finanziamenti tra i vari atenei.
Nel corso dell'esame, sia i documenti predisposti dagli uffici parlamentari, sia le
discussioni in seno alle Commissioni hanno evidenziato che, così redatta, la disposizione
si limitava a corredare quanto già stabilito nella delega con un mero riferimento alle
dimensioni degli atenei e, così facendo, ometteva di individuare più
concretamente gli indici di quantificazione del costo standard, affidando questo passaggio
a successivi atti ministeriali.
In particolare, la VII Commissione permanente del Senato (nel parere approvato nella
seduta del 21 marzo 2012, allegato al relativo resoconto), dopo avere rilevato
criticamente che, in tal modo, non era stata data piena attuazione al principio di delega
contenuto nell'art. 5, comma 4, lettera f), della legge n. 240 del 2010, si esprimeva in
senso favorevole all'approvazione dello schema di decreto legislativo, ma poneva la
seguente condizione: "all'articolo 8, comma 1, vengano espressamente individuati,
sentita l'ANVUR, gli indici da utilizzare per la quantificazione del costo standard
unitario di formazione per studente in corso, quali: il costo delle attività didattiche e
di ricerca, in termini di dotazione di personale docente e ricercatore destinato alla
formazione dello studente; il costo dei servizi didattici, organizzativi e strumentali,
compresa la dotazione di personale tecnico-amministrativo, finalizzati ad assicurare
adeguato supporto alla formazione dello studente; il costo relativo alla dotazione
infrastrutturale, di funzionamento e di gestione delle strutture didattiche, di ricerca e
di servizio dei diversi ambiti disciplinari; ulteriori voci di costo finalizzate a
qualificare gli standard di riferimento e commisurate alla tipologia degli ambiti
disciplinari".
La versione del decreto legislativo poi definitivamente approvata dal Consiglio dei
ministri riprendeva le esemplificazioni suggerite dalla Commissione del Senato,
articolandole come voci di costo da considerare nell'emanando atto ministeriale.
Effettivamente, il decreto 9 dicembre 2014, n. 893 (Determinazione del costo standard
unitario di formazione per |
NINO LUCIANI,
Commento, e nuove proposte per l'autonomia 1.- Premetto la mia felicita'
per tre motivi:
- perchè la mia opera (sostenuta dagli amici dell'Intersindacale) è andata a buon
fine: quello di smascherare il modo segreto del MIUR nel calcolo del costo standard, ma
anche quello di dare una soluzione costruttiva al problema del calcolo;
- il ringraziamento all'università di Macerata di avere condotto efficacemente la sua
operazione, presumo in modo autonomo, o fors'anche stimolata dal mio giornale ;
- che tutti gli atenei beneficeranno dell'operazione di Macerata, e tormerà la giustizia
.
Per quanto riguarda la mia opera, si tratta del convegno che avevo fatto
nel 2013 a Bologna, Sala del Baraccano :
- sul tema "Autonomia universitaria e nuovo sistema finanziario ordinario delle
universita' pubbliche, basato sul costo standard per studente, come da Legge 240/2010;
- con la partecipazione di Luciano Modica, Giuseppe CATALANO, Francesco FAVOTTO, Stefano
PALEARI ;
- e con il sostegno di "ADI, ADU, ANDU, CIPUR, CISL-Università, CNRU, CNU,
COBAS-Pubblico Impiego, CoNPAss, CSA-CISAL Università, FLC-CGIL, LINK, RETE29Aprile,
SNALS-Docenti, SUN-Universitas News, UDU, UGL-INTESA FP, UIL RUA, USB-Pubblico Impiego,
USPUR .
Per la relazione completa di statistiche, clicca su: Costo
Per un ricordo di sintesi, clicca su: Convegno
2.-Storia. La legge 240/2010 ha innovato profondamente il
finanziamento ordinario delle università pubbliche: laspetto più significativo è
la sostituzione del criterio del finanziamento in base alla spesa storica (ancora la parte
più corposa del FFO Fondo di finanziamento ordinario), con quello del
finanziamento in base al costo standard, sia pur in una gradualità temporale, con
decisione del ministro, di tre anni in tre anni..
Ma l'innovazione ando' in vigore più, in quanto abbisognava di un decreto
attuativo, che sarà fatto con i piedi dal Governo Monti. Ma le cose sono spiegate dalla
Corte e vi rinvio.
In generale, il costo standard è un parametro utilizzato per la
razionalizzazione della Pubblica Amministrazione. Esso è una necessità per i sistemi
politici a pianificazione centralizzata, e questo vale anche per il Miur per
"pianificare" le università dal centro.
Tuttavia il "costo standard" è sempre stato il "tallone di
Achille" di questi sistemi, fino ad esserne il tarlo che li può portare al
fallimento, se divengono espressione di grandezze meramente burocratiche dal centro, non
corrispondenti alla realtà. Gli studiosi dei Paesi a pianificazione centralizzata non se
ne meravigliano.
Nel caso del nostro Miur, il massimo della stupidità lo vediamo per la "quota
premiale" (che non è il costo standard), che utilizza statistiche vecchie di un
anno, come minimo, ma anche da 2 anni a 5 anni, o su attese inesistenti. Ad es. attribuire
un premio in base ai crediti (vale dire in base agli esami superati dagli studenti)
potrebbe indurre alcune università ad una qualche larghezza nelle promozioni, e questo
non è efficienza.
3.- Torniamo al costo standard. Perché abbia un senso luso del
costo standard, il nodo sta nel suo corretto calcolo e questo ha un margine di
accettabilità se è determinato in concorso con le università da pianificare.
Intanto chiarire subito che non esiste il costo
standard di strutture complesse, ma di singoli componenti (es., il costo di una
matita, una siringa). Invece per il Miur, questo costo va calcolato, per
corsi di studio, secondo tipologie teoriche di dimensioni di aule, di rapporto tra
studenti e professori ..., riferibili ad atenei da costruire e far funzionare ex-novo.
Ma è evidente a chiunque che un edificio di Palermo ha un costo ben
diverso, rispetto a Milano...e non è omogeneo rispetto quello di Milano.
Un modo semplificato accessibile è usare valori medi, in prima e seconda
approssimazione, che puntano a calcolate il costo della universita
rappresentativa, e questo sulla falsariga di Alfredo Marshall che ci aveva
trasmesso la definizione di impresa rappresenativa (quella impresa con profitti non troppo
alti, nè troppo bassi, che sopravvive sul mercato, in un orizzonte lungo).
Questo calcolo va fondato sulla analisi dei bilanci,
università per università, per risalire infine alla individuazione della università
rappresentativa virtuosa.
Voglio segnalare subito che i miei calcoli si basarono sui bilanci di 61
università statali del 2009 e che non ho potuto fare un aggiornamento più avanti, in
quanto parte dei nuovi bilanci erano basati su schemi di contabilità diversi, tra le
università..
2.- Lordinamento generale in vigore e come dovrebbe funzionare
il nuovo sistema finanziario, quale preludio alla autonomia universitaria. Il
sistema finanziario attuale conserva, tuttora, la sua base nella legge 537/1993[2] , che
ha istituito più fondi, di cui uno è il FFO Fondo di Finanziamento Ordinario.
Esso fu concepito come fondamento pert la autonomia di RUBERTI.
Dunque, se ha un senso il corretto calcolo del costo standard e la sua
corretta utilizzazione, se ne dovrebbe fare il fondamento della nuova autonomia delle
università, sia dal lato spesa, sia dal lato entrata.
Come fare ? Questo vorrei illustrare per la CRUI.
2.1 - Presupposti: la separazione tra proprietà (Stato) e
gestione (Università).
Il costo standard, come termine di riferimento per la determinazione del
FFO, permette di configurare il FFO in modo rispettoso della piena autonomia
amministrativa, con pareggio del bilancio. Sono presupposti necessari:
- la separazione tra proprietà e gestione, nel rapporto tra Stato e Università (o
scuola, in generale). La proprietà rimane allo Stato; la gestione va totalmente alle
Università;
- che lo Stato, attraverso il Parlamento (e lEsecutivo), svolga anche il ruolo di
utente, in rappresentanza delle famiglie, pagatrici delle imposte che finanziano la spesa
statale per l'università.
Con questi presupposti, il ruolo del costo standard per studente è quello medesimo
della retta scolastica, tra una qualunque scuola e una famiglia, che ad essa vuole
iscrivere i figli, pagando la retta scolastica, dato il principio del pareggio
del bilancio.
Cosa cambia, nel caso delle università ? Nella scuola privata, la retta è di
solito fissata dalla scuola e la famiglia ha un relativo piccolo potere contrattuale.
Anche le università potranno calcolare la loro "retta" e proporla a qualunque
utente.
Tuttavia, tra gli utenti, cè lo Stato (in rappresentanza delle famiglie),
che ha la "capacità contrattuale propria del monopsonista (circa la domanda
di didattica e ricerca universitaria, e quindi una grande "forza" contrattuale
nel determinare la "retta offerta" e i requisiti di efficienza).
Precisamente, nel nuovo sistema finanziario, la "retta" è lo "speso
medio standard per studente", differenziatamente tra le università e tra Facoltà.
Lo Stato, nell'avanzare la sua offerta, fa valere la osservanza dei requisiti
minimi delle università, per "accreditarle" e ha titolo al loro controllo nel
tempo.
In questo rapporto con lo Stato-utente, le singole
università possono svolgere una specifica "trattativa" oppure coalizzarsi e
assumere la capacità contrattuale del "monopolista" (ciò avviene, ad es., se
riunite sotto legida della CRUI-Conferenza dei Rettori); e la forma tipica può
essere quella dei piani previsivi pluriennali (3-5-10 anni ?), in particolare circa il
numero degli studenti sovvenzionati, inclusa la determinazione legislativa dei requisiti
per laccreditamento[3].
Inoltre, lo Stato "proprietario" mantiene anche il diritto al
controllo (Corte dei Conti, sia in via preventiva, sia consuntiva) del rispetto del
pareggio del bilancio, e di determinati vincoli di ordine generale (come per i Comuni: es.
che gli interessi sul debito a medio-lungo termine non superino il 15-25% del FFO).
Non sono, invece, più giustificabili controlli specifici sulla gestione
finanziaria e sulla destinazione delle risorse finanziarie.
2.2.- Approfondimenti. Per chi volesse
approfondire e capire meglio, chiarisco che ho fatto due tipi di calcoli del costo
standard:
a) uno, quasi da manuale, per approssimazoni successive (che personalmente
privilegio). Esso conduce a un calcolo "a stima", "ai prezzi di
mercato" dei vari elementi di costo.
b) uno, con regressione lineare multivariata.
Osservazioni. Va precisato che la formula è semplicemente
il risultato di un calcolo matematico.
Questo moddello attribuisce il costo medio per studente (circa 10.300 euro)
alle variabili indipendenti, secondo un peso che corrisponde al valore dei coefficienti.
Infatti, un costo standard nasce da ipotesi di lavoro in cui il costo nasce da
possibili vari livelli di efficienza.
Esempi:
a) rapporto docenti/studenti;
b) metri quadri di superficie per studente;c) professori universitari di I Fascia, II
Fascia, Ricercatori, Contrattisti.
Per legge, poi, detti parametri vanno specificati almeno per grandi aree (tipo:
sanitaria, scientifica, socio-economica, umanistica).
Torniamo ai parametri.
- Circa il rapporto docenti/studenti l'OCSE (Education at a glance, 2012), ci
racconta che, per il 2010, nei Paesi OCSE il rapporto studenti/docenti era. In Italia il
rapporto medesimo era 15,5 .
Ma, ai fini della scelta dello standard da assumere, le situazioni delle nostre
università era molto diversificato: si andava da un minimo di 11 docenti per studente a
Siena, ad un massimo di 30/1 a Bergamo.
Non basta. Occorre guardare dentro alle singole Scuole (Facoltà). Ad es., non sono
più tollerabili lezioni (a Giurisprudenza) con 500 studenti per docente, spiegato dal
fatto che i professore vogliano vendere tante dispense agli studenti.
- Circa il rapporto metri quadri/per studente, si va da numeri bassi (1 mq a
Teramo, 2 mq a Bergamo) a numeri più alti (Udine mq 10, Ancona e Verona mq 8).
Devo concludere che i miei calcoli danno risultati molto diversi da quelli del
MIUR. |
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(Continua: Corte) studenti in
corso, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49), emanato dal
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, ha definito i parametri per la quantificazione di queste
voci di costo, fissando il contenuto della voce residuale di cui all'art. 8, comma 2,
lettera d), del d.lgs. n. 49 del 2012 e, altresì, aggiungendo un importo di natura
perequativa. 4.1.2.- L'esame delle dinamiche procedimentali che hanno condotto
all'approvazione del censurato art. 8 comprova la fondatezza del rilievo, condiviso dal
TAR rimettente e dalla difesa dell'Università degli Studi di Macerata, secondo cui il
Governo, nell'esercitare la delega, non ha aggiunto pressoché nulla ai contenuti dei
principi e criteri direttivi già stabiliti nell'art. 5, comma 4, lettera f), della legge
n. 240 del 2010. Limitandosi a riportare testualmente i suggerimenti enunciati a titolo
meramente esemplificativo nel parere della VII Commissione del Senato in merito alle voci
di costo da tenere in considerazione, il Governo non ha fatto altro che esplicitare
contenuti intrinseci alla nozione di costo standard, limitandosi a stabilire che il
"costo standard unitario di formazione per studente in corso", previsto dalla
delega, deve ricomprendere le spese per la remunerazione dei docenti e del personale
amministrativo, nonché per l'allestimento di servizi, spazi e strumenti per la didattica.
Fatta salva questa enunciazione, manca una più precisa individuazione delle spese da
includere nel computo del costo standard, nonché i criteri per la ponderazione di
ciascuna voce.
4.2.- Conclusioni analoghe valgono, a maggior ragione, per l'art. 10.
Alla delega, che prescriveva di collegare al costo standard una percentuale del FFO,
diversa dalla cosiddetta quota premiale, il decreto delegato ha risposto prevedendo
soltanto che la suddetta percentuale fosse da individuare in un decreto ministeriale,
emanato con validità almeno triennale, nell'ambito dell'attività di indirizzo e
programmazione del sistema universitario. A questa reiterazione pressoché letterale della
delega, il decreto legislativo non aggiunge altre precisazioni in merito alla quota del
FFO da distribuire in base al costo standard, nemmeno nella forma dell'indicazione di un
minimo o un massimo, o nella rappresentazione di una sua incidenza dinamica, anche solo
tendenziale, sul complesso del finanziamento da distribuire fra gli atenei.
4.3.- Considerati i contenuti delle disposizioni censurate, occorre verificare se il
rinvio da esse disposto a decreti ministeriali per la determinazione di aspetti
qualificanti la riforma del sistema del finanziamento universitario - quali sono la
determinazione degli indici in base ai quali calcolare le voci di spesa rientranti nel
costo standard e la percentuale del FFO da ripartire in base ai nuovi criteri - non
configuri una forma di sub-delega, incompatibile con la legge di delega e, in definitiva,
con l'art. 76 Cost.
Questa Corte ha già avuto modo di precisare, in alcune occasioni, che non integra di
per sé una sub-delega dell'esercizio del potere legislativo, illegittima ai sensi
dell'art. 76 Cost., la circostanza che le norme del decreto delegato, senza attribuire la
potestà di emanare disposizioni con forza di legge all'esecutivo (sentenza n. 139 del
1976), conferiscano agli organi di tale potere il compito di emanare normative di tipo
regolamentare (sentenza n. 79 del 1966), disposizioni di carattere tecnico (sentenza n.
106 del 1967) o atti amministrativi di esecuzione (ordinanza n. 176 del 1998; per
ulteriori esemplificazioni, sentenze n. 66 del 1965 e n. 103 del 1957).
Con specifico riguardo all'ordinamento universitario, questa Corte ha già da
tempo rilevato che il rinvio a fonti e atti amministrativi non solo non è vietato, ma è
in un certo senso persino fisiologico: nulla nella Costituzione - ivi comprese le riserve
relative di legge di cui agli artt. 33, 34 e 97 - vieta alla legge di affidare
l'integrazione e lo sviluppo dei propri contenuti sostanziali ad un'attività normativa
secondaria di organi statali, quando "si versi in aspetti della materia che
richiedono determinazioni bensì unitarie, e quindi non rientranti nelle autonome
responsabilità dei singoli atenei, ma anche tali da dover essere conformate a circostanze
e possibilità materiali varie e variabili, e quindi non facilmente regolabili in concreto
secondo generali e stabili previsioni legislative" (sentenza n. 383 del 1998).
Tuttavia, nel caso in esame, il decreto legislativo non si è limitato ad
affidare ad atti amministrativi l'esecuzione di scelte già delineate nelle loro linee
fondamentali negli atti con forza di legge del Parlamento e del Governo. Esso ha invece
lasciato indeterminati aspetti essenziali della nuova disciplina, dislocando di fatto
l'esercizio della funzione normativa dal Governo, nella sua collegialità, ai singoli
Ministri competenti, e declassando la relativa disciplina a livello di fonti
sub-legislative, con tutte le conseguenze, anche di natura giurisdizionale, che una tale
ricollocazione comporta sul piano ordinamentale.
Vero è che la legge delega non aveva prescritto che l'intera disciplina del costo
standard trovasse la propria sede nel decreto legislativo, consentendo implicitamente che
la quantificazione fosse determinata da atti amministrativi in applicazione degli indici
prefissati dal decreto legislativo, sentita l'ANVUR. Tuttavia, al Governo, in sede di
decretazione legislativa, era stato conferito il compito di individuare quantomeno gli
indici per la quantificazione e di dettare disposizioni in merito alla valorizzazione del
costo standard, ossia al suo collegamento con una parte del FFO. A tale compito il decreto
legislativo si è sottratto, devolvendo tutte le scelte sostanziali agli atti
ministeriali, che vengono emanati con il concorso di organi amministrativi, ma non di
quelli parlamentari, senza assunzione diretta di responsabilità politica da parte del
Governo (art. 95, secondo comma, Cost.) e al di fuori del termine previsto per l'esercizio
della delega.
4.4.- Non vale a scalfire questa conclusione il rilievo del Presidente del Consiglio
dei ministri, secondo cui le determinazioni relative al costo standard dovevano essere
lasciate alle amministrazioni competenti in ragione della natura tecnica delle valutazioni
implicate e anche allo scopo di facilitarne l'adeguamento ai dati emergenti e il
tempestivo aggiornamento nel corso del tempo.
Indubbiamente, è anche per queste ragioni che, come già detto, può ritenersi
fisiologico, pure nell'ordinamento universitario, il rinvio a fonti e atti amministrativi
attuativi della normativa primaria. Tuttavia, nemmeno questo giustifica l'operazione
compiuta, nel caso in esame, dagli artt. 8 e 10 del d.lgs. n. 49 del 2012, nei termini
ricostruiti sopra.
Anzitutto, era la stessa delega ad affidare determinati compiti normativi al
decreto delegato, sicché, data l'esistenza di una riserva di legge in materia di
ordinamento universitario (artt. 33 e 34 Cost.), doveva ritenersi necessaria a fortiori
una maggiore precisione del decreto legislativo per la determinazione degli indici di
quantificazione e della valorizzazione del costo standard, a causa della concomitanza, sul
punto, di disposizioni di delega che non risultano affatto particolareggiate.
Inoltre, per sua natura il decreto legislativo corrisponde a un tipo di fonte primaria
che meglio di altre si presta a disciplinare materie a contenuto tecnico, tanto da essere
stato utilizzato per disciplinare materie paragonabili a quella oggi in esame, come rileva
l'Università degli Studi di Macerata - che richiama il decreto legislativo 6 maggio 2011,
n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e
delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore
sanitario), con particolare riguardo al Capo IV (Costi e fabbisogni standard nel settore
sanitario), e il decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216 (Disposizioni in materia di
determinazione dei costi e dei fabbisogni standard di Comuni, Città metropolitane e
Province).
Infine, nelle determinazioni relative ai costi standard, i profili
squisitamente tecnici - indubbiamente consistenti, delicati e mutevoli - sono frammisti ad
altri, di natura politica: esulano dall'ambito meramente tecnico, ad esempio, le
decisioni in merito al ritmo della transizione dal criterio della spesa storica a quello
dei costi standard; o quelle relative all'identificazione e al peso delle differenze tra i
"contesti economici, territoriali e infrastrutturali" in cui operano le varie
università.
5.- Deve dunque essere dichiarata, per le ragioni anzidette e con assorbimento di ogni
altro profilo, l'illegittimità costituzionale dell'art. 8 del d.lgs. n. 49 del 2012,
nonché dell'art. 10 del medesimo decreto legislativo limitatamente alla parte in cui, al
comma 1, prevede che il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
individui percentuali del FFO da ripartire in relazione al costo standard.
Tale declaratoria di illegittimità costituzionale, determinata esclusivamente da vizi
dell'esercizio del potere legislativo delegato, non impedisce ulteriori interventi in
merito del Parlamento e del Governo, sui quali comunque incombe la responsabilità di
assicurare, con modalità conformi alla Costituzione, la continuità e l'integrale
distribuzione dei finanziamenti per le università statali, indispensabili per
l'effettività dei principi e dei diritti consacrati negli artt. 33 e 34 Cost.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 8 del decreto legislativo 29
marzo 2012, n. 49, recante "Disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la
valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione
della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per
il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere b) e c), secondo i
principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4, lettere b), c), d), e) ed
f) e al comma 5";
2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 1, del d.lgs. n. 49 del
2012, limitatamente alle parole "al costo standard per studente,";
3) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, commi
1, lettera b), e 4, lettera f), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia di
organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega
al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario),
sollevata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo
regionale per il Lazio, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
il 22 marzo 2017.
F.to:
- Giorgio LATTANZI, Presidente
- Marta CARTABIA, Redattore
- Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria l'11 maggio 2017. |
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DOCUMENTO CONGIUNTO DI RICERCATORI E DI PROFESSORI ( CNRU
- CIPUR) |
Prof. Marco Mancini, Capo Dipartimento Università e Ricerca
|
Le due
organizzazioni lamentano:
Precarietà generale, pretestuosa
molteplicità di tipologie di ricercatori,
insufficienza retributiva, diritti violati della progressione retributiva,
autonomia universitaria violata, abilitazione scientifica nazionale in deriva
quantitativa (perchè non collegata alla programmazione del fabbisogno) |
LUCIANI: La CRUI-Rettori non può dire: "Non
siamo insensibili al
grido di dolore che da tante parti d'Italia si leva verso di noi" |
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Marco Merafina, Ricercatore
|
NOTA di
LUCIANI. Questa riunione del CIPUR e del CNRU con il MIUR, pur se corretta
metodologicamente, è una delle innumeri riunioni, presso il MIUR, nel corso degli anni
senza produrre risultati positivi, anzi seguite da fatti delittuosi (verso l'università)
come la legge Gelmini e precedenti (Moratti), nomi che riportano ai governi del
centro-destra, ma solo casualmente, giacchè furono delittuose anche leggi di periodi
precedenti, riferibili ai ministri Berlinguer e Mussi, decise contro l'università (non
con l'università, come invece fu per il DPR 382/1980).
Pur con questi riferimenti, i fatti hanno costantemente mostrato che le leggi
sono state imposte dal MIUR (burocrati), a seconda del prevalere di componenti (in esso
annidati) collegabili a gruppi oscuri della destra (TREELLE) o della sinistra (?). Questo,
anche perchè il MIUR è composto da burocrati che conoscono poco l'università (Mancini
ex-Rettore è una eccezione, ma in minoranza), e perchè il MIUR subisce i vincoli di
bilancio del Ministero dell'Economia, che conosce l'università ulteriormente di meno.
Concludo con la domanda se non sia il caso di far mente locale a possibili
percorsi alternativi. Es.:
1) Come realizzare l'unità propositiva dell'università ? Il CNRU-ricercatori è una
componente viva, sicuramente importante. Il CIPUR, ormai, vanta solo una antica storia di
professori associati, di cui oggi nulla sappiamo circa il numero rimasto;
2) Per anni, dai tempi della Moratti, è stata alimentata una INTERSINDACALE, che
produceva documenti unitari, ma che (al momento degli incontri delle sigle 15-20 ...) al
MIUR, compariva con 30-40 persone, che nei vari interventi dicevano cose diverse, e dunque
l'università sindacale compariva una armata brancaleoni;
3) Dal documento di oggi, nulla risulta di assonanze cone FLC-CGIL, e con l'USPUR. Dunque,
nei rispettivi nuovi incontri, esse diranno cose forse uguali, o forse diverse, ad
es. sul ruolo unico della docenza.
4) In generale la disunione viene dagli insuccessi, che però non lasciano immune neppure
la CRUI-Conferenza dei RETTORI. Questa è soccombente sui temi finanziari, ma per
impreparazione: vale dire, essere incapace di organizzare uno sciopero per motivi
retributivi, e perfino di calcolare il fabbisogno finanziario. La CRUI saprebbe
contrastare il metodo di calcolo del costo standard, da parte del Miur e del Ministero
dell'Economia ? Se uno sa di non essere capace, si dimetta. Non solo: la CRUI sa che il
FFO del 2002 era poco meno del FFO attuale, pur se il costo della vita è raddoppiato ?
Vedere per credere.
5) CONCLUSIONE. A mio modo di vedere andare al MIUR, tutti separatamente, è come andare
al MIUR congiuntamente per dire cose diverse. Il vero punto debole è considerare il MIUR
un interlocutore affidabile.
Sentendomi ancora parte, proporrei di scegliere la via "meno peggio": una
pre-intesa di ognuno con la CRUI, che poi dovrà essere l'interlocutore unico presso il
MIUR e il PARLAMENTO, magari accompagnata da quelli che ci stanno.
E se "Maometto (ossia le organizzazioni) non vanno alla montagna (ossia
la CRUI-Rettori), sia la montagna che va da Maometto". |
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COMUNICATO
CONGIUNTO CIPUR-CNRU .
Venerdi' 24 febbraio 2017, una delegazione del CIPUR e del CNRU, organizzazioni
della docenza universitaria, e' stata ricevuta al Ministero dell'Università.
Il Ministero era rappresentato dal Capo di Gabinetto dott.ssa Sabrina Bona, presente il
Capo Dipartimento Universita' e Ricerca Prof. Marco Mancini.
Le organizzazioni della docenza erano rappresentate da Rosa Daniela Grembiale (Presidente
del CIPUR), Marco Merafina (Coordinatore Nazionale del CNRU).
1.- La legge 240/210, art. 24, RUTD (Ricercatori
Universitari a Tempo Determinato) prevede due diverse tipologie di contratto, di tipo a) e
b), come delineate nelle corrispondenti lettere a) e b) del comma 3 del citato articolo.
Al comma 5 dello stesso articolo si stabilisce che, con una procedura riservata ad
personam, l'universita', nel terzo anno di contratto, valuta il RUTDb in possesso dell.ASN
(Abilitazione Scientifica Nazionale) ai fini della chiamata nel ruolo di Professore
associato.
Nella versione originaria del DdL inspiegabilmente nessuna procedura
riservata ad personam era previsto ne' per i RUTI (Ricercatori Universitari a Tempo
Indeterminato) e ne' per i PA (Professori Associati), se in possesso dell.ASN, per il
passaggio, dei primi, nel ruolo dei Professori fascia degli associati (PA) e lo
scorrimento nel ruolo dei Professori, dei secondi, dalla fascia degli associati (PA) a
quella degli ordinari (PO).
Questa grave discriminazione, denunciata anche alla vigilia
dell.approvazione del provvedimento non e' stata sostanzialmente scalfita dall'inserimento
nella stesura finale del DdL, approvato come legge 240/210, del comma 6. Infatti, il comma
6 non ha le caratteristiche di automaticita' del comma 5 e, soprattutto, cessa di
validita' dall'ottavo anno (nuovo limite fissato dalla Legge 27 febbraio 2017, n. 19 di
conversione del decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244 decreto cosiddetto
"milleproroghe") successivo all'entrata in vigore della legge stessa. Pertanto,
vigente il comma 5, e' improcrastinabile sostituire la versione attuale del comma 6 con
un.altra del tipo, ad esempio:
"6. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, fermo
restando quanto previsto dall'articolo 18, comma 2, l.universita' per la chiamata nel
ruolo di professore di prima e seconda fascia valuta, rispettivamente, i professori di
seconda fascia e ricercatori a tempo indeterminato in servizio nell'universita' medesima,
che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 16."
L' equiparazione di trattamento e' stata anche richiesta dal CUN (vedere
"UNIVERSITA': LE POLITICHE PERSEGUITE, LE POLITICHE ATTESE Il difficile percorso
delle autonomie universitarie 2010-2016", gennaio 2017, pagina 56).
C'e' da rilevare che anche a fronte dell'approvazione definitiva del
milleproroghe, le modifiche introdotte relativamente all'estensione dei limiti temporali
dell'applicazione del comma 6, non intaccano la sussistenza della grave discriminazione
vigente.
Infine, i costi di tale modifica, a normativa vigente, non essendo piu' in
vigore un meccanismo di ricostruzione di carriera al passaggio di ruolo o fascia, sono
pressoche' nulli data la stangata sulle retribuzioni dei docenti universitari ed il
sostanziale blocco del turn over.
* E' stato chiesto che sia introdotto il principio che le risorse da allocare su
base premiale debbono derivare esclusivamente da risorse aggiuntive e non dalla
decurtazione di risorse ordinarie. Questo deve valere sia per l.FFO (Fondo di
Funzionamento Ordinario) e sia per le retribuzioni del personale docente.
* Per quanto riguarda le retribuzioni e' stato chiesto che sia mantenuta la
progressione, ai soli fini giuridici, permettendo che la fine del periodo di blocco
implichi la ripresa della progressione di carriera come se il periodo di blocco non ci
fosse stato: si tenga presente che, in mancanza, il danno di essersi trovati per anni con
la retribuzione ferma si protrae per tutta la vita, prima come retribuzione e poi come
pensione; e il nostro sistema universitario e' un sistema che prevede una retribuzione
fortemente differita nella carriera: una retribuzione bassa all.inizio, ma con la promessa
che crescera' nel tempo.
E' stata inoltre ribadita la necessita' di ripristinare la precedente modalita' di
erogazione automatica degli scatti che, sottraendo i docenti ad una qualsiasi anche
mascherata dialettica retributiva negoziale, insieme al principio di inamovibilita',
svolge un ruolo chiave nel contribuire a proteggere e rafforzare le fondamentali liberta'
di insegnamento, liberta' di ricerca ed eresia e la posizione permanente di influenza
sociale dell'universita' stessa. |
Questo non esclude l'erogazione di
importi aggiuntivi premiali (per didattica, ricerca, gestione) come peraltro in vigore, ad
esempio, in Spagna, nel paese al quale la precedente Ministra, Sen. Giannini, dopo le
polemiche innescate dai risultati della prima sessione dell'ASN, aveva dichiarato di
volersi ispirare per iniziative legislative di riforma della 240/2010. Si sottolinea che
e' stato dimostrato che sia il ripristino di tale erogazione automatica degli scatti e sia
l'eventuale erogazione premiale aggiuntiva di importi consolidati derivanti da
certificazioni.e non valutazioni.di un' agenzia nazionale siano perfettamente sostenibili
dal sistema universitario italiano. * Per ovviare al grave deficit di
democrazia conseguente al varo della legge 240/2010, e' necessario: -sostituire l.organo
deliberante, di cui alla lettera f) del comma 2 dell.articolo 2, della struttura di
coordinamento, di cui alla lettera c) del comma 2 dell.articolo 2, con un Consiglio che
preveda la partecipazione diretta di tutti i docenti dei dipartimenti afferenti alla
struttura stessa; -ripristinare in maniera esclusiva il meccanismo della elezione quale
strumento di designazione da parte della Docenza universitaria dei propri rappresentanti
in organi o cariche accademiche.
2.- L' irrinunciabile terzieta' di un organo investito delle funzioni proprie di
un collegio di disciplina si sostanzia inscindibilmente con una sua caratteristica di
struttura unica nazionale fisicamente ed operativamente avulsa dalle singole realta'
universitarie. Con l'abrogazione dell'articolo 10 della legge 240/2010 si ripristina
automaticamente il collegio nazionale di disciplina di competenza del CUN (Consiglio
Universitario Nazionale). Le strutture previste dai regolamenti locali possono, al piu',
continuare a svolgere una funzione istruttoria. A favore del ripristino di un unico
organismo nazionale si e' espresso anche il CUN nel rapporto richiamato in precedenza.
3.- Riguardo all'Abilitazione Scientifica Nazionale, e' stata innanzitutto
stigmatizzata la deriva quantitativa. E' stata chiesta una rinormalizzazione dei parametri
che tenga conto del fattore di proprieta'. Attualmente un articolo a 3000 (tremila firme)
e' considerato come uno a firma singola, con grave disparita' di trattamento tra colleghi
appartenenti a gruppi numerosi (che pubblicano decine di pubblicazioni all'anno) e
colleghi che pubblicano a poche firme e su argomenti non considerati di moda. Tutto questo
ha ripercussioni nelle carriere e anche nella VQR, dove generalmente le pubblicazioni a
moltissime firme e su argomenti piu' di moda, avendo un maggior numero di citazioni,
vengono considerate piu' significative delle altre. Tutto questo sta provocando
stravolgimenti nei collegi docenti dei dottorati, dove la caccia alle valutazioni piu'
alte puo' significare la sopravvivenza o meno dei dottorati stessi. Inoltre le soglie sono
drogate da comportamenti anomali che stimolano a pubblicare secondo criteri discutibili,
perseguendo il massimo risultato secondo le soglie e non in base alla qualita' della
ricerca stessa. Infine la limitazione della valutazione dei titoli agli ultimi 10 anni
disattende il principio secondo il quale diventare professore risponde al raggiungimento
della maturita' scientifica del candidato. Su questa base si e' chiesta l'estensione della
valutazione a tutta la carriera.
5. - E' stata richiesta l'abolizione del sistema dei punti organico che sottrae
annualmente moltissime risorse al reclutamento e agli avanzamenti di carriera a vantaggio
dei bilanci dissestati degli atenei. Se inoltre si arrivasse a un inquadramento nella
posizione superiore per chi ottiene l'ASN, come suggerito anche dal CUN nel rapporto
richiamato in precedenza, a parita' di curva stipendiale per RUTI e PA, ci sarebbe la
possibilita' di dirottare la maggior parte delle risorse verso il reclutamento dei piu'
giovani soddisfacendo il principio della distinzione tra reclutamento e avanzamenti di
carriera.
6. - E' stata infine riproposta la questione della figura del Docente Unico, che
riteniamo essere indispensabile a regime in quanto le 3 figure docenti assolvono gli
stessi compiti di didattica e di ricerca. Inoltre, la distinzione in tre fra ruoli e fasce
nasceva dall'armonizzazione con i ruoli medici di Assistente, Aiuto e Primario. Ora che
questi ruoli sono stati aboliti non ci sarebbe ragione di mantenerli per l'Universita'.
Al termine dell'incontro il Capo di Gabinetto ha riconosciuto in particolare la
necessita' di rivedere le soglie per l'ASN, ma ha manifestato dubbi sul Ruolo Unico. Si e'
convenuto di organizzare un ulteriore incontro di approfondimento tecnico ad aprile. |
|
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Ministra dell'università
Valeria Fedeli
|
Le proposte ARTeD per
la soluzione del precariato universitario
Per l'originale: http://www.roars.it/online/wp-content/uploads/2017/01/Precariato_Analisi_e_Proposte8.pdf
- Un piano di reclutamento
di 4.000 posti di ricercatori a tempo determinato (RTDb) con
immissione nel ruolo di professore associato, al conseguimento della
abilitazione scientifica nazionale.
- Modifiche della legge, per:
a) reintrodurre il docente di terza fascia;
b) prevedere due sole figure di pre-ruolo:
1) il Ricercatore a Contratto RC, in luogo degli attuali
assegni di ricerca, con funzioni di sola ricerca.Tale figura dovrebbe esser adeguatamente
remunerata e godere di tutte le tutele che spettano agli altri lavoratori.Esso dovrebbe
occuparsi esclusivamente, o quasi, di ricerca, e dovrebbero essere implementati degli
opportuni meccanismi tali da impedirne labuso da parte degli atenei;
2)il Ricercatore con Tenure Track (RTT), vale dire una solo
figura, in luogo degli attuali RTDa e RTDb. |
LE ATTESE DELUSE DELLA LEGGE
GELMINI: |
1. Valorizzare i giovani
ricercatori;
2. Ridurre il potere dei baroni; aumentando la loro liberta di ricerca;
3. Tutelare il merito ed eliminare |
la discrezionalita dei
concorsi (mediante la introduzione della Abilitazione Scientifica Nazionale);
4. Rendere piu sicuro e rapido il percorso |
di ingresso in ruolo;
5. Eliminare i ricercatori universitari "a vita" (RTI), rappresentati dai
fautori della riforma come il male assoluto delluniversita . |
|
LUCIANI:
Nessuno si illuda di risolvere se, prima, le università non riconquistano la autonomia di
entrata e spesa.
Questo è possibile grazie alla applicazione corretta* del costo standard
per studente, disposto dalla
legge Gelmini, e conseguentemente restringendo al MIUR il solo controllo di qualità delle
prestazioni locali.
* Applicazione corretta significa: "accordo miur-singolo ateneo per
il calcolo del costo standard" |
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Associazione ARTeD
E-mail: presidenza@uniarted.it, segreteria@uniarted.it www.uniarted.it
Il Precariato nelle Universita'
dopo la legge 240/2010 (Storia e Proposte)
1.- Il reclutamento prima e dopo la legge 240/2010
Analizziamo in che modo era organizzato il reclutamento prima della legge 240/2010.
Dopo la laurea, una persona interessata alla carriera universitaria muoveva i primi passi
nella ricerca attraverso il dottorato (di durata triennale), dopo il quale affrontava un
periodo piu o meno lungo come precario (passando per differenti figure come assegnista di
ricerca e/o post-dottorato, borsista, ricercatore a contratto), fino ad arrivare ad un
ingresso in ruolo come ricercatore a tempo indeterminato.
La precedente riforma Moratti del 2005 aveva gia introdotto la possibilita di reclutare
ricercatori "a tempo determinato" (di durata compresa tra 3 e 6 anni); tale
figura affiancava quella del RTI, anche se non aveva riscosso molto successo (pochissimi
sono stati i posti di Ricercatore a tempo determinato Moratti banditi).
Dopo lapprovazione della legge Gelmini, dopo il dottorato, una persona interessata
ad una carriera universitaria trova davanti a se tre distinte figure di ricercatore:
- Assegnista di ricerca, ruolo che puo essere svolto al massimo per 4 anni,
successivamente incrementati a 6.
- Ricercatore a tempo determinato di tipo "a" (RTDa), della durata
di 3 anni, rinnovabile per altri 2.
- Ricercatore a tempo determinato di tipo "b" (RTDb), 3 anni non
rinnovabile.
Delle tre figure, quella degli assegnisti di ricerca e la piu sfortunata. Il loro
contratto viene in genere rinnovato di anno in anno e le tutele sociali garantite sono
pressoche assenti (come se non venisse riconosciuto a questi soggetti lo status di
lavoratori).
Le altre due figure che sembrano distinguersi allapparenza solo per una lettera,
sono nei fatti realta estremamente diverse:
- Il ricercatore di tipo b che, durante il triennio di servizio, ottiene
lAbilitazione Scientifica Nazionale, alla scadenza entra in ruolo come Associato
(previa valutazione positiva dal Dipartimento di afferenza).
- Il ricercatore di tipo a, a prescindere dal suo valore sul piano scientifico
(pubblicazioni, possesso di ASN, capacita di attrarre fondi), finito il contratto,
va a casa.
In due parole, sul piano di mansioni e doveri RTDa e RTDb sono identici, ma solo per
gli RTDb e prevista una tenure track, un percorso che permetta linquadramento
in ruolo. Per questo motivo, gli RTDb, nello schema della riforma erano stati pensati come
un contratto di livello superiore (una sorta di ricercatore senior), al quale
epossibile accedere solo aver sperimentato posizioni di ricercatore junior, ovvero
avere svolto 3 anni come RTDa o come assegnista di ricerca, secondo una recente modifica
dei regolamenti (nel caso degli Assegnisti i 3 anni possono essere anche non consecutivi).
Va precisato che con lapprovazione della Legge di bilancio 2017, anche coloro che
hanno conseguito labilitazione scientifica nazionale (ASN) oppure il diploma di
specializzazione medica possono concorrere direttamente per le posizioni RTDb.
Per la Legge 240, i precari non sono semplicemente a tempo determinato, ma ad orologeria.
Un singolo ricercatore non puo accumulare piu di 12 anni tra contratti da
assegnista, RTDa, RTDb, superata questa soglia senza riuscire a ottenere un ingresso in
ruolo, si e letteralmente sbattuti fuori dal sistema. A soli 6 anni dalla riforma, questo
pesante vincolo non ha ancora generato effetti perversi, ma se si continuera in
questa direzione nel giro di pochi anni provochera non pochi problemi.
Ad una lettura superficiale il meccanismo di reclutamento previsto dalla legge Gelmini
sembrerebbe vantaggioso per un giovane ricercatore, il quale avrebbe la possibilitai di
entrare in ruolo come associato dopo soli 9 anni dal conseguimento della laurea. Roba da
fare invidia a tanti vecchi ricercatori a tempo indeterminato in attesa di un avanzamento
di carriera. Non a caso questa previsione ottimistica e assolutamente irreale,
strumentalizzata ad hoc, ha comportato una forte antipatia del personale di ruolo nei
confronti degli RTD, generando ulteriori fratture e una guerra allultima ruota del
carro che poco hanno giovato alluniversita. Inoltre, nella pratica i meccanismi di
reclutamento della legge Gelmini si sono dimostrati tutto, fuorche vantaggiosi per i
giovani ricercatori precari. Per capire il perche, e necessario analizzare
levoluzione del personale delle universita in questi ultimi otto anni.
2.- L'evoluzione (o meglio l'involuzione) del personale delle Universita.
La tabella I e la figura 1 riportano l'andamento del personale docente strutturato
distinto per categoria nel periodo 2008-2016. I ricercatori a tempo determinato introdotti
dalla legge Moratti (RTDm) raggiungono il loro picco di 1421 unita nel 2011, decrescendo
fortemente negli anni successivi, fino ad arrivare allesaurimento di questa
categoria che avverra nel 2017.
Gli RTDa aumentano molto rapidamente a partire dal 2011, per poi stabilizzarsi intorno
alle 3000 unita dal 2015. Bisogna ricordare pero che tali contratti hanno una durata
variabile tra 3 e 5 anni, per cui il numero totale di persone che sono state titolari di
un contratto come RTDa e di almeno quattro migliaia.
Per quanto riguarda gli RTDb, il loro numero cresce molto timidamente fino al 2015, per
poi avere un rapido aumento nel 2016, grazie ad una norma della legge finanziaria 2015, il
cosiddetto piano straordinario RTDb, grazie al quale vengono forniti alle universita
fondi aggiuntivi per il reclutamento di 861 RTDb.
Il numero di RTI risulta in leggera diminuzione fino al 2013; dal 2014 si assiste ad un
rapido crollo, complice il cosiddetto piano straordinario associati, grazie al quale
alcune migliaia di ricercatori vedono il loro passaggio a professore associato.
Specularmente, il numero dei professori associati si riduce fino al 2013, per poi
aumentare significativamente nel biennio successivo.Per concludere, il numero di
professori ordinari e in costante declino dal 2008, e solo nel 2016 ha visto una
debole ripresa.
L'analisi dei dati divisi per categorie non permette una visione di insieme del sistema;
per questo motivo in figura 2 abbiamo riportato la numerosita del personale delle
universita raggruppando le tipologie in personale di ruolo (RTI, associati,
ordinari) e non di ruolo (RTDm,a,b). |
Come si puo vedere,
mentre il personale di ruolo continua a diminuire, anche a causa del blocco del turnover
imposto alle universita da ormai troppo tempo, tale diminuzione e solo
parzialmente compensata dallingresso nel sistema di RTD.
Dall'analisi fatta finora sono stati finora esclusi gli assegnisti di ricerca, in quanto
il loro numero e molto piu difficile da quantificare, sia per lassenza
di una funzione di ricerca storica di tali figure nel database del CINECA accessibile via
web, sia per una maggiore volatilita di tali figure. Tra un assegno e un altro, i
periodi scoperti possono durare anche alcuni mesi, nei quali spesso si continua a
lavorare, ma per il sistema tali persone non esistono (del resto, non sarebbero nemmeno
lavoratori...). A fine dicembre 2016, risultano in essere poco meno di 13.000 gli assegni
di ricerca, ma si puo stimare che il numero di soggetti coinvolti arrivi alle 20.000
unita.
Agli assegnisti si aggiungono poi i cosiddetti invisibili della ricerca (titolari di soli
contratti di docenza, collaboratori a progetto...). Se consideriamo anche gli
"invisibili", il numero dei ricercatori precari nelle universita italiane
arriva a ben 40.000 unita', un numero agghiacciante, se si considera che il personale
docente di ruolo ammonta attualmente a poco piu di 50.000 unita.3.-
Cosa non sta funzionando attualmente nel reclutamento?
Al di la del gia citato blocco del turnover, cosa non sta funzionando nella
legge Gelmini per quanto riguarda il reclutamento?
Il dato che salta immediatamente allocchio e la sproporzione tra il numero di
assegnisti di ricerca e i ricercatori a tempo determinato. Tale fenomeno, in realta,
hadelle semplici spiegazioni:
1. L'attivazione di un assegno di ricerca non richiede allateneo di spendere punti
organico.
2. Un assegno di ricerca costa, per un anno, circa la meta di quanto costa un RTDa.
Detto in altri termini, spendendo la stessa cifra e possibile reclutare quasi il doppio
del personale per svolgere attivita di ricerca.
3. Il contratto come assegnista di ricerca non prevede alcun obbligo di didattica.
Tuttavia un corso dato in supplenza tramite contratto (spesso ad un assegnista) costa
talmente poco da renderlo unalternativa economica per mandare avanti un corso di
laurea.
4- La proposta per subito e quelle di modifica
della Legge
La proposta per subito. Se si vuole evitare la
desertificazione delle universita e necessario provvedere al piu presto
ad avviare un nuovo e piu significativo piano di reclutamento di RTDb, lunica
figura che, per la legge attuale, permette la stabilizzazione e lingresso in ruolo
dei tanti precari che stanno, con il loro duro lavoro ed impegno, contribuendo in modo
significativo allesistenza stessa delle nostre universita.
Servono almeno 4.000 posti allanno per i prossimi 4 anni, in modo da riportare la
numerosita del corpo docenti allo stesso livello del 2008. Anche solo impiegando i
fondi previsti per le cosiddette cattedre Natta, sulle quali e stato gia detto molto, si
potrebbero riuscire a bandire 1500 posti da RTDb all'anno.
La proposta per il futuro prossimo. Nel medio periodo
e invece necessario ripensare completamente i distorti meccanismi della legge
Gelmini relativi al reclutamento.
Cosa modificare nel medio periodo?
Vogliamo a questo punto lanciare alcuni spunti di riflessione, per suggerire alcune
possibilita di modifica delle leggi attuali che potrebbero permettere di correggere
le attuali storture.
Innanzitutto e necessario che venga fatta una chiara distinzione tra reclutamento e
progressioni di carriera.
Il blocco del turnover e stata una piaga che le università hanno subito per troppi
anni, ma la nostra sensazione e che i pochi punti organico a disposizione siano stati
spesi piu per le progressioni di carriera che per la stabilizzazione dei giovani
ricercatori. Il numero esiguo di figure con tenure track, bandite fin ora, sembra
testimoniare lincapacita degli atenei italiani di progettare il proprio futuro.
Potrebbe essere inoltre il caso di reintrodurre una figura di docente di terza fascia o
avere una unica fascia di docenza (il cosiddetto ruolo unico), ma tale proposta, che
avevamo gia discusso in precedenza, e sempre stata accolta in maniera molto fredda
da parte del mondo della politica e delle istituzioni con le quali abbiamo interagito.
Se si vuole pero continuare ad avere una struttura con due sole fasce, e
necessario ripensare completamente alle figure pre-ruolo, prevedendo due sole figure:
- La prima figura, il Ricercatore a Contratto RC, dovrebbe andare a sostituire gli
attuali assegni di ricerca, superandone gli attuali limiti. Tale figura dovrebbe esser
adeguatamente remunerata e godere di tutte le tutele che spettano agli altri lavoratori.
La figura dovrebbe occuparsi esclusivamente, o quasi, di ricerca, e dovrebbero essere
implementati degli opportuni meccanismi tali da impedirne labuso da parte degli
atenei.
- La seconda figura di Ricercatore con Tenure Track (RTT) dovrebbe andare invece a
sostituire gli attuali RTDa e RTDb. Tale figura potrebbe avere una durata di 6 anni, in
una formula 3+3. Dopo i primi 3 anni lattivita di ricerca svolta viene valutata
internamente dal dipartimento, il quale verifica se il ricercatore sta svolgendo una
attivita di didattica o ricerca coerente con gli obiettivi preposti. In caso positivo il
ricercatore continua la sua attivita per ulteriori 3 anni e, se in tale lasso di
tempo il ricercatore riesce ad ottenere labilitazione scientifica nazionale, entra
in ruolo come professore associato.
Il periodo di 6 anni e adeguato a guadagnare un livello di maturita
scientifica necessario per la ASN, e con una figura unica si evitano i binari morti che
tanti ricercatori di tipo a hanno trovato al termine del loro contratto.
E importante sottolineare che la necessita di prevedere due distinte figure
pre-ruolo non vuole assolutamente replicare degli schemi della legge attuale, per i quali
esistono ricercatori di serie A e di serie B, ma per venir incontro alle variegate
esigenze del mondo della ricerca. Si pensi al caso di un gruppo di ricerca che vinca un
PRIN o un progetto di ricerca europeo. Per la durata di quel progetto e
indispensabile poter adoperare del personale di ricerca aggiuntivo, e non avrebbe senso
reclutare delle figure con tenure track per una tale esigenza.
Ovviamente, e indispensabile prevedere delle opportune norme transitorie per
tutelare coloro che attualmente sono inquadrati nelle attuali figure precarie, ed
affiancare al gia citato piano di reclutamento di RTDb (o della nuova figura di RTT) un
nuovo piano straordinario per permettere lavanzamento di carriera per i tanti RTI e
professori associati meritevoli. |
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Ministra dell'università
Prof. Stefania Giannini
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MIUR DA METTERE SOTTO GIUDIZIO
In seguito alle discussioni suscitate, negli Atenei, dalle
cattedre "Natta"
DUE RICERCATORI SONO INTERVENUTI CONTRO IL PRECARIATO,
su: http://www.internazionale.it/tag/autori/lorenzo-zamponi :
"L'università pubblica ha bisogno di fondi e
non di attacchi strumentali"
____________________________________________________________
LUCIANI: vero quanto affermato a proposito del precariato, ma vero anche che il
precariato
italiano è "ciclico" e va individuato il responsabile, per non trovarci
sempre al punto di ripartenza.
Quanto al finanziamento delle università, nel 2002 il FFO fu di 6,2
miliardi, oggi (2016) è poco più
di 7 miliardi, ma dal 2002 al 2016 i prezzi sono raddoppiati. Dunque basta
fango sull'università... . |
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Nota. Le
"cattedre Natta" furono istituite dalla legge 208/2015 (art. 1, commi
207-212), in deroga alla legge 240/2010, che dispone il conseguimento dell'abilitazione
scientifica nazionale come requisito per la chiamata dalle singole università. E siccome
nulla si fa in parlamento senza l'avallo (anzi la proposta) del MIUR, il fatto va
classificato un nuovo colpo di mano del MIUR contro l'università. |
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L'università pubblica ha
bisogno di fondi e non di attacchi strumentali FONTE http://www.internazionale.it/,
22.X.16
- Lorenzo Zamponi, Assegnista di ricerca in sociologia e
scienza politica presso la Scuola normale superiore di Firenze
- Marta Fana, Dottoranda di ricerca in economia presso
l'Istituto di studi politici di Parigi.
Periodicamente le pagine dei giornali sono riempite da notizie
riguardanti l'ultimo o il penultimo episodio di deprecabile corruzione in qualche ateneo:
favoritismi, nepotismi, sprechi, inefficienze.
Di recente sono state addirittura le parole del presidente dell'autorità
nazionale anticorruzione (Anac), Raffaele Cantone, a far riemergere la
questione.
Secondo Cantone, l'Anac (autorità nazionale anticorruzione) è
"subissata da segnalazioni dalle università. Esiste un nesso enorme tra corruzione e
cervelli in fuga". Affermazioni lapidarie, che sono l'ennesima puntata di una
letteratura sul tema ormai sconfinata e sempre più strumentale alla delegittimazione del
sistema dell'università pubblica.
Che si tratti di notizie reali o di semplici illazioni, poco cambia. Il
risultato è lo stesso: descrivere l'università pubblica come un luogo intrinsecamente
corrotto.
A volte, si tratta di notizie false o gonfiate, come nel celebre pamphlet. L'università
truccata, con cui Roberto Perotti nel 2008 si impegnò a dare sostegno e copertura ai
tagli della ministra Gelmini, diffondendo distorsioni e inesattezze per rappresentare
l'università come il regno degli sprechi e della corruzione. Altre volte, invece,
le denunce hanno basi reali.
È inutile negare che esistano problemi di cattiva gestione nell'università
italiana (anche se sono molto meno diffusi di quanto si creda): chiunque l'abbia
attraversata nella sua vita ha visto almeno un concorso sospetto, una procedura
irregolare, uno scambio di favori.
Una questione di potere.
Ma è strumentale pensare che siano queste irregolarità a mettere in
difficoltà chi vuole fare ricerca, ed è grottesco aspettarsi che "affamare la
bestia", continuando a togliere risorse al sistema universitario, possa migliorare la
situazione. Anzi, più il sistema è chiuso e bloccato, più casi di questo tipo si
ripeteranno. Più si insisterà con il blocco del turnover, mantenendo nel
precariato una generazione di ricercatori, più il potere sarà concentrato nelle
mani di pochi. Meno risorse saranno fornite agli atenei, più il loro utilizzo sarà
sorvegliato, controllato e gestito da cordate baronali. In un'università che lavora bene,
in un sistema in salute, sostenuto e finanziato in maniera sufficiente dallo stato, è
molto più semplice far funzionare procedure e controlli, e c'è molto meno interesse, da
parte di tutti, a cercare scorciatoie. Se la carriera di migliaia di ricercatori
non dipendesse da una manciata di concorsi, se l'assenza di risorse non concentrasse
centinaia di progetti a contendersi un solo finanziamento, sarebbe molto più facile - è
ovvio - controllare la regolarità delle procedure e garantire la trasparenza delle
assunzioni. Se a una generazione di ricercatori fosse data la possibilità di
condurre le proprie ricerche in maniera autonoma e indipendente, senza dover passare la
maggior parte del proprio tempo a cercare opportunità per il contratto successivo, si
spezzerebbero i legami di dipendenza che sono alla base di ogni meccanismo clientelare.
Il problema vero.
Particolarmente bislacca è l'idea che sia la corruzione a provocare la
"fuga dei cervelli". Anche questo, ormai, è un topos letterario. Ma se il
luogo comune del giovane ricercatore che scappa all'estero perché qualche raccomandato
gli è passato davanti in un concorso può funzionare dal punto di vista narrativo,
perché rientra in tutti gli stereotipi sul nostro paese e sul lavoro pubblico in
generale, questa tesi regge poco al confronto con la dura realtà. Se guardiamo i numeri,
infatti, la storia che emerge è ben diversa, e sembra molto più probabile che a far
scappare migliaia di "cervelli" dall'Italia siano stati dieci anni di taglio
sistematico del finanziamento agli atenei, di precarizzazione della ricerca, di
smantellamento dell'università pubblica. Le statistiche, da questo punto di vista,
sono univoche: secondo il rapporto Ocse Education at a glance 2016, l'Italia ha la
percentuale più bassa di laureati tra la popolazione dell'intera Unione europea (18 per
cento, la media Ocse è il 35 per cento), spende meno di tutti nell'università (0,8 per
cento del pil) e investe per l'istruzione di ogni studente universitario 7.815 dollari
all'anno (la media Ocse è di oltre dodicimila). Dal 2008 al periodo 2014-2015, "il
corpo docente nelle università passa da 63mila a poco meno di 52mila, mentre il personale
amministrativo passa da 72mila a 59 mila", come riporta il professor Gianfranco
Viesti nel libro Università in declino (Donzelli 2016).
I precari coprono già metà della ricerca universitaria italiana, e questa
fetta è destinata ad aumentare.
Inoltre, nel 2014, scrive su eticaeconomia Francesco Sinopoli, della Flc Cgil,
"il corpo accademico era composto per il 48,3 per cento da docenti e ricercatori
strutturati e per la restante parte da assegnisti di ricerca (17,4 per cento), dottorandi
(28,1 per cento) e ricercatori a tempo determinato (6,2 per cento). Nel solo 2014 ci sono
stati 2.324 pensionamenti mentre sono stati attivati solo 141 contratto a tempo
determinato in tenure track". I precari, insomma, coprono già metà della ricerca
universitaria italiana, e questa fetta è destinata ad aumentare. Il fondo di
finanziamento ordinario delle università è diminuito, negli stessi anni, di circa il 22
per cento: oltre un miliardo di euro in termini assoluti. Sempre più spesso i
dipartimenti provano a far leva sui progetti privati o europei, i quali occupano -
contrariamente a quanto dovrebbe avvenire - uno spazio non più residuale nel
finanziamento della ricerca.
Retorica ciclica
Tuttavia, come ha recentemente dichiarato la European university association (Eua)
progetti come Horizon2020 generano più costi che guadagni. Infatti, la dotazione del
programma non è in grado di coprire le numerose domande di finanziamento presentate: per
i primi cento bandi della Commissione europea sono state ricevute 31.115 domande, solo
4.315 hanno ricevuto un finanziamento. L'elevato tasso di rifiuto non dipende - continua
l'Eua - dalla scarsa qualità dei progetti, ma dai fondi a disposizione, a cui tuttavia ci
si aggrappa dato il continuo disinvestimento nell'università di molti paesi europei. Nel
frattempo però, ricercatori di ogni livello, professori e personale tecnico spendono
tempo e risorse per non far morire la speranza di un finanziamento, sopportando costi non
indifferenti. Secondo la Eua questi sono sintetizzabili in circa un miliardo e trecento
milioni di euro.
Nei corridoi della facoltà di lettere e filosofia dell'Università degli studi
di Roma "la Sapienza", ottobre 2011. (Riccardo Venturi, Contrasto) A ben vedere,
dietro la retorica ciclica degli scandali sul nepotismo, c'è la realtà di
un'università italiana in dismissione da ormai un decennio, in cui il numero di
professori è in drastico calo, il reclutamento di nuovi ricercatori è bloccato e i
giovani sono prigionieri di contratti annuali senza alcuna prospettiva reale.
L'indagine Ricercarsi, condotta nel 2014, ha disegnato un quadro a tinte piuttosto fosche
della situazione dei ricercatori precari: il 43 per cento degli intervistati non
riesce a dare continuità al proprio lavoro di ricerca a causa delle interruzioni
contrattuali, il 53 per cento non riesce a immaginare il proprio futuro professionale su
un orizzonte di dieci anni, il 60 per cento dei dottorandi ritiene molto probabile andare
via dall'Italia per costruirsi un futuro professionale in ambito accademico.
Più che misure spot, serve un piano di reclutamento
strutturale
Secondo il rapporto diffuso nello stesso anno dall'Adi (Associazione dottorandi
e dottori di ricerca italiani), a risorse invariate, solo il 3,4 per cento di chi ha un
assegno di ricerca avrebbe la possibilità di essere assunto nel giro di quattro anni,
mentre il restante 96,6 per cento sarebbe espulso dal sistema. |
Non si tratta di un'emergenza
sociale solo per i ricercatori che rischiano di perdere il lavoro, ma anche e soprattutto
per la ricerca italiana: perdere ogni anno migliaia di ricercatori significa perdere ogni
anno una quota importante di competenze, significa migliaia di progetti di ricerca
abbandonati, significa dover ripartire da capo ogni volta, perché i ricercatori non sono
numeri intercambiabili, ma specialisti formati nel proprio settore. In questo contesto,
sostenere che a far scappare all'estero i giovani ricercatori siano i concorsi truccati,
ci vuole una certa dose di fantasia. Andare in un'università straniera, oggi, per un
giovane ricercatore italiano, è nella stragrande maggioranza dei casi l'unica
alternativa, di fronte a un sistema universitario pubblico che è stato ridotto alla canna
del gas. Per invertire la tendenza, e cominciare ad attrarre più "cervelli" di
quelli che si fanno partire, servono interventi strutturali sul piano delle risorse e del
reclutamento. Lanciare piani di reclutamento straordinario ad hoc di volta in volta
(qualche centinaio di posti per il ritorno dall'estero, qualche centinaio di tenure track,
ossia prolungamenti, eccetera) significa affidarsi a misure una tantum dai tempi lunghi e
incerti, che rischiano di risultare incompatibili con la corretta programmazione del
reclutamento da parte degli atenei. Più che misure spot, serve un piano di reclutamento
strutturale, che metta risorse consistenti al servizio di una programmazione seria del
normale ricambio generazionale. L'università italiana diventerebbe un'opportunità in
grado di attrarre ricercatori sia dal nostro paese sia dall'estero, piuttosto che
alimentarsi di sacche sempre più vaste di precariato. Lavoro
non sempre riconosciuto
Il continuo disinvestimento nell'università pubblica e il blocco del turnover si
accompagnano a un altro tema cruciale: il riconoscimento della ricerca come vero e proprio
lavoro per i molti ricercatori non strutturati. Per far fronte ai tagli, le università e
i centri di ricerca si trovano oggi affollate di ricercatori - coloro che fanno ricerca -
con contratti di ogni sorta: assegni annuali, collaborazioni a progetto o continuative,
cessioni di diritti d'autore, prestazioni occasionali che si rinnovano. Sebbene le
retribuzioni tra le diverse tipologie contrattuali varino, esse sono caratterizzate da
tratti comuni: l'instabilità lavorativa, lo scarso riconoscimento dei diritti
assistenziali, come gli assegni di disoccupazione (fatto salvo per i collaboratori almeno
per il 2016), e lo scarso regime contributivo. Sono 40mila i collaboratori in scadenza
nella pubblica amministrazione tra il 2016 e il 2018, per lo più concentrati soprattutto
nell'università e nella ricerca.
L'incertezza lavorativa non solo dura nel tempo, ma rimane legata alla
disponibilità di fondi estemporanei
Come tenne a sottolineare il ministro del lavoro, Giuliano Poletti, le figure
dei dottorandi e degli assegnisti di ricerca non sono assimilabili a quelle di un
collaboratore e vanno quindi esclusi dall'assegno di disoccupazione previsto per i
collaboratori (Dis-coll). Per giustificare tale esclusione, il ministro fece leva sul
regime fiscale agevolato per le borse di studio e gli assegni, come a ribadire che due
diritti in una volta rappresentano una vera e propria esagerazione! Il risultato è che i
ricercatori sono nella maggior parte dei casi poco pagati oltre che precari. Il
cortocircuito creato, tra blocco del turnover e sottofinanziamento, fa sì che
l'incertezza lavorativa non solo duri nel tempo, ma rimanga legata alla disponibilità di
fondi estemporanei di un dipartimento, di un singolo professore o di progetti e consulenze
private. Ecco che il tema del diritto a un contratto (e a un degno compenso) si intreccia
nuovamente con quello del potere: chi ha i fondi decide. Allo stesso tempo però, la
necessità di reperire fondi al di fuori del finanziamento pubblico alla ricerca, crea un
circolo vizioso ai danni degli atenei e dipartimenti con minori risorse. Ricorrere a
finanziamenti privati relativi a progetti non strettamente legati con la ricerca
accademica per poter retribuire e contrattualizzare i ricercatori rischia di danneggiare
gli stessi precari. Svalutare la qualità della ricerca per ottenere qualche spicciolo
comporta avere ancora meno possibilità di ottenere fondi. Inoltre: in un sistema in cui
la valutazione è strettamente legata alle pubblicazioni di carattere accademico (con
parametri discutibili), il tempo speso in attività che, seppure siano di ricerca, non
soddisfano i parametri della valutazione, si ritorcerà contro questi lavoratori e i
dipartimenti a cui sono affiliati. Un ragionamento simile vale per l'investimento nella
didattica a cui non viene attribuito nessun valore in sede di valutazione.
La retorica del merito
Finora la linea scelta dal governo Renzi desta non poche perplessità. Il
presidente del consiglio ha espresso più volte l'idea di voler concentrare le risorse a
disposizione (senza aumentarle) su pochi centri d'eccellenza, indicando in particolare
come modello l'Istituto italiano di tecnologia di Genova, al cui progetto Human Technopole
dovrebbe essere assegnata l'area ex Expo a Milano. Le vicende dell'istituto sono
controverse e spesso nebulose, ma il nodo è di prospettiva: ha veramente senso puntare
sulla presunta "eccellenza" trascurando la ricerca di base? Nel
frattempo, le indiscrezioni sulla prossima legge di stabilità parlano di risorse da
destinare direttamente ai dipartimenti più meritevoli secondo i risultati conseguiti
"nella pagelle di valutazione dell'Anvur" e un pacchetto per l'assunzione
tramite chiamata diretta di 500 professori da scegliere tra i "migliori"
ricercatori.
Una sala lettura dell'Università degli studi di Roma "La Sapienza",
ottobre 2011. (Riccardo Venturi, Contrasto) Significa rimpiazzare a stento il 4 per cento
dei docenti usciti dall'università nel giro di pochi anni. Ma le questioni più
preoccupanti in questo caso risiedono nel meccanismo e nel metodo alla base di questa
disposizione. Innanzitutto, a quanto si legge su Roars, le commissioni valutatrici
sarebbero composte da presidenti scelti direttamente dalla presidenza del consiglio, in
barba a ogni criterio di valutazione scientifica e indipendenza dalla politica. Allo
stesso tempo, bisogna riconoscere una volta per tutte che la retorica del merito è una
delle tante vie con cui si smonta un sistema di università pubblico, solidale e
democratico.
Il più grande spreco collettivo che viviamo è il frutto di una deriva
pluridecennale della politica economica
Da un lato, infatti, inseguendo esclusivamente merito ed eccellenza viene meno
la funzione stessa dell'università pubblica quale volano per l'uguaglianza nelle
opportunità di intere generazioni di studenti e ricercatori. Dall'altro lato, la
definizione stessa di merito accademico risulta discutibile. In generale, la valutazione
dell'Anvur si basa sul numero di pubblicazioni all'interno di una classifica di riviste
accademiche. Qui nasce una delle questioni più rilevanti: chi stabilisce la classifica,
al livello nazionale e internazionale? Mettiamo il caso del settore delle scienze sociali,
in cui gli spazi per il pluralismo sono sempre più ridotti: classifiche del genere
rischiano solamente di affossare tutto ciò che non rientra nel pensiero unico, nel
mainstream. Un obiettivo neppure troppo taciuto, almeno all'estero, dove il dibattito sul
pluralismo e la sua negazione è oggi più che mai acceso. Ci riferiamo allo stesso
mainstream, soprattutto in economia, che prima, durante e "dopo" la crisi ha
continuato a sostenere la necessità di una cura austera, dei tagli alla spesa pubblica e
delle riforme strutturali che hanno depresso, fatti alla mano, le economie del sud Europa.
Quelle stesse cure che hanno prodotto in questi anni una "fuga di cervelli" ben
più consistente di quella di cui lamenta Cantone e che ha a che fare con le decine di
migliaia di laureati italiani che emigrano nella speranza di trovare un'occupazione
retribuita indipendentemente dalle proprie conoscenze, o ambizioni. Il più grande spreco
collettivo, che viviamo e di cui subiremo ancora a lungo gli effetti, è il frutto di una
deriva pluridecennale della politica economica italiana tesa a comprimere diritti e spazi
di democrazia in ogni settore e il cui risultato più evidente è l'aumento delle
diseguaglianze economiche e sociali. LZ, MF |
NINO LUCIANI. Una storia del Miur,
molto fuori binario. Per salvare l'università, dovremmo ripescare la autonomia di Ruberti
e completarla dal lato finanziario. 1.-
Precariato, fenomeno ciclico italiano ogni 20 anni: 1977, 1997, 2017. Sul
finire degli anni '70, l'accumulo di precariato era già una malattia endemica, trascinata
da 10 anni. E' già di allora l'invenzione della categoria dei "professori
stabilizzati", dato il precedente blocco dei concorsi a professore ordinario, e la
crisi della libera docenza. Poi, l'assistente ordinario era licenziato, se, entro 10 anni
dalla immissione in ruolo, non diventava Libero Docente).
Si arrivò all'idea di una radicale riforma universitaria (divenuta il DPR
382/1980), con la possibilità di una immissione in ruolo, per tutti, in una
gradualità, e con la creazione di nuove figure accademiche:
- il ricercatore divenne solo ricercatore (in luogo di assistente ordinario e portaborse),
autonomo dal professore ordinario, e non licenziabile. La libera docenza fu abolita;
- fu istituito il professore associato, professore di ruolo autonomo (ma con divieto di
carriera nei poteri accademici, salvo per piccole cose), con immissione immediata per
titoli, per tutti i docenti precari (e, in seguito, mediante un regolare concorso);
- il professore ordinario restava la figura apicale classica per chi superasse un regolare
concorso.
Era, poi, prevista una corsia preferenziale, nei successivi concorsi a prof.
ordinario, per i professori associati novennalisti.
Quella riforma apparve, fin da subito, ben fatta, e aperta ad un periodo di lunga
stabilità per l'università. Soprattutto essa fu "costruita con
l'università" (come confermato in un recente convegno del CNU, e raccontata
recentemente, da Giancarlo Tesini, allora responsabile dell'ufficio
scuola della Democrazia Cristiana), non contro l'università, come dai
governi Berlusconi, recentemente.
2.- Ma poi come andò a finire ? Anche allora, finì
come lamentato oggi dai due pre-ricercatori.
I professori ordinari (raccolti nell'USPUR, il loro sindacato) ostacolarono la
norma dei novennalisti, e questo indusse i professori associati a coalizzarsi per
denunciare anomalie dei concorsi (così nacque il CIPUR di Salvatore Sorriso, di Perugia).
Addirittura, nella Facoltà di Giurisprudenza di Roma "La Sapienza" non
fu mai chiamato nessun professore associato.
Non solo questo. Il DPR 382 prevedeva un concorso ogni 2 anni. In realtà ne furono
fatti 3, dei 9 previsti nel 1980-98. E questo generò una nuova ondata di precari
a tutti i livelli.
Le nuove assunzioni ricominciarono solo nel 1998, con una nuova legge 210, sui
concorsi, che facilitò le assunzioni locali.
Questo ritardo determinò la emarginazione di una intera generazione di
professori associati, in quanto i rispettivi maestri (potenziali membri di commissione
giudicatrice) erano via via usciti dalla università (per collocamento a riposo). I
commissari subentranti, più giovani, anzichè guardare solo al merito, privilegiarono i
loro allievi (i giovani ricercatori, di allora), a diventare prof. ordinari.
Con i governi Berlusconi (Moratti, 2008; Gelmini) c'è stato, poi,
un nuovo blocco dei concorsi, e addirittura la soppressione di oltre 10.000 posti.
Questo fatto ha rilanciato una grave invivibilità tra ricercatori e professori, e
la esasperazione di un nuovo precariato, specialmente tra i giovani
ricercatori, con un massimo previsto per il 2017.
Anche chiusura verso l'esterno. C'è dell'altro: la esasperazione
dei problemi interni di turnover ha indotto i professori a una netta chiusura
verso l'esterno, dove non mancavano validissimi aspiranti alla carriera
universitaria. Un nome illustre, sacrificato, fu l'ambasciatore SERGIO ROMANO,
storico.
Chi volesse farsi una idea del veleno esterno contro l'università, accumulato
negli anni, e scaricato su di essa, vegga il resoconto del dibattito, in Senato, del 28
luglio 2009, per la legge Gelmini.
3.- Conclusione. Oggettivamente, dai
fatti risulta che i mali dell'università sono stati procurati dai professori e
ricercatori, per incapacità di risolvere correttamente il problema del turnover.
Arriviamo alle cattedre Natta: un colpo di mano del MIUR, in una notte
d'estate, dato il permanente contrasto tra gli addetti alla università: vale
dire il MIUR ha risolto il problema sostituendosi ai professori, e questo è esattamente
il contrario dell'unversità.
4.- Ma altro è la responsabilità oggettiva, altro è quella soggettiva:
su questo va tirato in ballo il MIUR. Se guardiamo un campo di football, e
troviamo che i giocatori si azzuffano, di chi è la colpa ?
Di solito, l'indisciplina dei giocatori è una causa delle deviazioni (in
particolare, si dice, se medici...). Ma le deviazioni furono estreme, e dunque ci
deve essere stato qualcos'altro.
Nel caso del football, lo scenario è ideato in modo che si svolga una partita
regolarmente, con il concorso di un arbitro, ne cives ad arma ruant. E se
l'arbitro sa fare il suo mestiere, e i giocatori sono collaborativi, il gioco funziona.
Dobbiamo parlare del MIUR. Non ricordo il numero infinito di
colloqui che tutti i sindacati hanno avuto al Miur. Ma andiamo per gradi, e distinguiamo
l'Amministrazione, dai politici (governo e parlamento).
a) I politici del parlamento erano, per tradizione, poco
competenti, salvo alcuni in Commissione Cultura/Istruzione, ma in aula guardati
come marziani da non considerare assolutamente, oltre che dal ministro del Miur.
Questa idea del parlamento è mia. Ma l'idea di Giovanni D'Addona (a suo tempo, Direttore Generale, Capo Dipartimento del MIUR, per
lunghi anni, seguito dott.ssa Olimpia Marcellini e poi da Antonello Masia e via ...) era catastrofica: "Assolutamente inconcepibile che parlamentari
possano fare una riforma universitaria".
L'ho conosciuto a suo tempo, quando ero vice-presidente nazionale del CIPUR,
associazione fondata da Salvatore Sorriso, e che allora contava qualcosa.
Poi, si deve sapere che, prima di trattare qualsiasi argomento, i membri della
Commissione Cultura/Istruzione erano "istruiti" da un funzionario del MIUR e, se
qualcuno osava mettersi di traverso, erano i guai suoi. (Ne sa qualcosa il deputato Mario
Pepe, medico e ricercatore universitario, al quale neppure i rapporti con Berlusconi
furono di sufficiente soccorso).
Ne deriva che la ricorrente rissa di campo universitario (tra professori,
ricercatori...) è frutto della incapacità dell'arbitro (miur) che ha fatto pessime leggi
universitarie.
b) Non solo questo: leggi fatte male male e applicate in modo perverso.
Basti pensare che le leggi erano, di solito, solo abbozzate e rinviate al regolamento per
l'attuazione, vale dire rinviate al MIUR per il dettaglio e che, poi, li tratteneva per
anni, prima di fare il regolamento attuativo.
C'è stato anche che alcune leggi furono applicate all'incontrario di
quanto disponevano. Il caso più grave fu quella sui mega-atenei (D.P.R.
25 luglio 1997, n.306).
Essa disponeva che un ateneo con studenti di numero superiore a 40.000 dovesse
essere frazionato, e altrettanto una Facoltà con più di 7000 studenti.
Ma, come si dice: "fatta la legge, trovato
l'inganno". Nel 1997-98 (per quanto ricordo... ero consigliere di amministrazione
nell'unibo) venne a Bologna Giovanni D'Addona, e qui l'idea che maturo' fu che, se Bologna
avesse ceduto studenti (allora erano 120.000) alla Romagna (candidata a costituire 5 sedi
decentrate, ben lontane tra loro), si sarebbe ottenuto di fatto il risultato di smagrire
Bologna.
Sul piano storico, Bologna si è fermata sugli 80.000 studenti, non scese
mai sotto i 40.000.
Le 5 sedi decentrate sono sedi mai divenute università sufficienti
autonome, con l'aggravante di risultare un pozzo finanziario senza fondo e una pessima
didattica, e quasi niente ricerca.
Altrettanto è avvenuto in Italia, dove la proliferazione degli atenei
avvenne in modo generalizzato (con la benedizione del Miur-D'Addona).
Quali ricadute sui professori ? Mi pare ovvio che, per
l'applicazione della legge, essi abbiano collaborato in prima persona, dunque risultarono
colpevoli, anzi unici colpevoli del pozzo finanziaro senza fondo. Ma la verità vera
era ben diversa: la colpa primaria era dell'arbitro (MIUR).
Nel corso degli anni, nei miei numerosi incontri al Miur, ho anche constatato
che i ministeriali non conoscevano l'università se non per quanto l'avevano vista da
studenti.
Con l'aumento della spesa, è arrivata una severa stretta di bilancio dopo
il 2008, ma troppo. Ricordo che nel 2002 il FFO fu di
6,2 miliardi, e oggi è poco più di 7 miliardi, pur se i prezzi sono raddoppiati,
da allora.
c) Non solo questo. Va messa sul piatto,
come causa di rovina qualitativa dell'università, la riforma delle lauree
"3+2". Risulta che le aziende, tuttora, siano insoddisfatte della
laurea breve triennale, e dunque da riportare a 4 annni.
Circa le responsabilità del proponente, esse furono
scaricate su Luigi Berlinguer (ministro), non sul Miur. In verità la cosa non è stata
mai chiarita
5) Con la legge Gelmini è arrivato il finanziamento in base al costo standard per
studente frequentante. Esso è l'ultimo ritrovato diabolico, non perchè errato
quale principio di efficienza, ma perchè calcolato in modo non controllabile dagli
Atenei.
Non esiste il costo standard di strutture complesse, ma di
singoli componenti (es., il costo di una siringa). Invece per il Miur,
questo costo va calcolato, per corsi di studio, secondo tipologie teoriche di dimensioni
di aule, di rapporto tra studenti e professori ..., riferibili ad atenei da costruire e
far funzionare ex-novo.
Ma un edificio di Palermo ha un costo ben diverso, rispetto a Milano...e
non è omogeneo rispetta quello di Milano.
Esiste invece il costo della impresa rappresenativa (Alfredo
Marshall), e non può prescindere dall'analisi dei costi storici, università per
università, per risalire infine alla individuazione della università rappresentativa
virtuosa. Clicca su: Costo standard.
Rispetto alla nuova situazione creata dal Miur, le università si trovano
impreparate ed impossibilitate a reagire, e dunque esposte a difficoltà insuperabili,
finchè il costo standard sarà maledetto e si comincerà con un nuovo ciclo.
5.- Per rimettere in piedi l'università, si dovrebbe ripartire dalla
legge Ruberti, (finalmente) utilizzando i bilanci universiari. Mi risulta che il
MIUR non analizzi i bilanci delle singole università, e neppure ai fini della
contabilità nazionale.
Penso che si dovrebbe riprendere la legge Ruberti, per l'autonomia
universitaria, e aggiungere l'autonomia di entrata, oltre che l'obbligo del pareggio del
bilancio, e inoltre il controllo della Corte dei Conti sia sul bilancio preventivo, che
consuntivo.
L'autonomia di entrata (per quanto riguarda i rapporti con il Miur) dovrebbe
stare nel fatto che gli atenei fissino (in base ai propri bilanci) il proprio costo
standard per studente, come una qualunque scuola fissa la propria retta scolastica.
A quel punto, il miur concorda con gli atenei la quota (di costo standard)
da accollarsi, a seconda delle politiche scolastiche del governo, regione per regione, e
indirizzo scolastico. |
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Ministra dell'università
Prof. Stefania Giannini
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PER LE UNIVERSITA'
ABILITAZIONE SCIENTIFICA
NAZIONALE
a professore ordinario e associato
Aperta la procedura
per la domanda di partecipazione alla valutazione
La prima domanda va presentata entro il 2 dicembre
2016 |
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AVVISO.
Nel testo originale qui riprodotto non c'è l'allegato con i SETTORI DISCIPLINARI.
Per trovare questi, clicca su: SETTORI DISCIPLINARI |
MIUR - Decreto Direttoriale 29 luglio 2016 n. 1532
Procedura per il conseguimento dellAbilitazione Scientifica Nazionale
alle funzioni di professore universitario di prima e seconda fascia
ART. 1
(Oggetto della procedura)
| 1. Ai sensi degli articoli 3 e 9 del D.P.R. 95/2016, è indetta la procedura per
il conseguimento dell'Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore
universitario di prima e seconda fascia, per ciascun settore concorsuale di cui al D.M.
855/2015 come da Allegato 1 al presente decreto. |
ART. 2
(Domanda di partecipazione)
| 1. La domanda di partecipazione alla procedura di cui all'articolo 1, a pena di
esclusione, è presentata, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3 del D.P.R. 95/2016,
durante tutto l'anno e secondo i termini di seguito indicati:
| a) I quadrimestre: a decorrere dalla data della pubblicazione del presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale ed entro e non oltre le ore 15.00 (ora italiana) del 2
dicembre 2016; |
| b) II quadrimestre: a decorrere dal 3 dicembre 2016 ed entro e non oltre le ore
15.00 (ora italiana) del 3 aprile 2017; |
| c) III quadrimestre: a decorrere dal 4 aprile 2017 ed entro e non oltre le ore
15.00 (ora italiana) del 4 agosto 2017; |
| d) IV quadrimestre: a decorrere dal 5 agosto 2017 ed entro e non oltre le ore
15.00 (ora italiana) del 5 dicembre 2017; |
| e) V quadrimestre: a decorrere dal 6 dicembre 2017 ed entro e non oltre le ore
15.00 (ora italiana) del 6 aprile 2018. |
|
| 2. La domanda di partecipazione di cui al comma 1 deve essere presentata
esclusivamente mediante la procedura telematica validata dal Comitato Tecnico ai sensi
dell'articolo 3, comma 5, del D.P.R. 95/2016, accessibile dal sito http://abilitazione.miur.it. La domanda è
compilata in lingua italiana o in lingua inglese ed è presentata con le seguenti
modalità:
| a) per i professori e ricercatori in servizio presso le università italiane,
mediante l'apposita sezione presente nel "sito docente" (https://loginmiur.cineca.it/). In tal caso saranno
altresì utilizzate le informazioni già presenti con riferimento a ciascun candidato; |
| b) per i soggetti non ricompresi nella categoria di cui alla lettera a), a
seguito di registrazione nell'apposita sezione presente nel "sito docente" (https://loginmiur.cineca.it/). |
|
| 3. A pena di esclusione, la domanda deve contenere:
| a) nome e cognome; |
| b)luogo e data di nascita; |
| c) codice fiscale; |
| d) indirizzo di residenza; |
| e) indirizzo di posta elettronica prescelto ai fini delle comunicazioni relative
alla presente procedura; |
| f) per i professori e i ricercatori in servizio presso le università italiane il
settore concorsuale e il settore scientifico disciplinare di afferenza; |
| g) indicazione del settore concorsuale nell'ambito di quelli di cui all'Allegato
1 al presente decreto, e della fascia dei professori universitari per cui si presenta la
domanda di partecipazione. |
|
| 4. La domanda è corredata dai seguenti elementi:
| a) indicazione di eventuali periodi di congedo obbligatorio con la relativa
certificazione; |
| b) elenco delle pubblicazioni da sottoporre alla valutazione ai sensi degli
articoli 4 e 7 del D.M. 120/2016, nel numero massimo previsto all'Allegato B del medesimo
decreto, riportato all'Allegato 2 del presente decreto, con l'indicazione di quelle
soggette a copyright ; le pubblicazioni, a pena di esclusione, devono essere
caricate in formato elettronico (.pdf); |
| c) elenco delle pubblicazioni rilevanti ai fini della valutazione dell'impatto
della produzione scientifica (Allegato A del D.M. 120/2016 - titolo numero 1) misurato
attraverso gli indicatori di cui agli Allegati C e D del D.M. 120/2016 e con riferimento
esclusivamente agli intervalli temporali ivi definiti, tenuto conto che:
| i. per i settori concorsuali bibliometrici, l'elenco include esclusivamente le
pubblicazioni correttamente associate e convalidate, a cura del candidato, ai codici WOS
e/o SCOPUS; non sono prese in considerazione pubblicazioni prive della suddetta
associazione; |
| ii. per i settori concorsuali non bibliometrici, l'elenco deve essere integrato
dalla copia anastatica caricata in formato elettronico (.pdf) delle pagine della
pubblicazione o di altra documentazione (es. scheda OPAC) attestanti, per gli articoli su
rivista scientifica, l'autore, l'anno di pubblicazione e il codice ISSN; per i contributi
in volume e per i libri (escluse le curatele) l'autore, l'anno di pubblicazione e il
codice ISBN o ISMN; non sono prese in considerazione pubblicazioni prive della suddetta
attestazione. |
|
| d) elenco dei titoli posseduti di cui all'Allegato A del D.M. 120/2016 (titoli
dal numero 2 al numero 11), eventualmente integrato dalla documentazione attestante gli
stessi, da caricare in formato elettronico (.pdf); |
| e) a pena di esclusione, dal consenso al trattamento dei dati personali e alla
pubblicazione sul sito del Ministero nella parte riservata alle procedure di abilitazione
dell'elenco dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche, degli atti relativi alla
procedura di Abilitazione, del giudizio collegiale e dei giudizi individuali espressi
dalla competente Commissione nazionale, dei pareri pro veritate secondo quanto previsto
dal presente decreto, nel rispetto del D.Lgs. n. 196 del 2003; dalla dichiarazione di
essere a conoscenza che, in caso di accertamento da parte dell'Amministrazione di
informazioni/dati non veritieri riportati in domanda e rilevanti ai fini
dell'Abilitazione, il candidato potrà essere escluso in qualsiasi momento dalla procedura
e l'Abilitazione eventualmente conferita potrà essere revocata. |
|
| 5. La presentazione della domanda di partecipazione deve essere perfezionata
attraverso l'invio della relativa scheda di sintesi, generata in formato elettronico
(.pdf) dal sistema telematico, in lingua italiana o in lingua italiana e in lingua inglese
(per coloro che optano per la compilazione della domanda in lingua inglese), secondo una
delle seguenti modalità:
| a) mediante firma digitale del candidato, utilizzando specifico software
in grado di supportare tale modalità; in questo caso la predetta scheda di sintesi dovrà
essere firmata e poi caricata per l'invio elettronico in formato ".p7m" tramite
l'apposita sezione della procedura telematica; |
| b) mediante sottoscrizione della scheda di sintesi della domanda da parte del
candidato, cui deve essere allegata copia in formato elettronico (.pdf) del proprio
documento di identità; entrambi i documenti devono essere caricati e inviati tramite
l'apposita sezione della procedura telematica. |
|
| Non sono ammessi alla procedura i candidati le cui domande siano state redatte e
presentate in modalità diverse da quelle indicate. |
| 6. Le dichiarazioni rese nella domanda e nella documentazione allegata da parte
dei candidati sono da ritenersi rilasciate ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000. Il
Ministero si riserva la facoltà di verificare la correttezza di quanto riportato in
domanda in qualsiasi momento della procedura, con conseguente esclusione del candidato in
caso di dichiarazioni non veritiere fino alla revoca dell'eventuale abilitazione. |
| 7. Coloro che intendono presentare la propria candidatura per più di una fascia
e di un settore concorsuale sono tenuti a presentare una domanda distintamente per ogni
fascia e settore concorsuale. |
| 8. Dalla scadenza del termine di ciascun quadrimestre per la presentazione delle
domande, ai sensi dell'art. 8, comma 4, del D.P.R. 95/2016, decorre il termine di venti
giorni entro il quale, tenuto conto esclusivamente di quanto contenuto nella domanda ai
sensi del comma 4, lettera c), sono calcolati i valori degli indicatori dell'attività
scientifica di ciascuno dei candidati che hanno presentato domanda nel corso del
quadrimestre e che sono resi noti ai candidati attraverso la pubblicazione sul sito
docente (https://loginmiur.cineca.it/) di
ciascun candidato. Il candidato è tenuto a collegarsi al predetto sito docente con le
stesse credenziali utilizzate per la registrazione e la presentazione della domanda, al
fine di prendere visione del valore dei propri indicatori di impatto della produzione
scientifica. Nessun avviso sarà inviato dall'Amministrazione al candidato. I suindicati
indicatori relativi a ciascun candidato devono essere confrontati con i valori-soglia
riferiti al settore concorsuale per il quale è stata presentata domanda, fatto salvo
quanto previsto all'articolo 5, comma 3, del presente decreto. |
| 9. Il candidato può ritirare la propria domanda di partecipazione entro e non
oltre i dieci giorni dalla pubblicazione degli indicatori di cui al comma 8. L'eventuale
ritiro della domanda può essere presentato dal candidato esclusivamente con le stesse
modalità telematiche previste per la presentazione della stessa. |
| 10. Dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande di cui al comma
1 decorre il termine previsto dall'articolo 7, comma 6 del D.P.R. 95/2016 per la
presentazione, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari.
Decorso tale termine sono inammissibili istanze di ricusazione dei commissari. |
ART. 3
(Prodotti ammissibili e calcolo degli indicatori
per i candidati all'Abilitazione Scientifica Nazionale)
| 1. Ai fini del calcolo degli indicatori per i candidati all'Abilitazione
Scientifica Nazionale, di cui all'Allegato C, comma 2, lettere a), b) e c), del D.M.
120/2016, per i settori concorsuali bibliometrici, si applicano le disposizioni, gli
intervalli temporali e le definizioni indicati agli articoli 2, comma 1, e 4, comma 1,
lettere a), b) e c) del D.M. 602/2016. |
| 2. Ai fini del calcolo degli indicatori per i candidati all'Abilitazione
Scientifica Nazionale, di cui all'Allegato D, comma 2, lettere a), b) e c), del D.M.
120/2016, per i settori concorsuali non bibliometrici, si applicano le disposizioni, gli
intervalli temporali e le definizioni indicati agli articoli 2, comma 2, e 4, comma 2,
lettere a), b) e c) del D.M. 602/2016. |
| 3. Relativamente ai periodi di congedo obbligatorio dei candidati e ai fini del
calcolo degli indicatori di cui ai commi 1 e 2 si applica quanto previsto dall'articolo 2,
comma 3, del D.M. 602/2016. |
ART. 4
(Sedi delle procedure)
| 1. Le università sedi delle procedure per il conseguimento dell'Abilitazione,
individuate ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del D.P.R. 95/2016, sono indicate, per
ciascun settore concorsuale, nell'Allegato 1 al presente decreto. Con motivata richiesta
della Commissione e compatibilmente con il rispetto dei tempi della procedura, possono
essere disposte modifiche della sede ospitante la procedura. |
| 2. Le università individuate ai sensi del comma 1 assicurano le strutture e il
supporto di segreteria per l'espletamento delle procedure. |
| 3. Per ciascuna procedura di Abilitazione l'università nomina, ai sensi della legge
7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, il Responsabile Unico del
Procedimento (RUP) che ne assicura il regolare svolgimento nel rispetto della normativa
vigente, ivi comprese le forme di pubblicità relative alle fasi della procedura
successiva alla scelta della sede. |
| 4. Gli oneri relativi al funzionamento di ciascuna Commissione sono posti a
carico dell'ateneo ove si espleta la procedura per l'attribuzione dell'Abilitazione. Di
tali oneri si tiene conto nella ripartizione del Fondo di finanziamento ordinario delle
università statali e del contributo di funzionamento delle Università non statali
legalmente riconosciute. |
ART. 5
(Lavori delle Commissioni)
| 1. Ciascuna Commissione si insedia entro quindici giorni dal decreto di nomina
presso l'università in cui si espletano le procedure di Abilitazione, ed elegge tra i
propri componenti il presidente e il segretario. Nella stessa riunione, la Commissione,
prima di accedere alle domande dei candidati, definisce le modalità organizzative e di
valutazione delle pubblicazioni scientifiche e dei titoli per l'espletamento delle
procedure di Abilitazione, distinte per fascia, nei limiti e secondo quanto previsto dal
D.M. 120/2016. In particolare, ai sensi dell'art. 5 del predetto decreto, la Commissione,
nella seduta di insediamento sceglie, in relazione alla specificità del settore
concorsuale e distintamente per la prima e per la seconda fascia, almeno sei titoli tra
quelli di cui all'allegato A, del D.M. 120/2016, ai numeri da 2 a 11 e ne definisce, ove
necessario, i criteri di valutazione. Tale delibera ha validità per l'intera durata dei
lavori della Commissione, anche nel caso in cui uno o più commissari siano sostituiti e
può essere rivista solo nel caso in cui la Commissione decada per il mancato rispetto dei
termini di conclusione delle valutazione dei candidati. Tali determinazioni sono
comunicate entro il termine massimo di due giorni al Responsabile Unico del Procedimento
individuato ai sensi dell' articolo 4, comma 3, il quale, coaudiuvato dal Ministero, ne
assicura la pubblicità sul sito dedicato alle procedure di abilitazione per tutta la
durata dei lavori. La predetta pubblicazione, in ogni caso, è effettuata entro cinque
giorni dalla comunicazione al Responsabile Unico del Procedimento delle determinazioni
deliberate dalla Commissione. |
| 2. Espletati gli adempimenti di cui al comma 1 e scaduto il termine del
quadrimestre di presentazione delle domande, la Commissione accede per via telematica alle
domande dei candidati contenenti l'elenco dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche,
nonché la relativa documentazione, presentati ai sensi dell'articolo 2. Per garantire la
riservatezza dei dati l'accesso avviene tramite codici di accesso attribuiti e comunicati
dal Ministero a ciascuno dei commissari. In ogni caso la consultazione delle pubblicazioni
soggette a copyright da parte dei commissari avviene nel rispetto della normativa
vigente a tutela dell'attività editoriale e del diritto d'autore. |
| 3. Con riferimento ai candidati che presentano domanda per una fascia e un
settore concorsuale per i quali sono stati individuati valori-soglia differenziati a
livello di settore scientifico disciplinare, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del D.M.
602/2016, si prevede:
| a) per i candidati afferenti al settore scientifico disciplinare per cui sono
stati individuati valori-soglia differenziati, l'applicazione di tali valori-soglia; |
| b) per i candidati afferenti al settore concorsuale ma ad un settore scientifico
disciplinare per il quale non sono stati individuati valori-soglia differenziati,
l'applicazione dei valori-soglia del settore concorsuale; |
| c) per i restanti candidati, l'applicazione dei valori-soglia del settore
concorsuale ovvero dei valori-soglia differenziati di cui alla lettera a) nel caso in cui
il candidato presenti un profilo coerente con la declaratoria del settore scientifico
disciplinare. La valutazione di detta coerenza è di competenza della Commissione che,
entro i dieci giorni successivi al termine di ciascun quadrimestre di presentazione della
domanda, indica, dandone sintetica motivazione, nell'apposita piattaforma telematica i
valori-soglia da applicare che sono resi noti ai candidati contestualmente alla
pubblicazione degli indicatori di cui all'articolo 2, comma 8. |
|
| 4. La Commissione, nello svolgimento dei lavori, può avvalersi della facoltà di
acquisire pareri scritti pro veritate da parte di esperti revisori ai sensi
dell'articolo 16, comma 3, lettera i), della legge n. 240 del 2010. La facoltà è
esercitata, su proposta di uno o più commissari, a maggioranza assoluta dei componenti
della Commissione. Il parere è obbligatorio nel caso in cui si proceda alla valutazione
di candidati afferenti ad un settore scientifico-disciplinare che, pur appartenendo al
settore concorsuale oggetto della procedura, non è rappresentato nella Commissione. Anche
per gli esperti revisori si applica quanto previsto dal comma 2, ultimo periodo. |
| 5. La Commissione attribuisce l'Abilitazione con motivato giudizio espresso sulla
base di criteri, parametri e indicatori differenziati per funzioni e per settore
concorsuale, definiti dagli articoli 3, 4, 5 e 6 del D.M. 120/2016, ai sensi dell'articolo
4, comma 1, del D.P.R. 95/2016, e fondato sulla valutazione dei titoli posseduti e delle
pubblicazioni scientifiche pubblicate fino alla data di presentazione della domanda,
previa sintetica descrizione del contributo individuale alle attività di ricerca e
sviluppo svolte. Posto che all'art. 6, lettera a), del D.M. 120/2016 è prescritta come
condizione necessaria la valutazione positiva dell'impatto della produzione scientifica,
attestata dal possesso da parte del candidato di parametri almeno pari al valore-soglia in
almeno due indicatori, la Commissione può motivare il diniego di Abilitazione
limitatamente all'assenza di tale requisito. L'eventuale dissenso dal parere pro
veritate di cui al comma 4 è adeguatamente motivato. |
| 6. La Commissione attribuisce l'Abilitazione con almeno tre voti favorevoli su
cinque. |
| 7. La Commissione è tenuta a concludere la valutazione di ciascuna domanda entro
tre mesi decorrenti dalla scadenza di ogni singolo quadrimestre nel corso del quale è
presentata la candidatura. Decorso tale termine, è avviata la procedura di sostituzione
della Commissione, con le modalità di cui all'articolo 7 del D.P.R. 95/2016 e fermi
restando gli atti compiuti ai sensi dell'articolo 6 dello stesso D.P.R., con
l'assegnazione alla nuova Commissione di un termine non superiore a tre mesi per la
conclusione dei lavori. È facoltà della nuova Commissione, nella prima riunione
successiva alla sostituzione, fare salvi con atto motivato gli atti compiuti dalla
Commissione sostituita. Nell'ipotesi di modifica dei criteri di valutazione di cui al
comma 1, i candidati possono ritirare la propria candidatura nei dieci giorni successivi
alla pubblicazione dei nuovi criteri. |
| 8. La Commissione si avvale di strumenti telematici di lavoro collegiale. In
relazione alla procedura di Abilitazione per ciascuna fascia, sono redatti i verbali delle
singole riunioni contenenti tutti gli atti. I giudizi individuali e collegiali espressi su
ciascun candidato, i pareri pro veritate degli esperti revisori, ove acquisiti, e
le eventuali espressioni di dissenso da essi, nonché la relazione riassuntiva dei lavori
svolti costituiscono parte integrante e necessaria dei verbali. Entro dieci giorni dalla
conclusione dei lavori, i verbali redatti e sottoscritti dalla Commissione sono trasmessi
tramite procedura informatizzata al Ministero, in modo da cosentirne la pubblicazione
entro i successivi venti giorni e comunque non oltre il termine di cui all'art. 16, comma
3, lettera e) primo periodo della legge n. 240 del 2010. |
| 9. Gli atti relativi alla procedura di Abilitazione, i giudizi individuali
espressi da ciascun commissario e i pareri pro veritate sono pubblicati sul sito
del Ministero per un periodo di sessanta giorni. Gli elenchi nominativi dei candidati
abilitati per settore concorsuale e per fascia restano pubblicati sul medesimo sito per
l'intera durata dell'Abilitazione. |
| 10. Ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della legge n. 240 del 2010 e successive
modifiche e integrazioni e dell'articolo 3, comma 3 del D.P.R. 95/2016, la durata
dell'Abilitazione è pari a sei anni decorrenti dalla data di pubblicazione dei risultati. |
| 11. Il mancato conseguimento dell'Abilitazione comporta la preclusione a
presentare una nuova domanda per lo stesso settore concorsuale e per la stessa fascia o
per la fascia superiore, nel corso dei dodici mesi successivi alla data di presentazione
della domanda. In caso di conseguimento dell'Abilitazione è preclusa la presentazione di
una nuova domanda, per lo stesso settore e per la stessa fascia, nei quarantotto mesi
successivi al conseguimento della stessa. |
ART. 6
(Trattamento dei dati personali)
| 1. Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, sono titolari del
trattamento dei dati personali forniti dai candidati all'Abilitazione il Ministero
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca-Direzione generale per la
programmazione, il coordinamento, e il finanziamento delle istituzioni della formazione
superiore, via Michele Carcani n. 61, 00153 Roma, e le università sedi delle procedure di
Abilitazione, come individuate dall'Allegato 1. Tali dati sono raccolti, per le finalità
di gestione delle procedure di Abilitazione, dai titolari del trattamento, secondo le
modalità previste dal presente decreto, per il tramite del Consorzio CINECA, via
Magnanelli n. 6/3, 40033, Casalecchio di Reno, Bologna. Il responsabile del trattamento
dei dati personali è individuato nel Direttore del CINECA. |
| 2. Il conferimento dei dati è obbligatorio per la valutazione dei candidati ai
fini del conseguimento dell'Abilitazione scientifica nazionale e per la gestione delle
relative procedure. |
| 3. Le predette informazioni sono diffuse esclusivamente nei casi e secondo le
modalità previste dal D.P.R. 95/2016. |
| 4. Gli interessati possono far valere i diritti loro spettanti ai sensi del
Decreto Legislativo n. 196 del 2003 nei confronti dei soggetti di cui al comma 1. |
Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana nonché sui siti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca,
dell'Unione Europea e di tutte le Università italiane.
Roma, 29 luglio 2016
Il DIRETTORE GENERALE
Daniele Livon |
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Ministra dell'università
Prof. Stefania Giannini
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 aprile 2016, n. 95
ABILITAZIONE SCIENTIFICA
NAZIONALE
Il nuovo regolamento che entra
in vigore il 21 giugno 2016
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.Nota.
Il nuovo regolamento, previsto dall'art. 16 della legge 240/2010 doveva essere
fatto entro 3 mesi dalla legge (approvata il 30 dic. 2010). Purtroppo il nostro MIUR si
rivela di solito molto impari ai suoi compiti e causa di infiniti guai ai professori e
ricercatori.
I maggiori di questi guai, che si ricordano, sono i ritardi nello svolgimento dei
concorsi. Massimi furon gli inadempimenti del DPR 382/80 che prevedeva un concorso ogni
due anni.
Nel periodo 1980-98 ne sono stati fatti 3, dei 9 promessi dal DPR. Ciò determinò la
distruzione di carriera di una intera generazione di professori associati, e un clima di
invivibilità tra i proff. associati e i proff. ordinari di allora e la nascita di
specifiche associazioni sindacali di fascia (come il CIPUR). Il clima di invivibilità
indebolì massimamente l''università italiana nel panorama politico nazionale, e che alla
fine ci darà la famigerata legge Gelmini.
Della legge Gelmini, forse l'unica cosa buona è l'abilitazione scientifica nazionale, e
che si spera possa andare a regime, dopo vari aggiustamenti e miglioramenti. Di buono
anche il sorteggio, per fare le commissioni, che era stato invocato da molti, troppi,
anni.
Sia chiaro che questa legge ha praticamente eliminato i concorsi nazionali e questè un
grosso guaio perchè determinerà una grossa differenza qualitativa tra i professori (le
unversità con maggiori strutture conquisteranno i professori migliori; invece, con il
concorso nazionali i professori sono tutti sul medesimo livello qualitativo.
La legge Gelmini ha invece mantenuto le due fasce (dei proff. associati e ordinari) e
questo crea difficoltà di rapporti tra i professori, e non è cosa buona (dato che le
funzioni sono le medesime). La legge ha anche mantenuto varie sottocategorie di
principianti precari. Auspicherei che ci sia una sola fascia di professori, e una sola
categoria di principianti (Ricercatori) che, una volta presa l'abilitazione, potrebbe fare
insegnamento per contratto quinquennale, rinnovabile una sola volta, con tutti i diritti
previdenziali e assistenziali. |
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DECRETO DEL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA 4 aprile 2016, n. 95 Art. 1 - Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende:
a) per «Ministro» e «Ministero», il Ministro e il Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca;
b) per «legge», la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni;
c) per «fascia» o «fasce», quella o quelle dei professori di prima fascia e di seconda
fascia previste dall'articolo 16, comma l, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
d) per «abilitazione», l'abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 16,
comma 1, della legge;
e) per «settori concorsuali», «macrosettori concorsuali» e «settori
scientifico-disciplinari», i settori concorsuali, i macrosettori concorsuali e i settori
scientifico-disciplinari di cui all'articolo 15, comma 1, della legge;
f) per «area disciplinare», l'area disciplinare di cui all'articolo 16, comma 3, lettera
b), determinata ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 16 gennaio
2006, n. 18, di riordino del Consiglio universitario nazionale;
g) per «criteri», gli elementi di giudizio suscettibili di una valutazione di carattere
qualitativo;
h) per «parametri», gli elementi di giudizio che sono suscettibili di una
quantificazione e quindi possono essere valutati mediante il risultato di una misura;
i) per «indicatori», gli strumenti operativi mediante i quali e' resa possibile la
quantificazione e quindi la misurazione dei parametri;
l) per «valore-soglia», il valore di riferimento di un indicatore cui corrisponde un
adeguato grado di impatto della produzione scientifica misurato utilizzando l'indicatore
medesimo;
m) per «commissione», la commissione nazionale di professori ordinari di cui
all'articolo 16, comma 3, lettera f), della legge;
n) per «CUN», il Consiglio universitario nazionale;
o) per «CRUI», la Conferenza dei rettori delle universita' italiane;
p) per «ANVUR», l'Agenzia nazionale per la valutazione del sistema universitario e della
ricerca.
Art. 2 - Oggetto
1. Il presente regolamento disciplina le procedure per il conseguimento dell'abilitazione
attestante la qualificazione scientifica che costituisce requisito necessario per
l'accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori universitari.
Art. 3 - Abilitazione scientifica nazionale
1. Con decreto del competente direttore generale del Ministero, adottato ogni due anni
entro il mese di dicembre, sono avviate, per ciascun settore concorsuale e distintamente
per la prima e la seconda fascia dei professori universitari, le procedure per il
conseguimento dell'abilitazione. Le domande dei candidati sono presentate, unitamente alla
relativa documentazione e secondo le modalita' indicate nel presente regolamento, durante
tutto l'anno.
2. Il decreto di cui comma 1 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, nonche' sui siti del Ministero, dell'Unione europea e di tutte le universita'
italiane.
3. Ai fini della partecipazione ai procedimenti di chiamata di cui agli articoli 18 e
24, commi 5 e 6, della legge, la durata dell'abilitazione e' di sei anni dalla
pubblicazione dei risultati. Resta fermo che le chiamate di cui all'articolo 24, comma 6,
della legge possono essere disposte, nei limiti della durata dell'abilitazione, fino al 31
dicembre 2017.
4. Il mancato conseguimento dell'abilitazione comporta la preclusione a presentare una
nuova domanda per lo stesso settore e per la stessa fascia o per la fascia superiore, nel
corso dei dodici mesi successivi alla data di presentazione della domanda. In caso di
conseguimento dell'abilitazione e' preclusa la presentazione di una nuova domanda, per lo
stesso settore e per la stessa fascia, nei quarantotto mesi successivi al conseguimento
della stessa.
5. Le domande, corredate da titoli e pubblicazioni scientifiche e dal relativo elenco,
sono presentate al Ministero per via esclusivamente telematica con procedura validata dal
Comitato di cui all'articolo 7, comma 5. Nella redazione del predetto elenco il candidato
specifica quali sono le pubblicazioni soggette a diritti di proprieta' intellettuale.
L'elenco dei titoli e delle pubblicazioni di ciascun candidato e' pubblicato sul sito del
Ministero nella parte appositamente riservata alle procedure di abilitazione. La
consultazione delle pubblicazioni soggette a diritti di proprieta' intellettuale, da parte
dei commissari e degli esperti revisori di cui all'articolo 8, comma 6, avviene nel
rispetto della normativa vigente a tutela dell'attivita' editoriale e del diritto
d'autore.
Art. 4 - Criteri di valutazione
1. Il Ministro, con proprio decreto, in attuazione dell'articolo 16, comma 3, lettere a),
b) e c), della legge, sentiti il CUN e l'ANVUR, definisce:
a) i criteri, parametri e indicatori di attivita' scientifica differenziati per
funzioni e per settore concorsuale, tenendo presente la specificita' dei settori
concorsuali, ai fini della valutazione dei candidati;
b) il numero massimo di pubblicazioni, che non puo' essere inferiore a dieci, distinto
per fascia e per area disciplinare, che ciascun candidato puo' presentare ai fini della
valutazione nella procedura di abilitazione;
c) le modalita' di scelta dei criteri, dei parametri e dei relativi indicatori, nonche'
la loro rilevanza ai fini dell'attribuzione o meno dell'abilitazione da parte della
commissione;
d) le modalita' di accertamento della coerenza dei criteri e dei parametri di
qualificazione scientifica degli aspiranti commissari con quelli richiesti per la
valutazione dei candidati all'abilitazione per la prima fascia dei professori
universitari. 2. Con successivo decreto del Ministro sono stabiliti, sulla base di una
proposta dell'ANVUR e sentito il CUN, i valori-soglia degli indicatori che devono essere
raggiunti per conseguire l'abilitazione.
3. Decorso il primo biennio e successivamente ogni cinque anni si procede alla verifica
dell'adeguatezza e congruita' dei criteri, dei parametri, degli indicatori e dei
valori-soglia di cui ai commi 1 e 2. La revisione o l'adeguamento degli stessi e' disposta
con la medesima procedura adottata per la loro definizione.
Art. 5 - Sedi delle procedure
1. Le procedure per il conseguimento dell'abilitazione si svolgono presso le universita'
individuate, mediante sorteggio effettuato, per ciascun settore concorsuale, nell'ambito
di una lista di quelle aventi strutture idonee ad ospitare la Commissione di abilitazione
e dotate delle necessarie risorse finanziarie. La lista e' formata dal Ministero, sentita
la CRUI, e aggiornata ogni due anni. La sede sorteggiata per ciascuna procedura e'
indicata nel decreto di cui all'articolo 3, comma 1. Il competente direttore generale del
Ministero, puo', su richiesta della Commissione e compatibilmente con il rispetto dei
tempi della procedura, disporre modifiche della sede.
2. Le universita' individuate ai sensi del comma 1 assicurano le
strutture e il supporto di segreteria per l'espletamento delle procedure, nei limiti delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica.
3. Per ciascuna procedura di abilitazione, l'universita' nomina, ai
sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, un responsabile del
procedimento che ne assicura il regolare svolgimento nel rispetto della normativa vigente,
ivi comprese le forme di pubblicita' previste dal presente regolamento relative alle fasi
della procedura successiva alla scelta della sede.
4. Gli oneri relativi al funzionamento di ciascuna commissione sono
posti a carico dell'ateneo ove si espleta la procedura per l'attribuzione
dell'abilitazione. Di tali oneri si tiene conto nella ripartizione del Fondo di
finanziamento ordinario e del contributo annuo attribuito alle universita' non statali
legalmente riconosciute.
Art. 6 - Commissione nazionale per l'abilitazione alle
funzioni di professore universitario di prima e di seconda fascia
1. Per l'espletamento delle procedure di cui all'articolo 3, comma 1, con decreto adottato
dal competente direttore generale del Ministero pubblicato sul sito del Ministero, e'
avviato il procedimento preordinato alla formazione, senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica e con oneri a carico delle disponibilita' di bilancio degli atenei,
di una commissione nazionale, con mandato biennale, per ciascun settore concorsuale,
composta da cinque membri. |
Nel terzo semestre di durata
della commissione in carica, e' avviato, con la medesima modalita' di cui al periodo
precedente, il procedimento per la formazione della nuova commissione di durata biennale. 2.
I componenti delle commissioni sono individuati mediante sorteggio all'interno di una
lista composta per ciascun settore concorsuale dai nominativi dei professori ordinari del
settore concorsuale di riferimento che hanno presentato domanda per esservi inclusi. Ai
membri delle commissioni non sono corrisposti compensi, emolumenti ed indennita'.
3. Gli aspiranti commissari, secondo i termini e le modalita' individuate dal decreto
di cui al comma 1, presentano la domanda al Ministero esclusivamente tramite procedura
telematica, validata ai sensi dell'articolo 3, comma 5, attestando il possesso della
positiva valutazione di cui all'articolo 6, comma 7, della legge e allegando il curriculum
e la documentazione concernente la complessiva attivita' scientifica svolta, con
particolare riferimento all'ultimo quinquennio. Possono candidarsi all'inserimento nella
lista i professori ordinari in servizio nelle universita' italiane.
4. Gli aspiranti commissari devono rispettare criteri, parametri e indicatori di
qualificazione scientifica coerenti e piu' selettivi di quelli previsti, ai sensi del
decreto di cui all'articolo 4, comma 1, per i candidati all'abilitazione scientifica alla
prima fascia.
5. L'accertamento della qualificazione degli aspiranti commissari e' effettuata
dall'ANVUR per ciascun settore concorsuale nell'ambito delle competenze di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, e nell'ambito delle risorse
previste a legislazione vigente. Il Ministero rende pubblico per via telematica il
curriculum di ciascun soggetto inserito nella lista.
6. Se il numero dei professori ordinari inseriti nella lista di cui al comma 2 e'
inferiore a dieci, si provvede all'integrazione della stessa, fino a raggiungere il
predetto numero, mediante sorteggio degli altri aspiranti commissari appartenenti al
medesimo macrosettore concorsuale che, all'atto della presentazione della domanda ai sensi
del comma 2, hanno manifestato la disponibilita' a fare parte di commissioni relative a
settori concorsuali diversi da quello indicato. Se il sorteggio effettuato ai sensi del
periodo precedente non consente comunque di raggiungere il numero di dieci unita'
occorrente per la formazione della lista, la stessa e' integrata fino a raggiungere il
predetto numero mediante sorteggio dei professori ordinari appartenenti al settore
concorsuale, ovvero, se necessario, al macrosettore concorsuale, che non si sono
candidati. Non si procede al sorteggio quando il numero delle unita' disponibili e' pari o
inferiore a quello occorrente per formare la lista. I professori ordinari inclusi nella
lista ai sensi del secondo e terzo periodo devono possedere i medesimi requisiti richiesti
agli aspiranti commissari ai sensi del comma 3, e il medesimo livello di qualificazione
scientifica accertata ai sensi del comma 5. Il sorteggio dei commissari e' quindi
effettuato nell'ambito della lista cosi' integrata.
7. E' fatto divieto che della stessa commissione faccia parte piu' di un commissario in
servizio presso la medesima universita'. I professori ordinari che beneficiano delle
convenzioni tra universita' di cui all'articolo 6, comma 11, della legge sono considerati
in servizio presso l'universita' di destinazione se la convenzione prevede un regime di
impegno del 100 per cento presso tale universita'. I professori ordinari che beneficiano
delle convenzioni tra universita' ed enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 55,
comma l, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 aprile 2012, n. 35, presso enti pubblici di ricerca sono considerati in servizio
presso l'universita' di appartenenza. I commissari non possono fare parte
contemporaneamente di piu' di una commissione. I commissari non possono far parte, per tre
anni dalla conclusione del mandato, di commissioni per il conferimento dell'abilitazione
relative a qualunque settore concorsuale. Tale incompatibilita' non si applica
nell'ipotesi in cui i commissari siano stati nominati per l'esecuzione di provvedimenti
giurisdizionali.
8. Sono esclusi dalla partecipazione alle commissioni i professori ordinari gia' in
quiescenza anche se titolari dei contratti di cui all'articolo 1, comma 12, della legge 4
novembre 2005, n. 230. Continuano a fare parte delle commissioni i professori ordinari che
sono collocati in quiescenza durante il periodo di durata in carica della commissione.
9. Il sorteggio nell'ambito dei componenti della lista di cui al comma 2 garantisce
all'interno della commissione la rappresentanza fin dove possibile proporzionale dei
settori scientifico-disciplinari e la partecipazione di almeno un commissario per ciascun
settore scientifico-disciplinare, ricompreso nel settore concorsuale, al quale afferiscano
almeno dieci professori ordinari.
10. Per la formazione di ciascuna commissione, il competente direttore generale del
Ministero definisce, anche avvalendosi di procedure informatizzate, l'elenco dei soggetti
inclusi nella lista di cui al comma 2, nel rispetto delle condizioni di cui ai commi 3, 4,
5, 6, 7 e 8.
11. I commissari possono chiedere al proprio ateneo di essere parzialmente esentati
dalla ordinaria attivita' didattica, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
12. Le dimissioni da componente della commissione per sopravvenuti impedimenti devono
essere adeguatamente motivate. Le stesse hanno effetto a decorrere dall'adozione
dell'eventuale decreto di accettazione da parte del competente direttore generale del
Ministero.
13. La commissione di cui al comma 1 e' nominata con decreto del competente direttore
generale del Ministero e resta in carica due anni.
14. Il decreto di nomina delle commissioni e le liste degli aspiranti commissari sono
pubblicati sul sito del Ministero.
Art. 7 - Operazioni di sorteggio
1. Formata la lista secondo le modalita' di cui all'articolo 6, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e
8, i componenti della commissione per l'abilitazione sono sorteggiati mediante lo
svolgimento delle seguenti operazioni:
a) collocazione in ordine alfabetico, per cognome e nome, di
tutti i componenti della lista;
b) attribuzione a ciascuno dei predetti componenti di un numero
d'ordine; in caso di omonimia l'ordine di priorita' e' definito partendo dal candidato con
la minore eta' anagrafica.
2. Al fine di assicurare il rispetto della condizione di cui
all'articolo 6, comma 9, si procede, secondo le modalita' previste dai periodi successivi,
al sorteggio di un commissario per ciascuno dei settori scientifico-disciplinari,
ricompresi nel settore concorsuale, al quale afferiscono almeno dieci professori ordinari.
Qualora il numero dei settori scientifico-disciplinari cui afferiscono almeno dieci
professori ordinari sia superiore a cinque, si procede al sorteggio di un commissario per
ciascuno dei cinque settori scientifico-disciplinari con il maggior numero di professori
ordinari afferenti, procedendo, a parita' di numero di afferenti, al sorteggio preliminare
dei settori scientifico-disciplinari da rappresentare in commissione. Qualora il numero
dei settori scientifico-disciplinari cui afferiscono almeno dieci professori ordinari non
sia superiore a cinque si procede prima al sorteggio di un componente per ciascuno di tali
settori scientifico-disciplinari; i restanti componenti della commissione sono sorteggiati
tra tutti i settori scientifico-disciplinari in proporzione al numero di professori
ordinari appartenenti a ciascun settore scientifico-disciplinare, tenendo conto del
principio di proporzionalita' e della rappresentanza gia' assicurato nella procedura
indicata nel presente periodo e procedendo, a parita' di numero di afferenti, al
preliminare sorteggio dei settori scientifico-disciplinari da rappresentare. Qualora a
tutti i settori scientifico-disciplinari ricompresi nel medesimo settore concorsuale
afferiscano meno di dieci professori ordinari, si procede al sorteggio di un commissario
per ciascuno dei cinque settori scientifico-disciplinari con il maggior numero di
professori ordinari afferenti procedendo, a parita' di numero di afferenti, al preliminare
sorteggio dei settori scientifico-disciplinari da rappresentare in commissione. Qualora la
consistenza numerica dei settori scientifico-disciplinari, ovvero dei professori ordinari
presenti in lista o dei professori ordinari che afferiscono ai settori
scientifico-disciplinari non consenta la formazione della commissione secondo |
quanto indicato ai
periodi precedenti, la commissione e' completata a seguito di sorteggio dei restanti
commissari tra tutti i professori ordinari presenti in lista inserendo in commissione un
componente per ciascun settore scientifico-disciplinare cui afferiscono almeno dieci
professori ordinari, ove presente, e partendo dal settore scientifico-disciplinare cui
afferiscono il maggior numero di professori ordinari. Tale fase e' eventualmente ripetuta
fino a completamento della commissione. 3. I commissari sorteggiati ai sensi dei commi 1
e 2, quali componenti di due o piu' commissioni, devono optare per una sola di esse entro
dieci giorni dalla comunicazione dei risultati del sorteggio, per via telematica, da parte
del Ministero. Nel caso di mancato esercizio dell'opzione nel termine di cui al primo
periodo la commissione di appartenenza e' individuata mediante sorteggio e si procede alla
sostituzione del medesimo commissario nell'altra o nelle altre commissioni.
4. In tutti i casi in cui occorre sostituire un commissario, si procede ad un nuovo
sorteggio secondo le modalita' di cui al presente articolo, procedendo
preliminarmente alle verifiche di stato giuridico dei professori ordinari inseriti
nella lista dei sorteggiabili. In tali casi e' sospeso il termine dei lavori della
commissione per il tempo necessario alla sostituzione. Sono fatti salvi i criteri per
l'espletamento delle procedure di abilitazione adottati dalla commissione ai sensi
dell'articolo 8, comma 1. Le valutazioni ancora in corso all'atto della sostituzione
possono essere convalidate dal commissario subentrante entro venti giorni dalla nomina.
5. Il sorteggio avviene tramite procedure informatizzate, preventivamente validate da
un Comitato tecnico composto da non piu' di cinque membri, che opera a titolo gratuito ed
e' nominato con decreto del Ministro, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica. Del comitato fa parte obbligatoriamente un membro designato dalla CRUI e almeno
uno designato dal CUN.
6. Dall'ultima data utile per la presentazione della domanda ai sensi dell'articolo 8,
comma 3, decorre per ciascun candidato il termine di venti giorni per la proposizione di
eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine, sono inammissibili
istanze di ricusazione dei commissari. In caso di accoglimento dell'istanza, si procede
secondo le modalita' di cui al comma 4 alla sostituzione del commissario ricusato,
limitatamente alla valutazione della domanda del candidato ricusante.
Art. 8 - Lavori delle commissioni
1. Ciascuna commissione, insediatasi presso l'universita' in cui si espletano le procedure
di abilitazione, nella prima riunione, elegge tra i propri componenti il presidente ed il
segretario. Nella stessa riunione, la commissione, prima di accedere alle domande dei
candidati, definisce le modalita' organizzative e di valutazione delle pubblicazioni
scientifiche e dei titoli per l'espletamento delle procedure di abilitazione, distinte per
fascia, nei limiti e secondo quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 4, comma 1.
Tali determinazioni sono comunicate entro il termine massimo di due giorni al Responsabile
del procedimento individuato ai sensi dell'articolo 5, comma 3, il quale ne assicura la
pubblicita' sul sito del Ministero dedicato alle procedure di abilitazione per tutta la
durata dei lavori.
2. Le commissioni accedono per via telematica alle domande, all'elenco dei titoli e
delle pubblicazioni scientifiche, nonche' alla relativa documentazione, presentati ai
sensi dell'articolo 3, comma 5. Per garantire la riservatezza dei dati, l'accesso avviene
tramite codici di accesso attribuiti e comunicati dal Ministero a ciascuno dei commissari.
3. La commissione conclude la valutazione di ciascuna domanda nel termine di tre mesi
decorrenti dalla scadenza del quadrimestre nel corso del quale e' stata presentata la
candidatura.
4. Entro venti giorni dalla scadenza di ciascun quadrimestre e tenuto conto
esclusivamente di quanto contenuto nella domanda, sono calcolati i valori dei parametri
dell'attivita' scientifica di ciascuno dei candidati che hanno presentato domanda nel
corso del quadrimestre. I medesimi valori sono comunicati telematicamente al singolo
candidato. I candidati possono ritirare la domanda entro i successivi dieci giorni.
5. La commissione nello svolgimento dei lavori puo' avvalersi della facolta' di
acquisire pareri scritti pro veritate da parte di esperti revisori ai sensi dell'articolo
16, comma 3, lettera i), della legge. La facolta' e' esercitata su proposta di uno o piu'
commissari, a maggioranza assoluta dei componenti della commissione. Il parere e'
obbligatorio nel caso di candidati afferenti ad un settore scientifico-disciplinare che
pur appartenendo al settore concorsuale oggetto della procedura non e' rappresentato nella
commissione.
6. La commissione formula la valutazione con motivato giudizio espresso sulla base di
criteri, parametri e indicatori differenziati per funzioni e per settore concorsuale,
definiti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, e fondato sulla valutazione dei titoli e delle
pubblicazioni scientifiche presentati da ciascun candidato, previa sintetica descrizione
del contributo individuale alle attivita' di ricerca e sviluppo svolte. Nell'ipotesi in
cui il decreto di cui all'articolo 4, comma 1, preveda che il possesso di adeguati
indicatori dell'attivita' scientifica dei candidati costituisca condizione necessaria per
il conseguimento dell'abilitazione, la commissione puo' motivare il diniego di
abilitazione limitatamente all'assenza di tale requisito. L'eventuale dissenso dal parere
pro veritate di cui al comma 6 e' adeguatamente motivato. La commissione attribuisce
l'abilitazione a maggioranza assoluta dei componenti.
7. Se la commissione non ha concluso le valutazioni entro la scadenza del termine di
cui al comma 3, il competente direttore generale del Ministero avvia la procedura di
sostituzione della commissione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica e con oneri a carico delle disponibilita' di bilancio degli atenei, con le
modalita' di cui all'articolo 7 e fermi restando gli atti compiuti ai sensi dell'articolo
6, assegnando un termine non superiore a tre mesi per la conclusione dei lavori. E'
facolta' della nuova commissione, nella prima riunione successiva alla sostituzione, fare
salvi con atto motivato gli atti compiuti dalla commissione sostituita. Nell'ipotesi di
modifica dei criteri di valutazione dei candidati, e' facolta' degli stessi di ritirare la
propria candidatura nei dieci giorni successivi alla pubblicazione dei medesimi criteri.
8. La commissione si avvale di strumenti telematici di lavoro collegiale. In relazione
alla procedura di abilitazione per ciascuna fascia, sono redatti i verbali delle singole
riunioni contenenti tutti gli atti. I giudizi individuali e collegiali espressi su ciascun
candidato, i pareri pro veritate degli esperti revisori, ove acquisiti, e le eventuali
espressioni di dissenso da essi costituiscono parte integrante e necessaria dei verbali. I
verbali redatti e sottoscritti dalla commissione sono trasmessi tramite procedura
informatizzata al Ministero entro dieci giorni, in modo da consentirne la pubblicazione
entro i successivi venti giorni e comunque non oltre il termine di cui all'articolo 16,
comma 3, lettera e), primo periodo, della legge.
9. Gli atti relativi alla procedura di abilitazione sono pubblicati sul sito del
Ministero per un periodo di sessanta giorni. Gli elenchi nominativi dei candidati
abilitati per settore concorsuale e per fascia restano pubblicati sul medesimo sito per
l'intera durata dell'abilitazione.
Art. 9 - Disposizioni transitorie e finali 1. In sede di prima
applicazione il decreto di cui all'articolo 4, comma 2, e' adottato entro quarantacinque
giorni dall'entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 4, comma 1, e il decreto di
cui all'articolo 6, comma 1, e' adottato entro quindici giorni dall'entrata in vigore del
decreto di cui all'articolo 4, comma 2.
2. Il possesso del requisito della positiva valutazione di cui all'articolo 6,
comma 7, della legge ai fini della candidatura a componente delle commissioni non e'
richiesto per il primo biennio delle procedure avviate ai sensi dell'articolo 3, comma 1,
del presente regolamento.
3. Il presente regolamento sostituisce il regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222, le cui disposizioni continuano ad applicarsi
alle procedure in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il presente
decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli
atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 4 aprile 2016 |
|
.
RISVEGLIO DELLE CRUI, DOPO ANNI DI LETARGO |
|
Prof. Filippo Giannetti,
Università di Pisa
|
LA
CRUI INDICE INCONTRI E DIBATTITI PUBBLICI:
per riaffermare il ruolo strategico della ricerca e dell'alta formazione per il futuro del
paese.
Per lunedì 21 marzo 2016, in tutte le università italiane,
statali e non statali . |
- Negli Atenei, raccolta di firme, contro l'erosione subdola degli stipendi; - |
.
- Dalle Università Europee una nostra Ricercatrice ( ivi emigrata, causa
il taglio dei
posti di ruolo in patria) respinge l'appropriazione
dei suoi meriti, dal Governo.
Clicca su: http://www.huffingtonpost.it/2016/02/13/ |
-
Ricercatori assunti e abbandonati a Bologna ? Clicca: Quei
100 ricercatori abbondonati |
-
Posti ruolo Docenti: calati numero 10.929 dal 2008 (anno Ministra Moratti)
- Studenti iscritti: calati numero 179.291 dal 2008 |
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Gaetano Manfredi
Presidente della CRUI
|
|
.Nota.
La legge che ha sbloccato il decorso delle classi e degli scatti stipendiali (in vigore da
5 anni), ma senza il riconoscimento degli effetti giuridici di carriera dei 5 anni,
ottiene che lo sblocco parta dalle retribuzioni spettanti quando i docenti avevano 5 anni
di carriera in meno.
Il fatto, poi, che il disconoscimento degli effetti giuridici sia stato tolto per
tutti gli altri dipendenti pubblici ( e dunque anche per quelli del MIUR)
è una violazione del principio costituzionale della eguaglianza e quindi è anche
odioso e censurabile sotto il profilo costituzionale.
Parrebbe anche ovvia la contraddittorietà del dispositivo che vuole la relazione
triennale ma nega gli effetti giuridici: nel senso che, negando gli effetti giuridici è
sospeso per la stessa durata anche il dovere giuridico di fare la relazione
triennale. |
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LE MOTIVAZIONI DELLA CRUI
" Per una nuova primavera delle Università
"
Il 21 marzo 2016 in ogni sede delle università italiane,
statali e non statali, si terranno incontri e dibattiti pubblici per riaffermare il ruolo
strategico della ricerca e dell'alta formazione per il futuro del Paese. Verranno discusse
e raccolte idee e proposte da consegnare al Governo in un documento di sintesi unitario
redatto dalla conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI).
Dal 2008 il sistema universitario italiano è soggetto a
tagli lineari e progressivi delle risorse. Una scelta politica trasversale che, in
coincidenza con la drammatica crisi globale e l'adozione di una radicale riforma
organizzativa, si è tradotta nella perdita di oltre 10.000 posizioni di ruolo solo tra
quelle per docenti e ricercatori, ovvero tagli superiori al 13% del totale quando la media
nel settore pubblico è stata ad oggi del 5%.
Ma non solo. I tagli continui al fondo di finanziamento
ordinario, l'assenza di un convinto investimento pubblico e privato nella ricerca e
nell'alta formazione universitaria hanno determinato l'impossibilità di avviare nuovi
percorsi di ricerca e di alta formazione, di investire in servizi e attività per gli
studenti e nell'internazionalizzazione, di valorizzare il contributo della struttura
tecnica e amministrativa. Ma soprattutto hanno significato l'impossibilità di reclutare
studiosi giovani e meritevoli, il congelamento delle carriere e delle opportunità di
crescita professionale, una condizione retributiva che disincentiva i migliori a restare e
allontana i giovani talenti e gli studiosi stranieri, l'indebolimento del già precario e
fragile diritto allo studio che sta riducendo iscritti e laureati.
Ciò nonostante, il valore e la competitività scientifica
delle nostre università è rimasta forte. E uniche tra le amministrazioni pubbliche le
università sono finanziate sulla base dei costi standard e degli esiti delle valutazioni
scientifiche. La società e l'opinione pubblica di tutto questo sanno poco. Non esiste
sufficiente consapevolezza del valore, per il Paese, delle sue Università, anche rispetto
al confronto internazionale, nonché del rischio di mettere, seriamente e definitivamente,
in crisi un sistema che, nonostante tutto, continua a funzionare.
Per questo occorre invertire la rotta e insieme, a partire
dagli appuntamenti del 21 marzo 2016, costruire la nuova primavera della ricerca e
dell'università italiana. |
DOCUMENTO DEI PROFESSORI DI PISA
Nota. Sono in atto altre numerose iniziative, che hanno
già raccolto 20.000 firme(vale dire oltre 1/3 dei docenti) di ruolo, in vari Atenei.
Pisa 3 Febbraio 2016
|
- Direttore del Dipartimento di Ingegneria
dellInformazione
- Al Magnifico Rettore dellUniversità di Pisa
- Al Senato Accademico dellUniversità di Pisa
- Al Consiglio di Amministrazione dellUniversità di Pisa |
Oggetto: Iniziativa contro il blocco delle classi e degli scatti
stipendiali della Docenza Universitaria
I sottoscritti docenti del Dipartimento di
Ingegneria dellInformazione dellUniversità di Pisa,
constatano con totale disappunto che dopo il blocco delle classi e degli scatti
stipendiali applicato
per il quinquennio 2011-2015 la Legge di Stabilità 2016 ha previsto lo sblocco per i
docenti e
ricercatori universitari solamente dal 1° gennaio 2016 e senza il riconoscimento
giuridico del
quinquennio 2011-2015.
I sottoscritti contestano fermamente il trattamento
ingiustamente discriminatorio che è stato
riservato alla loro categoria rispetto ad altri dipendenti pubblici per i quali il blocco
o non è mai
esistito (come nel caso dei magistrati) o è stato applicato per il solo quadriennio
2011-2014 e
comunque con il relativo riconoscimento giuridico (è questo il caso dei ricercatori del
CNR).
Ma al di là dellaspetto retributivo, che pure non è trascurabile, i
sottoscritti esprimono anche la loro
totale indignazione per la bassa considerazione da parte dei vari Governi del ruolo
istituzionale e
dellimpegno lavorativo dei docenti universitari, accreditando lidea che la
relativa spesa
rappresenti una voce improduttiva da tagliare, con una implicita offesa alla funzione ed
alla dignità
della docenza universitaria. Il sentimento di frustrazione e di conseguente demotivazione
che ne
deriva rischia inoltre di produrre una dequalificazione dellUniversità e un
ulteriore allontanamento
dei giovani dalle aspirazioni di carriera universitaria. Inoltre, lAteneo di Pisa
non si è ancora dotato
del regolamento ai fini dell'attribuzione degli scatti triennali di docenti e ricercatori
assunti, o che
hanno avuto progressioni di carriera, ai sensi della legge 240/2010.
In virtù di quanto esposto sopra, i sottoscritti chiedono alle istituzioni
dellUniversità di Pisa di farsi
attive e convinte portatrici nelle opportune sedi (il Ministero in primis) delle istanze
relative alle
rivendicazioni sullo stato giuridico ed economico dei docenti e cioè:
1) sblocco delle classi e degli scatti stipendiali a partire dal 1° gennaio 2015 e
riconoscimento
giuridico del quadriennio 2011-2014;
2) emanazione al più presto da parte dellAteneo di Pisa del regolamento di
attribuzione degli
scatti triennali di docenti e ricercatori, ai sensi della legge 240/2010.
Contestualmente, i sottoscritti decidono di intraprendere una iniziativa di protesta che
consiste
nellastenersi dallinserimento dei prodotti personali per la VQR del
quadriennio 2011-2014,
analogamente a quanto viene già fatto in molti altri dipartimenti in tutta Italia.
I sottoscritti docenti, per fugare qualsiasi dubbio riguardo la volontà di sottoporsi a
valutazione e
riguardo la qualità della propria attività di ricerca, desiderano infine far presente
che:
1) il Dipartimento di Ingegneria dellInformazione a cui essi
afferiscono in occasione dellultima
VQR è risultato nel top 10% dei dipartimenti di Ingegneria di tutta Italia;
2) linserimento dei prodotti per la VQR 2011-2014 sarà immediatamente
effettuato non appena
saranno accolte le richieste relative allo stato giuridico ed economico.
Si ringrazia per lattenzione.
Con i più distinti saluti,
FIRMATARI
01 Filippo Giannetti
02 Agostino Monorchio
03 Ruggero Reggiannini
04 Vincenzo Lottici
05 Bruno Neri
06 Michele Morelli
07 Giovanni Stea
08 Marco Avvenuti
09 Luigi Rizzo
10 Andrea Tomasi
11 Marco Martorella
12 Fabrizio Berizzi
13 Lucia Pallottino
14 Giovanni Basso
15 Andrea Domenici
16 Alberto Landi
17 Andrea Caiti
18 Nicola Vanello
19 Gianluca Fiori
20 Rosario Giuseppe Garroppo
21 Luigi Landini
22 Enzo Pasquale Scilingo
23 Giuseppe Lettieri
24 Mario Innocenti
25 Gregorio Procissi
26 Mario Cimino
27 Paolo Nepa
28 Marco Cococcioni
29 Giuseppe Iannaccone
30 Maria Sabrina Greco
31 Antonio Prete
32 Alessio Bechini
33 Danilo De Rossi
34 Enzo Mingozzi |
35 Antonio Alberto D'Amico
36 Gigliola Vaglini
37 Marco Moretti
38 Arti Ahluwalia
39 Paolo Bruschi
40 Giuseppe Barillaro
41 Gianluca Dini
42 Andrea Nannini
43 Paolo Emilio Bagnoli
44 Lorenzo Pollini
45 Fabrizio Lombardini
46 Michele Pagano
47 Giuseppe Anastasi
48 Beatrice Lazzerini
49 Giuliano Manara
50 Roberto Saletti
51 Marco Luise
52 Cinzia Bernardeschi
53 Stefano Giordano
54 Francesco Marcelloni
55 Federico Baronti
56 Sergio Saponara
57 Luca Fanucci
58 Luca Sanguinetti
59 Stefano Di Pascoli
60 Giovanni Vozzi*
61 Alessandro Tognetti*
62 Simone Genovesi*
63 Fulvio Gini*
64 Giovanni Pennelli*
65 Vincenzo Ferrari**
66 Riccardo Costanzi**
67 Carlo Vallati** |
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Filippo Giannetti, Oltre 20.000 Docenti Universitari di 82
Università italiane in rivolta contro il blocco delle classi e degli scatti
stipendiali. Nel 2010, con un Decreto Legge fu
sancito il blocco delle classi e degli scatti stipendiali per una gran parte di dipendenti
pubblici, tra cui i Docenti Universitari. Si trattava di un sacrificio che, in un momento
di grave difficoltà economica, lo Stato esigeva dai propri dipendenti (a dire il vero,
non proprio da tutti, perché qualche categoria, per esempio i magistrati, ne fu
esentata). Negli anni successivi, le Leggi di Stabilità confermarono ripetutamente il
blocco.
La fine del blocco è avvenuta però con una modalità che
ha costituito una grave ed immotivata discriminazione ai danni dei Docenti Universitari e
soprattutto lesiva della loro dignità. Infatti, per tutti gli altri dipendenti pubblici
il blocco è cessato fin dal 1° gennaio 2015, mentre il periodo 2011-2014 è stato
comunque riconosciuto valido per gli effetti giuridici.
Nel caso invece dei Docenti Universitari il blocco è cessato
solo dal 1° gennaio 2016 e senza alcun riconoscimento degli effetti giuridici del periodo
2011-2015! A seguito di questo ingiusto trattamento discriminatorio e dopo
aver invano sollevato il problema verso il Governo ed il Parlamento, un gruppo di Docenti
Universitari, su iniziativa del prof. Carlo Ferraro del Politecnico di Torino, ha deciso
di intraprendere una energica azione di protesta su scala nazionale a sostegno delle loro
istanze, avendo cura di scegliere una modalità che non provocasse alcun tipo di danno
agli studenti, né alcuno scadimento della qualità della didattica.
E' stato così deciso, da parte dei Docenti aderenti alla
protesta, di causare lo slittamento temporaneo della procedura di Valutazione della
Qualità della Ricerca degli Atenei (VQR 2011-14), promossa dal Ministero dell?Università
e della Ricerca, astenendosi dall'indicare al Ministero le proprie pubblicazioni da
sottoporre a valutazione. La modalità della protesta non sono da
intendersi come un rifiuto della valutazione, dato che i Docenti Universitari attualmente
sono già la categoria di dipendenti pubblici sottoposti al maggior numero di procedure di
valutazione, bensì solo come un rinvio, fino a quando non saranno accolte le seguenti
richieste:
1) sblocco delle classi e degli scatti stipendiali
a partire dal 1° gennaio 2015, la stessa data in cui sono stati rimossi blocchi analoghi
per tutti gli altri dipendenti pubblici;
2) riconoscimento del quadriennio 2011-2014 ai fini
giuridici, con conseguenti effetti economici solo a partire dallo sblocco delle classi e
degli scatti dal 1° gennaio 2015, come già avvenuto per tutti gli altri dipendenti
pubblici.
Per evitare equivoci e strumentalizzazioni i Docenti
precisano che non chiedono nessuna restituzione né arretrati per il quadriennio
2011-2014. E non chiedono neanche aumenti di stipendio, ma solo di poter percepire dal
1° gennaio 2015 le retribuzioni che sarebbero spettate loro in assenza del blocco del
quadriennio 2011-2014, come è stato fatto per tutte le altre categorie del pubblico
impiego (tra cui ad esempio i ricercatori CNR, che hanno una tipologia di impiego non
molto diversa da quella degli universitari).
Alla iniziativa promossa dal prof. Ferraro hanno aderito oltre
20.000 Docenti di 82 Università italiane, sono state approvate oltre 130 tra
delibere di Consigli di Dipartimento, di Senati Accademici e lettere indirizzate ai
Rettori in 40 sedi universitarie diverse, e le adesioni e le iniziative di protesta
crescono di giorno in giorno.
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ATTESO per GENNAIO 2016, il
DECRETO sulla ABILITAZIONE SCIENTIFICA NAZIONALE |
CRUI - ELETTO UN NUOVO PRESIDENTE |
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Piero Tosi,già Presidente
della CRUI
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Eletto Presidente il prof. Gaetano Manfredi
Rettore della Università di Napoli Federico II
Anno di fondazione: 1224
SALUTO DI PIERO TOSI
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Gaetano Manfredi
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.Nota.
In un periodo, già troppo lungo, di crisi finanziaria e di riduzione del personale
docente della università italiana (per volontà dei governi Berlusconi, con Moratti e
Gelmini, in piena convergenza con i partiti della sinistra) ritengo importante ospitare il
saluto di Piero Tosi, Presidente della CRUI negli anni 2003-06, al nuovo Presidente della
CRUI .
Ospitare Piero Tosi vuole dire tentare di ricominciare dal giorno del misfatto, da
quando fu costretto alle dimissioni in seguito di una denuncia penale (risultata
infondata), proprio nel momento di maggiore sforzo della CRUI e di LUI (anche contro i
livelli più alti della politica) per la rinascita e per l'orgoglio dell'Università
italiana al livello delle università storiche europee.
A quanti cercassero lumi (e qui penso al nuovo Presidente) per ricominciare in
grande, segnalo le sue tre Relazioni sullo stato delle università italiane , dentro la
voce Pubblicazioni del sito della CRUI, e particolarmente l'ultima, del 20 sett. 2005: https://www.crui.it/HomePage.aspx?ref=1073#
Dopo di lui ci fu una ultima Relazione del successore Guido Trombetti, e poi mai
più (totali 4 nella storia della CRUI ) . |
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SALUTO
Ho accolto con molto piacere l'invito rivoltomi da Nino Luciani a
fare gli auguri al neoeletto Presidente della Conferenza dei Rettori su Universitas News,
vista l'esperienza che ho vissuto nel condurre la CRUI nei primi anni 2000.
Ecco allora una breve nota che vuole essere, appunto, un augurio.
Mi pare di sentire sempre meno di frequente riaffermare che l'università è una comunità
partecipativa.
Eppure, questa è una verità essenziale per la vita
dell'università, perché in essa sono racchiuse due condizioni per l'efficienza e
l'efficacia della sua missione.
La prima condizione è che la naturale frammentazione fra le
categorie operanti (docenti, studenti, personale tecnico-amministrativo), i dipartimenti e
le discipline dovrebbe risolversi con il prevalere dell'interesse dell'ateneo.
La seconda condizione è che ogni componente dovrebbe partecipare ai
processi decisionali per condiviverne le conseguenze realizzative, considerata prima di
tutto la necessità della continua ricerca del miglioramento qualitativo. |
Parecchi anni fa tentammo
di far divenire la CRUI la sede dell'espressione nazionale di tutte le comunità
universitarie nell'interesse superiore del Paese.
Ci rivolgemmo proprio al Paese per denunciare ciò che ostacolava
questo interesse superiore, e cioè il cantiere permanente di riforme affrettate,
l'incertezza e la carenza dei fondi, in sostanza l'assenza di una strategia nazionale di
miglioramento e, anzi, la considerazione che l'università è una spesa non una risorsa.
Riuscimmo ad iniziare un percorso di trasparenza e di richiamo
allo Stato, e ci sentimmo uniti, tutte le componenti delle comunità universitarie, nel
riaffermare e nel perseguire l'obiettivo di far finalmente diventare l'università una
insostituibile risorsa per lo sviluppo, in tutte le sue accezioni.
L'università, infatti, produce conoscenza usufruibile da tutti,
la trasmette inducendo gli studenti ad apprenderla e tutti ad applicarla per lo sviluppo e
l'innovazione. Scontiamo oggi pesantemente la carenza di innovazione nelle nostre imprese
e in tutti i settori del lavoro!
Ebbene, esistono nell'università aree di didattica e di ricerca di alto
livello |
qualitativo, capaci di
competere e di vincere la sfida della società della conoscenza.
Occorre consentire ad esse di lavorare con dignità e certezze normative, non nel
turbinio delle idee estemporanee di cambiamento, ed invece dimostrando di considerarle
risorsa da valorizzare e su cui fare affidamento per il progresso sociale.
L'università, d'altronde, deve continuare ad aprirsi all'esterno in
piena trasparenza, anche attraverso la CRUI, che la rappresenta davanti ai Governi e al
Paese, soprattutto se raccoglie e discute la voce di tutte le componenti delle comunità
universitarie e dei loro organismi
( dai Consigli degli studenti alle Associazioni dei docenti e del personale
tecnico-amministrativo). Si possono raggiungere sintesi o, comunque, armonizzazioni
propositive e di tutela.
Auguro al nuovo Presidente della CRUI, eletto all'unanimità e quindi forte di un
auspicato, grande consenso, che gli dimostra stima e fiducia, di rappresentare, come sono
certo vorrà fare, questa sintesi, questa proposta, questa tutela. PIERO TOSI |
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UNIVERSITA' DI
BOLOGNA: SCUOLA DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA |
Arrigo Pareschi
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La denuncia dell'ex-Preside ARRIGO PARESCHI:
"Dire agli studenti: numero programmato,
ma poi fare numero chiuso"... |
Contro il diritto allo studio:
"UN GIOCO CHE NON VALE", |
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ADI, ANDU, ARTeD, CIPUR, CISL-Università,
CNRU, CNU, CONFSAL-CISAPUNI-SNALS, CoNPAss, CRNSU, Federazione UGL Università, FLC-CGIL,
LINK, RETE29Aprile, SNALS-Docenti, UDU, UIL
RUA
http://www.flcgil.it/universita/no-allo-smantellamento-di-scuola-e-universita.flc
INSIEME IL 5 MAGGIO 2015. NO ALLO
SMANTELLAMENTO DELLA SCUOLA E DELLA UNIVERSITA' STATALI
Le Organizzazioni universitarie, rappresentative di tutte le componenti
(professori, ricercatori, tecnico-amministrativi,lettori/CEL, docenti-ricercatori precari,
dottorandi e studenti), condividono le ragioni degli scioperi e delle mobilitazioni contro
il piano di definitivo smantellamento della natura pubblica e democratica del sistema
scolastico italiano.
Nella Scuola si vuole imporre una gestione ancora più verticistica e
autoritaria, si ignora il diritto allo studio e alla sicurezza, si promette un
reclutamento di docenti che in realtà è un parziale recupero delle cessazioni da
turn-over, si intende abbandonare una qualsiasi qualificazione del personale ATA. E tutto
questo assieme a un drastico taglio dei fondi di istituto e nel permanere del blocco del
contratto nazionale del personale.
L'attacco alla Scuola pubblica è perfettamente in linea con quello
contro l'Università, in corso da anni, e che ha come deliberato obiettivo quello di
cancellare l'idea stessa di un'Università di qualità, democratica, aperta a tutti e
diffusa nel Paese.
La demolizione dell'Università statale sta avvenendo con gli ingenti
tagli alle risorse già scarse, l'accentramento esasperato dei poteri a livello nazionale
e negli Atenei, la messa ad esaurimento dei ricercatori e il precariato reso ancor più
feroce e senza sbocchi dalla legge Gelmini, lo svuotamento del diritto allo
studio che dovrebbe invece essere garantito anche a chi è privo di mezzi. .
Inoltre la valutazione (mal concepita e peggio realizzata dall'ANVUR che
ha commissariato il Sistema universitario) è diventata una clava per controllare, colpire
e demolire, piuttosto che uno strumento per aiutare a far funzionare meglio la ricerca e
lalta formazione nel nostro Paese in una logica di Sistema nazionale.
E il peggio per l'Università statale sta per arrivare: con la scusa
della sburocratizzazione si punta dichiaratamente alluscita di questa Istituzione
dalla Pubblica Amministrazione, ed è già annunciata lapplicazione del JobAct negli
Atenei. Ovvero una ulteriore iper-precarizzazione di quasi tutto il personale docente,
compreso quello ora in servizio al momento di un eventuale passaggio di carriera.
L'uscita dell'Università dalla Pubblica Amministrazione, richiesta da
anni dalla Confindustria, porterebbe al rafforzamento ulteriore del potere
dell'ANVUR e dei Rettori sulla didattica, sulla ricerca e sul reclutamento, le carriere e
la retribuzione dei docenti, differenziando totalmente gli Atenei l'uno dall'altro.
L'obiettivo finale è quello di ridurre a pochissimi gli Atenei
veri, quelli che svolgono didattica e ricerca, emarginando o cancellando tutti
gli altri. E tutto questo nella direzione di un uso ancora più privatistico delle risorse
pubbliche concentrate in poche mani.
Si tratta di un progetto dannoso per l'intero Paese che con la
cancellazione dell'Università statale perderebbe un pilastro fondamentale del suo sistema
democratico.
Un progetto che come già avvenuto nella Scuola - si sta
perseguendo con quella che fino ad ora è risultata essere la farsa di una Consultazione
pubblica, una finzione con la quale si tende a far meglio digerire un programma già
scritto e messo in atto da anni e che ancora una volta sarà applicato dal Governo di
turno, se una grande e tempestiva mobilitazione dell'Università e dell'Opinione pubblica
non lo impedirà. |
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Penso che sia giunto
il momento di riprendere in mano il discorso del numero programmato applicato a tutta
l'area di Ingegneria, numero programmato che per l'area dell'Ingegneria industriale ha
avuto il significato reale di numero chiuso.
Sono circa 80.000 gli studenti dell'Ateneo e circa 3.000 i docenti con un rapporto
medio di circa 27 studenti per docente.
Sono circa 12.000 gli studenti dell'area Ingegneria e circa 300 i docenti con un
rapporto medio di 40 studenti per docente. Ne segue che l'area Ingegneria ha un carico
didattico medio superiore del 50% rispetto a quello medio di Ateneo o in altre parole che
avremmo bisogno di una forza docente di circa 450 unità, e non 300, per allinearci al
valore medio di Ateneo.
Tutta l'area Ingegneria è quindi fortemente sottodimensionata come forza docente.
Questa situazione si ripete anche per altre aree ben note e non meno
importanti della nostra. Ciò significa che l'Ateneo è fortemente squilibrato in una
delle risorse più importanti: la forza docente.
Due Rettori, Fabio Roversi Monaco (per 15 anni) e Pier Ugo Calzolari (per 9 anni)
hanno sottolineato nei loro programmi la necessità di procedere al
"riequilibrio" dell'Ateneo, si sono impegnati per tale obiettivo e hanno
raggiunto qualche risultato ma non nella misura attesa per la resistenza dei gruppi
storicamente più forti.
La legge Gelmini, applicata in tutta fretta a Bologna a partire dal 2012 e divenuta
operante a partire dal 2013, ha imposto il raggiungimento, entro il 2016-17, dei
"requisiti minimi di docenza" per tutti i corsi di studio attivati, dopo averne
comunque verificato la perdurante validità didattica.
Questo avrebbe dovuto essere lo strumento ideale per orientare l'assegnazione
delle poche risorse, concesse dal Ministero, in maniera mirata e almeno in parte alle
iniziative didattiche ancora prive dei requisiti minimi di docenza ma importanti sul piano
della qualificazione didattica e professionale dei giovani laureati.
Ciò avrebbe significato mettere un po' in disparte le aree più forti che non
hanno certo problemi di requisiti minimi di docenza e fare un passo nella direzione giusta
di un parziale "riequilibrio" dell'Ateneo.
Questa scelta non è stata fatta, forse per mille validi motivi, ma
certamente anche per non urtare l'opposizione dei gruppi forti, del cui favore elettorale
si può avere bisogno in seguito, come le candidature a Rettore emerse in questo periodo
hanno puntualmente confermato.
Si è scelta la strada più comoda di ridurre il numero degli studenti
ammissibili ai corsi di studio, che non raggiungevano i requisiti minimi di docenza
anziché dare agli stessi corsi le risorse di docenza ancora mancanti, operazione per la
quale il Ministero aveva concesso correttamente un lasso di tempo di quattro anni (dal
2012 al 2016). Invece da subito gli Organi Centrali
dell'Ateneo hanno voluto applicare i parametri del Ministero stabilendo di conseguenza il
numero "chiuso" di studenti da ammettere a corsi di studio in difetto di
docenza. Altro che "riequilibrio" della docenza a favore delle aree da sempre
sottodimensionate come quella di Ingegneria: se si hanno troppi studenti e pochi docenti,
anche nel caso di un corso di studio rispondente alle esigenze moderne del mondo del
lavoro e quindi molto attrattivo, è sufficiente chiudere sul numero degli ingressi degli
studenti e il problema dei requisiti minimi è risolto.
Per l'area Ingegneria si è quindi avuto nelle immatricolazioni
all'a.a. 2013/14 un calo del 10% (oltre 250 studenti in meno rispetto all'anno precedente)
che ha colpito soprattutto l'area dell'Ingegneria Industriale alla quale fanno capo tre
dei corsi di laurea più numerosi (energetica, gestionale, |
meccanica), con un perdita
di quasi mezzo milione di euro per le casse dell'Ateneo.
Tutto questo in un territorio a forte connotazione industriale e produttiva,
in cui trovano lavoro tanti giovani ingegneri come asseverato ogni anno dai circostanziati
rapporti di AlmaLaurea.
In compenso sono aumentate, rispetto all'anno precedente, l'area di
Lettere e Beni culturali (+ 9% di immatricolazioni) e quella di Scienze Politiche (+ 7,5%
di immatricolazioni), che, non avendo problemi di requisiti minimi, non hanno dovuto
applicare numeri chiusi o programmati che dir si voglia.
In questo contesto difficile c'è da chiedersi quale azione concreta abbiano
svolto i rappresentanti di Ingegneria negli Organi Centrali a difesa degli interessi dei
loro rappresentati: non se ne trova traccia almeno a livello di verbali ufficiali. Forse hanno pensato, come altri, che bastasse fissare a 150 il
numero programmato per gli altri corsi di studio di Ingegneria con meno di 100 studenti
immatricolati per non perdere immatricolazioni e ottenere indirettamente il tanto agognato
riequilibrio degli ingressi. Così non è stato.
Gli studenti interessati ad immatricolarsi in corsi di studio a forte
connotazione industriale per avere maggiore sicurezza di inserirsi domani nel mondo del
lavoro in una regione fortemente industriale e che non hanno potuto farlo a Bologna, si
sono iscritti in altri atenei limitrofi, provocando il più elevato calo di
immatricolazioni fra tutte le aree dell'Ateneo e un regresso mai registrato nella storia
della Facoltà e dell'area Ingegneria.
Alla fine del 2013 lo stesso Ministero ha dovuto prendere atto che si erano
immatricolati nell'intero paese solo 280.000 studenti, un numero non solo largamente
inferiore a quello degli anni precedenti ma, per la prima volta, inferiore anche a quello
dei laureati nello stesso anno (pari a 290.000 unità) e ciò a seguito dell'applicazione
distorta della Legge Gelmini da parte di molti Atenei, che hanno fatto ricorso al numero
chiuso.
Allora il Ministero, differentemente da quello che autorevoli esponenti
dell'Ateneo e della nostra Scuola avevano vaticinato l'anno prima, ha alleggerito
decisamente i vincoli dei requisiti minimi.
L'area di ingegneria, senza opposizione da parte dei suoi
rappresentanti, ha lasciato passare una linea a sviluppo zero per il reclutamento di
risorse di docenza:
- se un corso di laurea ha troppi studenti e problemi di requisiti minimi, applichi
numeri chiusi adeguati tagliando sugli ingressi;
- se invece ha docenza in esubero nei corsi di laurea con meno di 100 studenti, non ha
motivo di chiedere risorse fino a quando le immatricolazioni non supereranno le 150
unità.
Credo che sia ora che la Scuola e i Corsi di laurea facciano qualcosa di
efficace per incidere sul reclutamento di forza docente.
Quando i posti erano incardinati nella Facoltà, questa non escludeva i
Dipartimenti dalla programmazione delle risorse concesse dall'Ateneo.
I Direttori venivano informati dell'ammontare delle risorse da
collocare, riunivano i propri Dipartimenti e avanzavano una proposta basata sulle istanze
scientifiche e poi difendevano tali richieste nella Commissione Programmazione della
Facoltà e nel Consiglio di Facoltà.
Ne risultavano delibere che tenevano conto giustamente dei due pilastri
della Università, che sono didattica e ricerca, e che quindi si presentavano molto forti
all'esame degli Organi Centrali. Ora che i posti sono incardinati nei Dipartimenti, non
vedo perché non si debba applicare un criterio di reciprocità. Chiedo quindi che la
Scuola con il supporto dei Consigli di Corso di Studio |
elabori ogni anno un
documento sullo stato della didattica, in cui vengano indicate le risorse di docenza
necessarie per il raggiungimento dei requisiti minimi in tutti i corsi di studio e per la
conseguente abolizione di tutti i numeri chiusi e programmati.
Tale documento deve essere inviato ai Direttori dei Dipartimenti che sono di
riferimento per i Corsi di Studio dell'area Ingegneria e deve essere presentato e difeso
dai Coordinatori di Corso di Studio presenti nei Consigli di Dipartimento che sono di
riferimento per i suddetti Corsi, in modo che i Dipartimenti arrivino a produrre delibere
equilibrate fra istanze scientifiche e didattiche.
Tale documento deve essere inviato anche agli Organi Centrali e costituire, insieme
alle delibere di dipartimento, la base di riferimento per i nostri rappresentanti negli
Organi Centrali. In tal modo è possibile raggiungere un elevato grado di integrazione fra
Dipartimenti, Scuola e Corsi di Studio e formulare richieste molto forti perché unitarie
e condivise in tutta l'area Ingegneria.
Tutto questo andrà a vantaggio del bene comune e cioè dello sviluppo
dell'area Ingegneria, dei nostri studenti e di una maggiore equità dell'Ateneo. Quanto detto, con le dovute differenziazioni e precisazioni, è
estendibile in qualche misura anche all'Area Architettura della nostra Scuola.
I nostri attuali rappresentanti devono riprendere il metodo efficace usato
nel passato: presentarsi nei dibattiti degli Organi Centrali con i dati quantitativi
aggiornati dei parametri del nostro Ateneo disaggregati per le varie aree (rapporto
studenti/docente, rapporto m2/studente, costo medio per studente, etc
) in modo da
potere contrastare decisioni che aumentano gli squilibri e promuovere invece scelte a
favore del riequilibrio.
Non si possono governare i sistemi complessi della odierna realtà (l'Ateneo
ne è un esempio più che mai evidente) senza strumenti quantitativi, che permettano di
fare chiarezza sulla reale situazione delle varie parti del sistema.
Per esempio sul piano degli spazi l'area Ingegneria dispone di circa 60.000 m2 (di
cui 36.000 in viale Risorgimento e 24.000 in via Terracini) con circa 12.000 studenti e un
rapporto quindi di 5 m2/studente; l'Ateneo dispone di circa 800.000 m2 con circa 80.000
studenti e un rapporto di 10 m2/studente, il doppio del nostro: quindi anche negli spazi
siamo largamente sottodimensionati e se non disponessimo delle 10 aule di via Terracini i
nostri corsi di studio non potrebbero partire e dovremmo tornare a fare lezione nei cinema
della città.
Chiudo con un ricordo. Quando alla fine degli anni '90 l'Ateneo
ricevette 60 posti di professore associato-equivalente per gli sviluppi in Romagna, la
Facoltà di Ingegneria e la neonata Facoltà di Architettura ebbero insieme 22 posti (15 +
7) pari al 36,7% dell'intero pacchetto.
Questo fu possibile perché i due Presidi e i rappresentanti di Ingegneria e
Architettura presenti in Senato presentarono dati quantitativi semplici ed efficaci
perché lungamente elaborati, che documentavano in maniera ineccepibile il reale impegno
delle nostre due realtà nello sviluppo dell'Università in Romagna.
L'unità dell'area Ingegneria non è un valore che si declama al bisogno ma
va costruito praticando la giustizia nella ripartizione delle risorse o, come potrei dire
usando il linguaggio minimalista del nostro ambiente, praticando il
"riequilibrio" delle risorse sia didattiche sia di ricerca. |
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FFO - FONDO DI FINANZIAMENTO DELLE UNIVERSITA' 2014.
Per il 2014, approvato dal Governo a fine anno (novembre)
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Il Presidente Paleari, della CRUI, ridotto a scrivere a Il Sole 24 ORE: |
|
1) "Il Governo, ... dopo aver stabilito i
costi standard, non può più sottrarsi a riprendere il cammino di un corretto
finanziamento del sistema di educazione superiore". |
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2) Il Premier Renzi ha detto in "modo sobrio,
molto chiaro" che "vuole una Università che sia il motore della
crescita economica e che sia parte della soluzione e non uno dei problemi
dellItalia". |
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LUCIANI: Più
che pietire, SERVE: |
|
1) non subire il calcolo del costo
standard, a costo di contrastarlo per varie illegittimità presso la magistratura
costituzionale, via TAR. (Per un orientamento, clicca su: convegno costo standard);
|
|
2) e ri-creare una proposta politica
unitaria (vedi PIERO TOSI. Chi era costui ? Non dobbiamo dimenticare). |
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Presidente Crui,
Conferenza dei rettori delle università italiane,
Prof. Stefano Paleari*."Dopo gli
interventi su valutazione
e costi, serve un rilancio (finanziario -
NdR) su merito e ricerca".
:::::
Dal 2008 la riforma dellUniversità è stata condotta inaugurando una
stagione di tagli e dicendo sostanzialmente basta a tre cose - i rettori a vita, i
finanziamenti a pioggia (nel senso che si è iniziata l'applicazione del finanziamento in
base al costo standard per studente - N.d.R.) e lassenza di valutazione.
Ora sono rimasti solo i tagli. Infatti, il mandato
dei rettori è unico e di 6 anni, oltre un terzo dei finanziamenti è già oggi su base
competitiva (e nel 2015 si supererà il 50%) ed esiste unagenzia di valutazione,
lAnvur, che accredita i corsi, i dottorati e lattività scientifica di tutte
le Università. Ne consegue che il Governo, peraltro dopo aver stabilito i costi standard,
non può più sottrarsi a riprendere il cammino di un corretto finanziamento del sistema
di educazione superiore.
A ben vedere, lEsecutivo ha avviato anche
finanziariamente unazione. Ha cancellato in Finanziaria lultimo taglio
previsto dalla vecchia programmazione e ha tentato di avviare un piano per i giovani
ricercatori, oggi sempre più costretti a guardare altrove dopo essersi formati, e a spese
della collettività, nel nostro Paese.
Il problema finanziario, però, rimane
purtroppo tutto intero. Nel 2015 lUniversità italiana si presenta con il 20% di
finanziamenti in meno del 2009 e con un organico diminuito di oltre il 15% e pure
invecchiato.
Non solo, per dirla sempre con quanto scritto dal Sole 24
Ore sette giorni fa, cè il rischio che le nuove conquiste vengano messe in
discussione proprio per la mancanza di risorse.
Il premier Matteo Renzi è sempre stato molto sobrio nei
confronti dellUniversità, sobrio ma chiaro. ....
Durante la presentazione della Legge di Bilancio, ha detto che vuole una
Università che sia il motore della crescita economica e che sia parte della soluzione e
non uno dei problemi dellItalia. Il traguardo dei costi standard e di
unaccresciuta premialità e lattenzione riservata dalle forze politiche
allUniversità durante la discussione sulla legge di Stabilità dimostrano che la
risposta è stata solerte e precisa.
Ecco allora che il nuovo anno si apre con una sfida
per il Governo, quella di mettere in pratica i buoni propositi partendo questa volta da
unUniversità che ha le carte in regola.
Mi permetto allora di suggerire tre cose come parte
della sfida:
a) I giovani. Serve uniniziativa per i giovani ricercatori.
I migliori dottori di ricerca devono trovare nellUniversità italiana una
possibilità. Oggi, a fronte di 10mila dottori di ricerca allanno, solo 700 trovano
unopportunità di ricerca e spesso in forme non stabili.
Basterebbe dire che il 20% migliore entra nel mondo della ricerca per dare un
segnale forte e di qualità. Il Governo ha provato ad andare in questa direzione ma non ha
trovato le coperture finanziarie. Bastano 100 milioni allanno per i nostri giovani
per i prossimi tre anni.
b) Il merito. La cultura del merito è oggi diffusa
nellUniversità italiana. Nel 2015 partirà la seconda valutazione
dellattività di ricerca e con essa verrà attribuita una quota crescente di fondi,
fino al 30% del totale. Il finanziamento del merito non può essere sostitutivo ma deve
favorire i migliori, come |
SINDACATI
NAZIONALI UNIVERSITARI
COLLASSO SISTEMA UNIVERSITARIO
1.- Il 2014 si è chiuso con l'uscita di tre decreti che
stabiliscono i criteri del finanziamento delle Università e il finanziamento stesso
(Decreti FFO 2014 e Costo standard unitario di formazione per studente in corso) e la
possibilità di reclutamento (Decreto Punti Organico 2014). Questi tre decreti minano le
fondamenta dell'intero Sistema universitario che è sull'orlo del collasso per il
sotto-finanziamento cronico e rischia, tra l'altro, di spingere le Università a una folle
e pressoché inutile corsa verso l'aumento della tassazione studentesca.
2.- Nell'FFO 2014 è stato introdotto, per la prima volta, tra i
criteri di finanziamento il Costo standard unitario per studente in corso, che pesa per
ora il 20% dell'FFO, e che nel 2018 arriverà a pesare il 100% della quota base.
Inoltre, nella quota premiale dell'FFO, che è stata portata al 18%, la
didattica pesa solo per il 10% con come unico indicatore di qualità
l'internazionalizzazione.
L'introduzione del Costo standard nell'FFO tiene conto della didattica solo in
termini di numero di studenti e gli studenti fuoricorso non sono in alcun modo
conteggiati.
Questa impostazione porrà gli Atenei di fronte a due alternative:
trasformarsi in "laureifici" abbassando la selettività degli esami, per
diminuire il tempo di conseguimento dei titoli, o aumentare le tasse degli studenti
fuoricorso". E questo accade mentre il numero di studenti iscritti alle università
è in forte decrescita, allontanando ancor più l'Italia dall'Europa per il basso numeo di
laureati e impoverendo ulteriormente le capacità innovative del nostro Paese.
2.- Il decreto sui punti organico prevede che il turn-over si assesti al
massimo del 50% del livello totale del sistema universitario. I punti organico sono
assegnati sulla base di due criteri:
- l'indicatore di indebitamento;
- e l'indicatore sulle spese di personale.
L'indicatore sulle spese di personale è dato dal rapporto tra spese per il
personale a carico dell'ateneo e le entrate complessive, date dalla somma di FFO,
programmazione triennale e contribuzione studentesca. Un Ateneo "virtuoso"
(cioè con le spese per il personale al massimo dell'80% e con l'indicatore di
indebitamento al massimo al 10%) ha il turn over al 20% più una quota premiale
proporzionale alle entrate nette (cioè escluse le spese del personale). Pertanto,
l'attribuzione dei punti organico agli Atenei dipende dalla contribuzione studentesca sia
nell'indicatore delle spese di personale sia nella quota premiale dei punti organico per
gli Atenei "virtuosi".
Ancora una volta ci sono atenei che perdono oltre il 60% dei punti organico
liberati dal turn-over e altri che ne guadagnano più del 500% e ci sono Atenei
"virtuosi" che si assestano comunque al 20% di turn over.
Lo stesso decreto, inoltre, stabilisce una soglia massima del contingente di
assunzioni a livello di sistema e non di università, creando così una competizione fra
atenei a scapito della qualità complessiva dell'intero sistema universitario.
3.- I contenuti dei Decreti ministeriali confermano la volontà di
raggiungere al più presto l'obiettivo di smantellare il Sistema nazionale universitaro
(pubblico- N.d.R.) , riducendo la quantità e la qualità della'alta formazione e della
ricerca.
Con tutta evidenza si vuole arrivare alla chiusra o all'emarginazione della maggior
parte degli attuali atenei (soprattutto del Sud), concentrando le risorse statali in pochi
Atenei auto-proclamati eccellenti e riducendo ancor piu il numero degli studenti, dei
docenti e del personale tecnico-amministrativo. |
NINO LUCIANI. La CRUI punti su un nuovo sistema finanziario, nella autonomia. Solo dopo si
potrà sperare di affronatare i problemi strutturali dei docenti, degli studenti e del
peronale tecnico e amministrativo. 1.- Il
Presidente della CRUI ha affidato ad un quotidiano (pur se notoriamente ostile
alla università) la difesa della stessa in merito al finanziamento delle università per
il 2014 (deciso nelle scorse settimna; e non ha, invece, contestato direttamente al
Governo (compreso sul calcolo del costo standard della Gelmini, da poco in scena, sia pur
parzialmente).
E francamente un buon motivo ci sarebbe, visto che qualcuno (Renzi ?) tuttora non
capisce che, nell'interesse delle famiglie, la riforma universitaria (di Berlusconi,
Gelmini, Confindustria) non andava fatta contro l'università, ma con l'università (vedi:
DPR 382/80), perchè sono i professori quelli che sanno le cose..., non i commercianti di
politica.
Se si fosse ai tempi delle monarchie assolute dell' "800", la
denuncia di Paleari suonerebbe scandalo, e qualcuno si prenderebbe qualche giorno di
manette. Invece nel 2015, in cui in Italia non comanda nessuno, l'unico modo è almeno
informare il popolo, su un qualunque quotidiano di massa che ti accolga.
Mi correggo: per le università, comanda il caos, con nome Miur, assistito
dal Mef, ma senza capirne nulla di università, e facendo infiniti guai. Infatti decidere
a fine 2014 il finanziamento del 2014 è ipotizzare che le università campino di aria.
Mi correggo ancora: non che al Miur ci siano persone cattive. Il ritardo è
dovuto agli infiniti marchingegni da applicare (per legge) perchè si abbia un
finanziamento che promuove l'efficienza: vale dire una medicina talmente perfetta da far
morire il malato; e fare arrabbiare tutti (a cominciare dai professori malpagati, dai
ricercatori precari a vita, dagli studenti mal serviti, dal personale tecnico e
amministrativo).
Direi che subire ancora questa situazione non vada più bene, ed occorre ripensare
una volta per tutti un vero sistema finanziario delle università (autonomia di entrata e
spesa), che riprenda la legge Ruberti, e vi infili correttamente il costo standard. Sul
modo, rinvio ad un mio convegno del 2012 (non troppo vecchio) che ha avuto il contributo
di Luciano Modica, Giuseppe Catalano, Francesco Favotto, Stefano Paleari (fermo che la
responsabilità nel valermi delle loro osservazioni è solo mia).
2.- La "retta via". Direi, anzi tutto, che vada approfondito
come il Miur ha fatto il calcolo del costo standard.
In premessa, qui ricordo che (a regime) esso dovrà essere l'unica via di
finanziamento degli Atenei, ma che in via transitoria, il ministro potrà fissare la quota
(nel 2014, il costo standard è applicato per il 20%).
Per chiarezza, per chi volesse approfondire e capire meglio, deve cliccare su
FFO-2014, per vedere la tabella del finanziamento 2014, e su COSTO STANDARD per vedere la
tabella del costo standard).
Poi, volendo ulteriormente approfondire, si trova da qualche parte la formula
matematica per la regressione lineare multivariata.
Osservazioni. Va precisato che la formula è semplicemente il risultato di un
calcolo matematico, che non dice nulla se si premettono i parametri tecnici, il cui uso
permette di arrivare a calcoli validi. Ma non c'è nulla di questo (si torni a: ---). Vale
dire il modello attribuisce il costo medio per studente (circa 10.300 euro) alle variabili
indipendenti, secondo un peso che corrisponde al valore dei coefficienti.
Infatti, un costo standard nasce da ipotesi |
parte incrementale, ora che
sono stabiliti per tutti i costi standard.
c) Lunità. Dobbiamo evitare che si ritorni a dividere il Paese,
non perché si distinguono le buone dalle meno buone Università , ma
perché si strumentalizzano i risultati per geografia, reddito, dimensione e storia. LItalia ha bisogno di un sistema forte e unito. Unito
anche intorno alla serietà delle valutazioni e allaccettazione dei risultati. In
questo senso, affinché le riforme e i trasferimenti di ricchezza siano governati, occorre
che le Università si muovano allinterno di un corridoio caratterizzato
da variazioni minime e variazioni massime.
Eccessive differenze di finanziamento e
turnover possono conquistare i titoli dei giornali ma non fanno bene
allUniversità, nemmeno a quelle che sembrano beneficiarne.
Spero che il nostro capo del Governo sappia raccogliere anche
questa sfida. UnUniversità più giovane, governata dal merito e unita non può che
far bene a tutto il Paese e costituire la premessa anche per una crescita economica più
sostenuta e duratura.
* Fonte, http://www.crui.it/#, che
riporta a Il Sole 24 Ore 12 gen. 2015 |
(CONTINUA
LUCIANI)
di lavoro in cui il costo nasce da possibili vari livelli di efficienza.
Esempi:
a) rapporto docenti/studenti;
b) metri quadri di superficie per studente;c) professori universitari di I Fascia, II
Fascia, Ricercatori, Contrattisti.
Per legge, poi, detti parametri vanno specificati almeno per grandi aree (tipo:
sanitaria, scientifica, socio-economica, umanistica).
Va anche detto se è fatto un calcolo "a stima" o "ai prezzi
di mercato" dei vari elementi di costo.
Torniamo ai parametri.
- Circa il rapporto docenti/studenti l'OCSE (Education at a glance, 2012), ci
racconta che, per il 2010, nei Paesi OCSE il rapporto studenti/docenti era. In Italia il
rapporto medesimo era 15,5.
Ma, ai fini della scelta dello standard da assumere, ricordo che le situazioni
delle nostre università era molto diversificato: si andava da un minimo di 11 docenti per
studente a Siena, ad un massimo di 30/1 a Bergamo.
Non basta, occorre guardare dentro alle singole Scuole (Facoltà). Ad es., non sono
più tollerabili lezioni (a Giurisprudenza) con 500 studenti per docente, spiegato dal
fatto che i professore vogliano vendere tante dispense agli studenti.
- Circa il rapporto metri quadri/per studente, si va da numeri bassi (1 mq a
Teramo, 2 mq a Bergamo) a numeri più alti (Udine mq 10, Ancona e Verona mq 8).
Personalmente ho fatto il calcolo del costo standard, due anni fa, tra l'altro con
l'aiuto di Giuseppe Catalano, presentatiad un convegno, a cui ha partecipato Paleari
(allora Segretario della CRUI).
Devo precisare che, non fidandomi troppo delle regressioni statistiche su piccoli
numeri (le università pubbliche sono solo 61), ho fatto un mio calcolo basato (diciamo)
su passaggi ragionati; ed fatto fare ad un ricercatore una regressione lineare, del tipo
ministeriale.
Devo concludere che i miei calcoli danno risultati molto diversi.
Motivi: un primo motivo è che io mi sono basato su valori di mercato, mentre il
MIUR si è basato su stime.
Ahimè le stime sono molto soggettive, ed è ben noto come nel campo dei valori
mobiliari diano moli guai (si pensi al catasto del Mef).
La differenza è che, nel casi del catasto, il metodo a stima da vantaggi ai
cittadini (perchè da valori immobiliari bassi, e quindi meno tassei); lo stesso metodo
da, invece, svantaggi alle università perchè abbassa il FFO.
Ultimo, ma non ultimo. Perchè il Miur è tanto cauto nell'applicare il
"suo" costo standard ?
Se lo applicasse tale e quale (come di dovere) manderebbe in fallimento tutte
le università.
Ma è possibile che tutti gli Atenei siano spendaccioni a piene mani.
L'evidenza sconfigge quei calcoli, e forse è il Miur che, per primo, non ci crede.
E se non è così, pubblichi i parametri di cui si è valso (rapporto studenti/per
studente ....).
3. Non solo studi. Va anche costruita una proposta politica unitaria
delle università, fino ad arrivare a Convegni in piazza. Questo ci riporta, per
associazione di idee al grande Presidente della CRUI, Piero Tosi, che ai tempi della
Moratti organizzò riunioni oceaniche delle Università a Roma, suscitando orgogli e
speranze, di cui ancor oggi ci nutriamo, ma adesso è venuto il momento di riprendere quel
tipo di azione. |
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UNIVERSITA' DI
BOLOGNA - CODICE ETICO, Testamento del Rettore in scadenza |
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I PECCATI DEI PROFESSORI ipotizzati (ma non
inventati) dal codice
e quello (punto 7) DEL RETTORE DIONIGI.
mentre siamo alle porte della elezione del nuovo rettore |
1.-Molestie sessuali e
morali;
2.- Nepotismo; 3.- Favoritismo ;
4.- Abuso della propria posizione;
5.- Conflitto di interessi; 6.- Regali;
7.- Oscuramento informazione su verbali del Senato e CdA. |
Il
Testo integrale del
codice etico |
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ALLE PORTE DELLA APERTURA DELLA CAMPAGNA ELETTORALE DEL NUOVO
RETTORE NOTA. 1.- Un rettore che scade (il
prossimo anno si voterà il successore) dovrebbe essere ringraziato. Ma dell'opera di
questo rettore sappiamo poco, salvo per certe onorificenze e incarichi in Vaticano, grazie
alla conoscenza del latino. Il motivo è che egli ha delegato molto (al pro-rettore
Fiorentini, al Direttore generale) ma anche oscurato l'informazione sulla attività degli
Organi di Ateneo, in contrasto con il Codice Etico (art. 17) e con lo Statuto
d'Ateneo (art. 33).
In pentola bolle un vasto disagio, anche organizzativo, nell'Ateneo, per
avere applicato male la legge Gelmini. Le SCUOLE (al posto delle Facoltà) risultano una
terra di nessuno, in cui i professori tuttora faticano a ritrovare la propria identità. I
Dipartimenti (composti da un numero di docenti dai 40 ai 150) accomunano aree spurie di
ricerca, difficili da finalizzare armonicamente, perchè la ricerca è specializzazione,
approfondimento.
In queste condizioni il rettore uscente ci affida il suo codice etico, come
testamento. Quanto pesano quei peccati sulla efficienza del nostro Ateneo ? Su questo si
sussurrano tante parole, ma poco coraggio pubblico. Anzi, circa il codice precedente, ci
sono stati lamenti che Dionigi avesse gettato acqua sul fuoco su certi fatti personaggi
dell'Ateneo, finiti presso la magistratura.
2.- Il dibattito elettorale dovrà essere un momento di verifica sulle scelte
fatte. Ma le domande le dovremo fare ai candidati che hanno esercitato il potere.
FIORENTINI ? Credo proprio di sì. Egli è l'uomo grigio intrallazzatore, sotto
banco, che dovrà essere stanato.
DRAGA ? E' l'unico che, pur tenuto sotto sequestro, è riuscito a mandarci qualche
messaggio su Il Sole - 24 Ore, e che conosce tutti i segreti.
UBERTINI ? E' un personaggio valoroso e anche contro-corrente, ma poco
democratico.
SOBRERO ? E' un anti-sindacacalista, del tutto sprovveduto. L'abbiamo ascoltato in
una conferenza, all'Archiginnasio.
3.- Fin da adesso una domanda la anticipiamo. Per la democrazia e per il controllo
democratico sull'Ateneo, la trasparenza è essenziale. Si continuerà a secretare i
verbali del CdA e del Senato. Formalmente, in base all'art. 17 del codice:
- l'Università è impegnata a favorire la diffusione all'interno e verso
l'esterno della propria immagine, identità e valori, funzioni ed attività istituzionali,
anche nella prospettiva della rendicontazione sociale nei confronti dei suoi
interlocutori;
- a gestire le relazioni esterne secondo i principi di trasparenza e di
correttezza. In ogni caso, le informazioni e le comunicazioni verso l'esterno devono
essere veritiere, complete, univoche e diffuse nel rispetto delle linee di indirizzo
dell'Ateneo.
Questa norma rientra tra i principi dello Statuto, relativo alla trasparenza,
a cominciare dagli Organi di Governo (Consiglio di Amministrazione e Senato).
Infatti, l'art. 33. 2 recita:
a) LAteneo favorisce il dialogo allinterno della comunità
universitaria e promuove il confronto con i soggetti esterni, anche attraverso il sito
istituzionale o altri strumenti telematici di comunicazione e di consultazione.
b) LAteneo garantisce, secondo modalità da disciplinarsi con
apposito regolamento, adeguata pubblicità delle deliberazioni assunte dagli Organi
Accademici e degli atti che compongono i relativi riferimenti, fermo restando quanto
previsto dalla legge in tema di riservatezza.
c) LAteneo garantisce la trasparenza dellattività amministrativa
e laccessibilità delle informazioni, nel quadro degli obiettivi di qualità
perseguiti e assicura pubblicità e trasparenza ai criteri utilizzati nella ripartizione
delle risorse.
d) In attuazione dei suddetti principi di pubblicità e trasparenza, nella
ripartizione delle risorse sono assicurate la preventiva determinazione e comunicazione
dei requisiti e criteri per l'attribuzione e l'eventuale selezione tra una pluralità di
aspiranti nonché l'invarianza di tali requisiti e criteri per tutto il tempo necessario
alla messa in opera delle azioni e misure che costituiscono la finalità dell'attribuzione
delle predette risorse, fatte salve le sopravvenute disposizioni di legge.
In origine i verbali cartacei degli Organi di Governo erano depositati presso
la 4 maggiori biblioteche e chiunque poteva consultarli. Poi, in seguito al regolamento
del rettore Calzolari, essi erano accessibili, via internet a persone interne ed esterne
all'Ateneo. Poi, in seguito al regolamento del rettore Dionigi essi sono divenuti
accessibili solo ad un limitato numero di persone, ai quali viene dato apposita chiave di
accesso, e questo sia all'interno sia all'esterno (lacuna, questa, doppiamente grave da
quando la legge prevede l'obbligo di esterni tra i membri del CdA dell'Ateneo). |
.FINALITA' DEL CODICE ETICO (riprese dal testo originale).
1. Il Codice individua i valori fondamentali della comunità universitaria, promuove il
riconoscimento e il rispetto dei diritti e delle libertà individuali, nonché
l'accettazione di doveri e responsabilità etico-sociali nei confronti dell'Istituzione di
appartenenza, definisce le regole di condotta nell'ambito della comunità e nei confronti
di tutti coloro che direttamente o indirettamente entrano in relazione con l'Ateneo.
2. Il Codice disciplina i rapporti interni tra gli appartenenti alla comunità
universitaria e le relazioni con gli interlocutori esterni, al fine di evitare ogni forma
di discriminazione e abuso, di regolare i conflitti d'interesse, di migliorare il clima
organizzativo e l'ambiente di lavoro, favorendo l'emergere di comportamenti virtuosi e la
prevenzione di condotte eticamente non corrette o illecite.
3. I principi enunciati nel Preambolo indirizzano l'interpretazione delle singole
disposizioni del Codice e la risoluzione delle questioni etiche rilevanti in tutte le
attività universitarie.
4. L'adozione e l'osservanza delle disposizioni del Codice non pregiudica l'applicazione
delle norme giuridiche in materia di responsabilità civile, penale, amministrativa,
contabile e disciplinare.
5. L'uso nel presente Codice del genere maschile, per indicare gli appartenenti alla
comunità universitaria, i soggetti e gli stati giuridici, è da intendersi riferito a
tutte le persone che operano nell'ambito della comunità e risponde solo ad esigenze di
semplificazione. |
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SOMMARIO DEL CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO
(emanato con DR. n. 1408/14 del 01/10/2014 - BU Supplemento Straordinario n. 93 del
31/10/2014)
PREAMBOLO
SEZIONE I - PRINCIPI ETICI DELL'ATENEO
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - Finalità
Art. 2 - Ambito di applicazione
Art. 3 - Attività assistenziali svolte presso le strutture del Servizio Sanitario
Regionale
CAPO II - INTEGRITA' ACCADEMICA E CONDOTTA ETICA NELLA RICERCA E NELL'INSEGNAMENTO
Art. 4 - Libertà, autonomia ed eccellenza nella ricerca e nella didattica
Art. 5 - Attività didattica e rapporti con gli studenti
Art. 6 - Qualità e trasparenza nell'attività scientifica e di ricerca
Art. 7 - Tutela della proprietà intellettuale
CAPO III - MERITO, EQUITA', NON DISCRIMINAZIONE E PARI OPPORTUNITA'
Art. 8 - Riconoscimento del merito
Art. 9 - Tutela della persona e benessere nell'ambiente di lavoro
Art. 10 - Rifiuto di ogni discriminazione e cultura delle pari opportunità
Art. 11 - Molestie sessuali e morali
Art. 12 - Nepotismo e favoritismo
Art. 13 - Abuso della propria posizione nelle relazioni interne ed esterne
CAPO IV - RESPONSABILITA', INDIPENDENZA E CONFLITTO DI INTERESSE
Art. 14 - Responsabilità e conflitto di interessi
Art. 15 - Tutela del nome e dell'immagine dell'Università
Art. 16 - Tutela della riservatezza e protezione dei dati personali
CAPO V - COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E DIFFUSIONE LIBERA E APERTA DELLA CONOSCENZA
Art. 17 - Comunicazione interna e istituzionale
Art. 18 - Diffusione della conoscenza
Art. 19 - Autonomia e libertà di critica
CAPO VI - AMBIENTE, RELAZIONI CON SOGGETTI ESTERNI, RAPPORTI INTERNAZIONALI
Art. 20 - Uso delle risorse istituzionali e rispetto dell'ambiente
Art. 21 - Decoro dei luoghi di lavoro e di studio
Art. 22 - Relazioni con gli organismi controllati, partecipati e accreditati dall'Ateneo
Art. 23 - Relazioni internazionali
SEZIONE II - OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO NELL'ATTIVITA' DIDATTICA E DI RICERCA
Art. 24 - Responsabilità dei docenti nel processo di formazione
Art. 25 - Responsabilità degli studenti nell'ambito del percorso di studio
Art. 26 - Responsabilità nella ricerca
Art. 27 - Risultati della ricerca e contrasto del fenomeno del plagio
SEZIONE III - OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CONNESSI ALL'ATTIVITA' DI SERVIZIO
Art. 28 - Disposizioni di carattere generale
Art. 29 - Partecipazione ad associazioni e Organizzazioni
Art. 30 - Comunicazione degli interessi finanziari
Art. 31 - Conflitto di interessi e obbligo di astensione
Art. 32 - Prevenzione della corruzione
Art. 33 - Regali, compensi e altre utilità
Art. 34 - Trasparenza dell'attività istituzionale e tracciabilità
Art. 35 - Comportamenti nei rapporti privati e abuso del ruolo istituzionale
Art. 36 - Comportamento in servizio
Art. 37 - Rapporti con il pubblico
Art. 38 - Disposizioni particolari per i dirigenti
Art. 39 - Contratti ed altri atti negoziali
Art. 40 - Vigilanza, monitoraggio e attività formative
DISPOSIZIONI ATTUATIVE
Art. 41 - Attuazione del Codice
Art. 42 - Violazione del Codice - Personale dirigente, tecnico amministrativo, lettori a
contratto,
collaboratori ed esperti linguistici
Art. 43 - Violazione del Codice - Personale docente, ricercatore a tempo indeterminato e
determinato,
assistente
Art. 44 - Violazione dei doveri del Codice - Studenti
Art. 45 - Attuazione del Codice nei rapporti di collaborazione istituzionale, di ricerca e
di didattica
Art. 46 - Attuazione del Codice nei rapporti di collaborazione esterna e di fornitura di
beni, servizi ed opere
Art. 47 - Entrata in vigore, efficacia, diffusione del Codice |
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SENTENZA DEL TAR del
LAZIO sulla ABILITAZIONE SCIENTIFICA NAZIONALE
In attesa della nuova tornata di abilitazione a febbraio
2015,
sulla base del nuovo Regolamento Ministeriale |
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LA SENTENZA CONFERMA LA BOCCIATURA DELLA COMMISSIONE,
PUR SE IL CANDIDATO AVEVA SUPERATO LE MEDIANE
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Nota.
I parametri sono stati considerati dai giudici come un qualsiasi altro titolo,
che il candidato presenta per legge, e che la Commissione considera liberamente
"motivando",
e dunque senza avere alcun complesso di inferiorità verso tale o tal'altro editore. |
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La
sentenza integrale (vedi sotto) |
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Nota di sintesi. 1)
Il candidato Dott. Francesco Musumeci, ricercatore, cardiochirurgo ha
partecipato al concorso per l'abilitazione nazionale per professori di seconda fascia, per
il settore chirurgia cardio - toraco - vascolare (06/E1). L'esito della valutazione è
stato sfavorevole.
Nel ricorso egli ha addotto vari motivi, tra cui:
- la disparità di trattamento rispetto ad altri candidati, invece abilitati pur
avendo parametri al medesimo livello di lui o ad un livello inferiore;
- la mancanza dei requisiti di uno dei giudici.
La Commissione era composta daI Proff. Zannini; Mussi, Oliaro, Speziale,
Covino.
Il Tribunale era composto dai magistrati: Franco Bianchi, Presidente; Daniele
Dongiovanni, Consigliere; Vincenzo Blanda, Consigliere, Estensore.
2) Per quanto riguarda la mancanza dei requisiti di uno dei commissari, i giudici, in
palese stato di difficoltà a valutare, se la sono cavata adducendo: " Del resto la
valutazione delladeguatezza del curriculum del prof. Covino rientra nel merito
dellattività dellAmministrazione, per la quale non si evincono palesi
elementi di illogicità o contraddittorietà".
3) Per quanto riguardo il ricorrente, secondo i giudici, "la
commissione ha valutato analiticamente i singoli aspetti traendone poi un giudizio
complessivamente negativo. Anche prevalentemente negative le valutazioni sui diversi
profili del curriculum professionale e didattico, per cui appare di conseguenza logico il
giudizio finale di non abilitazione".
Sempre secondo i giudici, "la valutazione della
Commissione esaminatrice è espressione della discrezionalità tecnica di tale organo che
può essere sindacata in sede TAR solo se manifestamente illogica o irragionevole".
Ma sotto tale riguardo, "nel caso di specie, il giudizio reso dalla Commissione non
risulta illogico o irragionevole anche in relazione alle risultanze documentali".
Concludendo, il TAR ha "respinto" il ricorso, e tuttavia,
"compensato le spese di giudizio tra le parti, attesa la novità delle questioni
trattate". |
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ABILITAZIONE
SCIENTIFICA NAZIONALE, 2012 - UNA SINTESI |
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MOLTI SCORNI ... MA GUAI A SCORAGGIARCI ...
GLI SCORNI DEGLI ANNI 80'-90' FURONO PEGGIORI
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Nota. In
questo servizio giro ai nostri lettori una analisi molto ben fatta di ROARS ( anche
confidando nella sua generosità), sui "grandi risultati" della
ablitazione, 1° tornata.
Mi è sembrato anche interessante riprendere alcune lettere di
lamento, tra le molte, sullo stesso argomento. |
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Nota. Prendiamo atto che i risultati degli esami di abilitazione, 2012, hanno
suscitato e continueranno a suscitare infiniti angosce.
Sfortunamente questa è la conseguenza del fatto che il Miur, un ministero di
estrema inefficienza burocratica ma che supportò l'inetta MS Stelmini (nonchè il suo
capo Berlusconi), ha meso le mani sui concorsi universitari. Così fu anche nel 1982-1998
quando, in seguito alla sospensione dei concorsi per 12 anni, ci fu un intasamento così
grave da determinare il salto di una intera generazione di prof. associati, e purtroppo i
burocrati non pagano di persona.
Con tutto questo (siccome l'idea della abilitazione a numero aperto è una conquista di
civiltà scientifica, che va salvata, e siccome soprattutto non si deve tornare nella
giungla precedente, auspico che si vada avanti con le abilitazioni, in fiducia che il
grande intasamento sia alle spalle
Fonte: http://www.roars.it/online/aggiornamento-sullanalisi-della-prima-tornata-dellabilitazione-scientifica-nazionale-asn-2012/
http://www.roars.it/online/documentazione-asn-e-vqr/ (Questi fonti sono indicate per chi
cercasse gli originali, integrali) |
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Alcune doléances di
candidati (prese a caso) inviate al Ministro Carrozza |
Moreno Merzolla, Aggiornamento sull'analisi della prima tornata
della Abilitazione Scientifica Nazionale - 2012
(Stralcio dei parr. 1, 2, 3, 4. Omessi i grafici)Premessa.
Questo documento ha lo scopo di aggiornare l'analisi preliminare dei dati ASN 2012
iniziata dopo la pubblicazione dei primi esiti da parte delle commissioni giudicatrici.
L'aggiornamento prende in considerazione i risultati dei primi 103 settori concorsuali
pubblicati su 184. Complessivamente, i dati riguardano 32524 domande, di cui 10130 per la
prima fascia e 22394 per la seconda fascia. Di queste, hanno avuto esito positivo 4570
domande per la prima e 9843 domande per la seconda fascia.
Sommario. 1.- Analisi Generale. 2.- Analisi dei Settori Concorsuali. 3.-
Distribuzione del numero di domande presentate e di abilitazioni ottenute. 4.- Percentuali
di candidati idonei. 5.- Superamento delle mediane da parte dei candidati abilitati. 4.-
Suddivisione in classi dei candidati. 6.- Bonus Track: il CommissariO-Matic
1.- Analisi Generale . Come prima cosa analizziamo il
numero di domande complessivamente presentate per ciascuna area, distinguendo le domande
in base alla fascia per la quale sono state presentate (prima/seconda fascia) e in base
all'esito della valutazione (abilitato/non abilitato). Il grafico seguente mostra la
situazione; è importante sottolineare che il numero di domande è necessariamente
maggiore o uguale al numero di candidati all'abilitazione, dato che uno stesso candidato
può concorrere in più settori concorsuali e per più fasce. In base ai dati disponibili
fino ad ora, l'area 06 (Scienze mediche) risulta quella col maggior numero di domande
presentate (6358), seguita a distanza dall'area 02 (Scienze fisiche, 4372 domande) e
dall'area 10 (Scienze dell'antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche, 3549
domande). Le aree 12 (Scienze giuridiche) e 14 (Scienze politiche e sociali) si
distinguono per l'elevata selettività della valutazione, con rispettivamente il 34% e il
29% di abilitazioni concesse. All'altro estremo si colloca l'area 03 (Scienze chimiche) in
cui il 61% delle domande alla prima fascia e il 57% alla seconda fascia hanno avuto esito
positivo. Poiché queste cifre si basano su dati parziali, è necessario attendere il
termine della pubblicazione dei risultati per avere un quadro definitivo della situazione.
2.- Analisi dei Settori Concorsuali Scendendo nel
dettaglio di ogni area osserviamo situazioni molto disomogenee, a causa della presenza di
settori concorsuali con caratteristiche diverse tra loro. Nel grafico seguente mostriamo
il dettaglio del numero di domande per ciascun settore concorsuale. Incrociando i nomi dei
candidati con i nomi nell'anagrafe nazionale dei docenti e ricercatori è possibile farsi
un'idea grossolana di quanti dei candidati all'abilitazione risultano strutturati presso
un Ateneo italiano. La distinzione calcolata in questo modo è molto imprecisa a causa di
omonimie. In generale, se il nome di un candidato non compare nell'anagrafe del MIUR,
allora possiamo ragionevolmente ritenere quel candidato come non strutturato (salvo errori
di ortografia sul nome o ritardi nell'aggiornamento dell'anagrafe); se invece il nome di
un candidato compare nell'anagrafe del MIUR, allora quel candidato potrebbe essere
strutturato presso un Ateneo italiano, oppure potrebbe essere un omonimo di uno
strutturato (falso positivo). Conseguentemente, il numero di candidati strutturati
mostrati nei grafici tenderà ad essere sovrastimato rispetto al valore reale, mentre il
numero di candidati non strutturati tenderà ad essere sottostimato. Si presti attenzione
che stiamo considerando solo il personale di ruolo presso le Università italiane, per cui
ad esempio i ricercatori in servizio presso gli enti di ricerca (CNR, INFN,
)
vengono considerati non strutturati. Le linee tratteggiate indicano il numero medio di
domande per i settori concorsuali dell'area, mentre le linee continue indica la media
globale su tutti i settori concorsuali. Dai dati si evidenzia l'elevato numero di domande
presentate nei settori concorsuali delle aree 02 (Scienze fisiche), 05 (Scienze
Biologiche) e 06 (Scienze mediche), con un numero medio di domande per settore ben al di
sopra della media globale. Notiamo che i settori 09/H1 (Sistemi di elaborazione delle
informazioni), 10/F1 (Letteratura italiana, critica letteraria e letterature comparate) e
10/C1 (Teatro, musica, cinema, televisione e media audiovisivi) hanno ricevuto circa 600
domande ciascuno, ben al di sopra degli altri settori nella stessa area. Situazioni simili
si verificano anche in altre aree, in cui settori "affollati" si affiancano ad
altri decisamente meno popolosi.
3.- Distribuzione del numero di domande presentate e di
abilitazioni ottenute
Dato che ciascun candidato può presentare più domande di
abilitazione, è interessante analizzare la distribuzione del numero C(d) di candidati che
hanno presentato d distinte domande di abilitazione, per tutti i possibili valori di d.
Anche qui il dato è solo indicativo, a causa di possibili omonimie. Si osserva che un
numero cospicuo di candidati ha presentato più di una domanda; il massimo fino ad ora è
un candidato che ha presentato 20 domande di abilitazione su 10 settori concorsuali
diversi (nessuna delle quali ha peraltro avuto esito positivo). In maniera simile possiamo
calcolare il numero A(d) dei candidati che hanno ottenuto d abilitazioni (per fasce e/o
settori diversi). Il risultato è mostrato nel grafico seguente: Osserviamo che il numero
di candidati che hanno ottenuto due o più abilitazioni è significativo. Il record fino
ad ora appartiene ad un candidato che ha ottenuto abilitazioni per la prima e seconda
fascia in cinque settori concorsuali (05/F1 Biologia applicata, 05/H2 Istologia, 05/I1
Genetica e Microbiologia, 06/A1 Genetica medica, 06/A2 Patologia generale e patologia
clinica). Un fatto curioso: la commissione 05/F1 ha sbagliato a fare copia e incolla della
data di nascita nel verbale per la prima fascia, che risulta quindi diversa da quella
indicata nel curriculum. La stessa commissione non ha sbagliato il copia e incolla nel
verbale per la seconda fascia. Si tratta di una banalissima svista, che però i
"controlli" del MIUR non hanno rilevato. Quante altre sviste assai meno banali
saranno sfuggite? Tra coloro che hanno ottenuto più di una abilitazione, le situazioni
più frequenti sono costituiti da candidati idonei per entrambe le fasce dello stesso
settore concorsuale. Nel grafico seguente riportiamo il numero di candidati per ogni
settore che hanno ottenuto l'abilitazione a entrambe le fasce. Nelle prime tre posizioni
troviamo i settori 02/A2 (Fisica Teorica delle Interazioni Fondamentali), 06/C1 (Chirurgia
generale) e 05/F1 (Biologia applicata). È importante notare che il grafico riporta valori
assoluti, e il numero di abilitati a entrambe le fasce tende ad essere correlato con il
numero di candidati del settore concorsuale; non è un caso che i tre settori appena
menzionati abbiano ricevuto un numero di domande molto superiore alla media. Durante
l'analisi dei dati è emerso un fatto curioso. Esiste un candidato che ha ottenuto
l'abilitazione alla prima fascia nel settore 06/H1 (Ginecologia e Ostetricia), ma non è
risultato idonei alla seconda fascia dello stesso settore concorsuale. L'esame dei due cv
ha evidenziato che ciò è probabilmente dovuto ad un qualche problema nella compilazione
della domanda di abilitazione alla seconda fascia, che presenta una lista di pubblicazioni
incompleta da cui probabilmente derivano valori più bassi degli indicatori bibliometrici
rispetto a quelli calcolati per la prima fascia. Ancora una volta siamo in presenza di un
errore materiale non rilevato né dalla commissione, né dai "controlli"
ministeriali. Confido che il MIUR saprà regalarci altre perle di comicità surreale come
questa nei futuri risultati.
4.- Percentuali di candidati idonei
Passiamo ora all'esame degli esiti dell'abilitazione. I grafici seguenti mostrano la
percentuale delle domande di abilitazione che hanno avuto esito positivo, divise per
fasce. Incrociando i nomi dei candidati con l'elenco degli strutturati prelevati dalla
banca dati del CINECA, possiamo scomporre in maniera approssimativa le percentuali,
distinguendo gli abilitati strutturati dai non strutturati. In ciascuno dei grafici viene
mostrata la percentuale media di abilitati dell'area (linea tratteggiata) e la percentuale
media di abilitati su tutti i settori fino ad ora pubblicati (linea continua). Le aree 11,
12 e 14 si dimostrano particolarmente selettive, con percentuali di abilitati per settore
che si collocano in genere al di sotto della media generale. In altre aree si evidenziano
situazioni assai eterogenee; ad esempio, nell'area 02 si passa dal 71% di abilitati a
prima fascia per il settore 02/A2 al 25% di abilitati a prima fascia del settore 02/B3. Il
settore 03/B1 risulta quello con la maggior percentuale di abilitati a prima fascia
(83.2%), mentre il settore 11/D1 risulta avere la minor percentuale di abilitati a prima
fascia (appena 12.5%). Per la seconda fascia, le percentuali vanno dall'82.2% del settore
02/A2 al 16.7% del settore 14/C1 (la severità della commissione 14/C1 è già stata
oggetto di un altro post). Come si può osservare dai grafici
, al momento non
emerge alcuna correlazione tra la percentuale di abilitati e il numero di candidati dei
settori (il test di Pearson non rigetta l'ipotesi di correlazione zero). In altre parole,
in base ai dati disponibili non si può affermare che le commissioni dei settori con
elevato numero di domande si siano dimostrate né più "morbide" né più
"severe" rispetto a quelle dei settori con pochi candidati. Ciascun grafico
corrisponde ad un sottoinsieme dei dati relativi ai soli settori bibliometrici/non
bibliometrici e prima/seconda fascia; ogni punto rappresenta un settore concorsuale, la
cui coordinata x corrisponde al numero di domande, e la cui coordinata y rappresenta la
percentuale di abilitazioni concesse. |
F. Ramella (ord. a
Torino), P. Volonté (Ass., Pol. Milano), Smobilitare il risentimento
(Settore concorsuale 14In queste settimane abbiamo
seguito con interesse, ma anche con crescente stupore, il dibattito che si è sviluppato
allinterno della sociologia sui risultati dellAbilitazione Scientifica
Nazione. Ci ha stupito, in primo luogo, la percentuale di abilitati nei settori 14/C1 e
14/D1; in secondo luogo, il clima che si è venuto a creare nella nostra comunità
accademica, che sembra sullorlo di una crisi di nervi. Questo post non
intende proporre unulteriore analisi dei risultati della ASN. Il fine è piuttosto
quello di contribuire a spostare il fuoco del dibattito verso una riflessione più pacata
e propositiva, come anche altri per fortuna hanno iniziato a fare.
Sappiamo di trovarci in una posizione particolare, non essendo in
commissione né tra i candidati allabilitazione dei settori in discussione. Questo,
naturalmente, non ci conferisce alcun punto di osservazione privilegiato, ma solamente un
pizzico di distacco emotivo in più, che ci induce a puntare il dito non tanto verso il
comportamento delle commissioni, quanto verso le norme che regolano labilitazione.
Inizieremo facendo un passo indietro discutendo tre punti che ci
hanno colpito nel dibattito sui risultati dellASN per farne poi uno in
avanti, in direzione della normativa.
1) Il numero di abilitati nei settori sociologici.
Inutile girarci intorno, in entrambi i settori sociologici di cui sono stati pubblicati i
risultati, le percentuali di abilitati risultano piuttosto contenute. In uno dei due (il
14/C1) sono molto basse. Basse rispetto a cosa? Alla media di tutti gli altri
settori concorsuali, così come alla media delle altre aree delle scienze umane e sociali
(10-14) e alla quasi totalità dei settori a noi più vicini (politici, economici ecc.).
Assumendo come termine di riferimento le aree non bibliometriche, per la prima
fascia, il differenziale negativo dei nostri due settori (valore medio) oscilla tra un
minimo del 9% (area 11) e un massimo del 26% (area 10). Va anche però aggiunto, che le
commissioni severe non sono una prerogativa esclusiva della sociologia e che
in tutte le aree (bibliometriche e non) si nota una forte variabilità interna nelle
percentuali di abilitati. Per la prima fascia il campo di variazione spazia dal 12%
all83%! Nei settori delle scienze umane e sociali il range si restringe di poco: dal
12% al 69%.
Tutto ciò detto, che spiegazioni possiamo dare del comportamento delle
commissioni sociologiche? Nel dibattito ci pare emergano due interpretazioni prevalenti.
La prima attribuisce la variabilità dei risultati con particolare riferimento alla
deludente prestazione del settore 14/C1 alla eterogeneità non
osservata. Ovvero alla diversità (qualitativa) dei candidati presenti nei vari
settori concorsuali. Questa tesi, per i nostri due settori, è avvalorata dai dati della
VQR. Facciamo notare, per inciso, che sia lASN sia la VQR, in quanto esercizi di
peer review, in ultima analisi non sono indicatori di un valore oggettivo
della produzione scientifica, ma della relazione che cè tra le aspettative dei
valutatori e la loro percezione di qualità. Laspetto interessante, qui, è che
esiste una corrispondenza di qualche tipo tra i due processi, cioè che il comportamento
delle commissioni non risulta anomalo rispetto al comportamento che lintera
comunità scientifica ha avuto verso se stessa in sede di VQR.
La seconda interpretazione, al contrario, attribuisce la suddetta
variabilità quasi esclusivamente al diverso metro di giudizio usato dalle commissioni, e
da alcuni commissari in particolare. Anche questa tesi non appare infondata. Come dicevamo
sopra, sia guardando allintera ASN, sia alle aree delle scienze umane e sociali,
salta agli occhi che alcune commissioni sono state molto strette nel concedere
le abilitazioni. Altre, invece, sono state molto più generose. Dubitiamo che
queste variazioni possano essere interamente attribuite alla diversa qualità delle
popolazioni di riferimento. Questo non dovrebbe stupirci. Sarebbe ingenuo
pensare che avere riferimenti normativi comuni (tra le commissioni) e criteri comuni per
la valutazione delle pubblicazioni e dei titoli (allinterno delle commissioni)
elimini del tutto una diversa interpretazione (e applicazione) delle regole del
gioco. In altre parole, che rimuova completamente la soggettività dei giudizi.
A chi non è offuscato da pregiudizi (pro o contro le commissioni) non
dovrebbe dunque sfuggire che entrambe le interpretazioni avanzate nel dibattito sono del
tutto compatibili tra loro. Sono, anzi, complementari. Entrambe contribuiscono a spiegare
una parte della varianza registrata nei risultati dei vari settori. Ma qui torniamo al
punto di partenza. Come dicevamo, lesito dellASN nei settori sociologici è
stato sorprendente. Soprattutto alla luce delle attese della vigilia, quando si riteneva
che lassenza di un tetto alle abilitazioni potesse determinare giochi collusivi (a
somma positiva) tra i vari commissari, portando ad unabilitazione di massa. Perché non
è andata così?
Non abbiamo ancora letto risposte convincenti nel dibattito in corso.
Né ne abbiamo noi da dare. Lidea che ci siamo fatti in parte tautologica
è che nelle commissioni sia prevalsa la convinzione che la sociologia italiana
avesse bisogno di rendere più rigorosi i propri criteri valutativi, anche al fine di
promuovere (nel tempo) un innalzamento della qualità dei propri percorsi formativi e di
carriera. Il monitoraggio reciproco tra commissari e commissioni ha poi teso
a far prevalere questo atteggiamento, seppure con variazioni anche significative. Dire
ciò, naturalmente, non implica affatto che non siano stati commessi errori nelle
valutazioni dei singoli candidati (in buona o in cattiva fede). Abbiamo chiaramente
presenti casi di colleghi che con nostra sorpresa non hanno ottenuto
labilitazione.
Laltra idea che ci pare sia circolata è quella che
fosse opportuno tenere un comportamento responsabile verso le generazioni
future. Evitando gli errori commessi in passato, quando il reclutamento ad ondate ha
penalizzato non poco chi veniva dopo: tutti quelli non nati (o non candidati) negli
anni giusti. A questo proposito meritano attenzione i dati riportati da Davide
Borrelli (sul sito Ais) sulle cessazioni di servizio, per raggiunti limiti di età,
previste nei prossimi anni. Considerando i pensionamenti programmati entro il dicembre
2016 e il numero di abilitati nei settori sociologici, secondo i calcoli fatti da Borrelli
il tasso di sostituzione (dei pensionamenti) sarebbe pari allo 0,81 nel settore 14/C1 e
all1,01 nel 14/D1. Tenendo conto che si tratta della prima tornata abilitativa,
questi dati non dovrebbero suscitare preoccupazione. Anzi denotano un marcato senso di
responsabilità da parte delle commissioni. Borrelli tuttavia fa osservare che in altri
settori il tasso di sostituzione è decisamente superiore, arrivando fino ad un massimo di
26. In altre parole se il suo ragionamento è corretto per ogni
pensionamento previsto da qui al 2016 ci sono 26 neo-abilitati pronti a rimpiazzarlo.
Borrelli conclude dicendo che questa vicenda evidenzia lo spirito di
auto-punizione che affligge la sociologia italiana, poiché le cifre sopra
indicate sono destinate a cambiare gli equilibri tra le varie discipline destinando la
nostra comunità accademica ad una progressiva autoestinzione.
Ma davvero questi dati suggeriscono queste conclusioni? Noi crediamo di
no. Per due motivi. Il primo è che a stabilire il reclutamento effettivo degli abilitati
saranno poi le chiamate e i concorsi locali. Non è perciò detto che tutti gli abilitati
vedranno soddisfatte le loro (pur legittime) aspettative. E tuttavia è innegabile che i
settori con molti abilitati eserciteranno una forte pressione a livello locale. Il secondo
motivo per cui largomentazione di Borrelli non ci convince è che questi dati
evidenziano, non tanto un difetto di comportamento nelle nostre commissioni, ma un
problema macroscopico della normativa vigente. Proprio tenendo conto dei posti disponibili
nei prossimi anni (per pensionamento), chi si è comportato correttamente: le
severe commissioni sociologiche oppure le generose commissioni di
altri settori? La risposta che ci diamo è che una normativa che consente una variabilità
così ampia nellesito delle abilitazioni (come quella registrata in questa prima
tornata) e che rischia di premiare i comportamenti opportunistici (da parte di
eventuali commissioni lassiste) contiene un vizio regolativo di fondo. Su
questo torneremo più avanti.
2) Nordisti contro sudisti? Tra
le molte stravaganze che abbiamo sentito circolare in queste settimane, quella che più ci
ha colpito è la tesi (complottista) che i commissari del Nord abbiano inteso colpire i
candidati del Sud per affossare la sociologia nel Mezzogiorno. Si tratta, secondo noi, di
una sciocchezza che non meriterebbe alcun commento. E tuttavia molti post che abbiamo
letto si sono concentrati su una presunta mancanza di equità nei confronti
dei candidati del Sud. Sia chiaro, non neghiamo che un problema esista, e che questa ASN
labbia reso palese. Ma non è un problema che possa essere imputato a come le
commissioni hanno agito. Che cosa avrebbero dovuto fare i commissari, usare criteri
diversi a seconda dellarea geografica di provenienza dei candidati? Applicarli in
maniera differenziata? Questo avrebbe significato svolgere un ruolo che non compete ai
commissari; assolvere cioè una funzione di supplenza nei confronti di una seria politica
della formazione e della ricerca che tenga conto anche delle differenze (e degli eventuali
handicap) derivanti dalla collocazione territoriale delle Università. La loro decisione
di tenere lasticella particolarmente alta ha tuttal più contribuito a
evidenziare lesistenza di un divide geografico. Valutare le cause di questa
divisione territoriale nella sociologia italiana, i vincoli che probabilmente
intralciano al Sud la produttività anche degli studiosi più capaci, e quali azioni
debbano essere intraprese in futuro per superare questa anomalia: tutto questo è una
questione che merita una seria riflessione autocritica da parte di tutta la nostra
comunità accademica, senza artificiose contrapposizioni territoriali. In particolar modo
lAIS ci sembra debba farsi carico di un compito di questo tipo.
3) La mobilitazione del risentimento. Due parole,
infine, sul dibattito che si è sviluppato sullASN. Ne vediamo un lato positivo e
uno decisamente negativo. Il primo è facilmente immaginabile: la pubblicazione online di
tutti i giudizi dei commissari e la disponibilità dei CV dei candidati agevolano la
trasparenza della valutazione. Il dibattito in corso, quindi, può aiutare a
chiarire i parametri e i criteri utilizzati dalle commissioni e consente di segnalare
errori e anomalie, presunte o reali. Bene quindi. E tuttavia cè un lato anche meno
positivo. Il clima accesso delle recriminazioni, la messa in moto immediata della
macchina dei ricorsi collettivi, lindividuazione dei commissari buoni e
di quelli cattivi non ci convince affatto. Lo troviamo anzi inquietante. Ci chiediamo, ci
aiuta a fare passi avanti nel radicamento di una cultura fair della
valutazione? Al di là delle migliori intenzioni dei singoli, non stiamo creando un clima
da caccia alle streghe che avrà effetti peggiori del male che intende curare? Non
rischiamo di delegittimare lintero meccanismo? Chi avrà, in futuro, il
coraggio professionale e civile (a meno di non avere corposi interessi in
gioco) di candidarsi nelle commissioni nazionali, sapendo che dovrà esporsi ad un simile
trattamento? Su questo punto ci sia consentita anche una critica allAis. Possibile
che il direttivo, nella sua nota (di cui pure apprezziamo lintenzione di fondo), non
abbia speso neppure una parola di ringraziamento per lenorme mole di lavoro svolto
dalle commissioni? Ciò nulla avrebbe tolto alle critiche avanzate nei loro confronti.
Veniamo dunque alla parte conclusiva e più propositiva di questo post.
Alla luce della prima tornata di abilitazioni, ci sono alcune cose che continuano a
convincerci nella procedura avviata dalla L 240 e che rappresentano un passo avanti
rispetto al passato.
In primo luogo, lesistenza di un livello nazionale di valutazione
dei candidati. Questo fa sì che i meccanismi di reclutamento e le progressioni di
carriera siano sottratte ad una logica angusta di localismo e fedeltà personale nei
confronti degli ordinari di riferimento. Questo livello nazionale va ripensato, ma va anche difeso, poiché insieme alla
VQR ha messo in moto un parziale processo di disaccoppiamento tra il controllo
dei percorsi di carriera e le posizioni di potere allinterno delle tre
componenti, indebolendone i meccanismi di riproduzione (o perlomeno rendendoli più
complicati). Altri aspetti che troviamo convincenti e su cui non ci dilunghiamo
sono lutilizzo degli indicatori di impatto della produzione scientifica e
lenfasi posta sulla internazionalizzazione (anche se le loro modalità di impiego
andranno chiarite e precisate meglio).
Ci sono invece altri aspetti della normativa che si sono dimostrati
inadeguati e che richiedono un correttivo. Ci limitiamo a segnalare alcuni punti (alcuni
già menzionati anche in altri contributi).
1) Troppi candidati per pochi commissari. Da un lato
questo porta a giudizi frettolosi, dallaltro conferisce troppa importanza al caso
(il meccanismo del sorteggio). Gli inevitabili bias individuali di sole cinque
persone, infatti, finiscono per avere effetti amplificati sullintera comunità
scientifica di riferimento. Moltiplicare le commissioni, parametrandole sul numero dei
candidati e assicurando che tutti i SSD siano rappresentati, ridurrebbe entrambi questi
problemi. Lo stesso farebbe la separazione delle commissioni per labilitazione di
prima e seconda fascia.
2) Troppa variabilità nei comportamenti delle commissioni.
Questo a nostro avviso è il punto più delicato. Senza la previsione di
qualche tetto al numero delle abilitazioni, i settori concorsuali che sposano una politica
della manica larga possono inondare le università di abilitati, creando una
pressione verso il reclutamento che mette in difficoltà i settori con un comportamento
valutativo più rigoroso. Perché dunque non ancorare le abilitazioni ai pensionamenti
previsti e al piano triennale per la programmazione e il reclutamento del personale
imposto agli atenei dalla L. 240/2010? La presenza di un tetto esterno annullerebbe la
discrezionalità delle varie commissioni su questo aspetto strategico. Ci rendiamo conto
che ciò significherebbe contaminare il giudizio di abilitazione con una
logica diversa, basata su una valutazione comparativa. Ma quali sono le contro-indicazioni
nel farlo? Ne uscirebbe semplificata anche la procedura di secondo livello, quella della
chiamata locale dei professori, che dovrebbe rimanere ancorata ad una valutazione
comparativa di candidati, finalizzata a garantire il matching tra le richieste
dei vari atenei e le competenze dei vari candidati.
3) Tornare ad una maggioranza semplice.
Qualora fosse posto un tetto alle abilitazioni, il vincolo per le commissioni di prendere
le decisioni a maggioranza qualificata (4 voti favorevoli su 5) diverrebbe superfluo. La
sua ratio, infatti, era volta ad ostacolare una deriva alluvionale
delle abilitazioni, richiedendo ai commissari una quasi unanimità di giudizio sugli
idonei.
Un ultimo punto su cui la nota del direttivo Ais ci invita a riflettere
sono i meccanismi di formazione delle commissioni. Noi siamo per mantenere
inalterati quelli in vigore. Vi scorgiamo due vantaggi. Il primo è che assicurano una
qualificazione scientifica dei commissari almeno paragonabile a quella richiesta ai
candidati per labilitazione di prima fascia. Il secondo vantaggio è che il
meccanismo del sorteggio orienta le aspettative dei candidati verso lo scenario
peggiore (il migliore per la comunità accademica nel suo complesso): una
commissione composta da docenti qualificati, non conosciuti personalmente. Ciò li
dovrebbe spronare a qualificare il proprio curriculum, anziché a coltivare le relazioni
personali e di componente. Ci lascia invece perplessi perché non ne capiamo
appieno il significato la proposta del direttivo Ais di individuare nuovi
meccanismi per la formazione delle commissioni, attribuendo alle comunità disciplinari la
possibilità di definire luniverso dei commissari sorteggiabili, tra quanti superano
il filtro delle mediane. Temiamo infatti che ciò apra un varco pericoloso
nella procedura, che può riconsegnare la formazione delle commissioni al controllo delle
componenti e alle logiche spartitorie del passato.
Dobbiamo lavorare perché si crei una nuova solidarietà nella nostra
comunità, basata sulla stabilizzazione dei criteri di merito, sulla costruzione di una
nuova fiducia reciproca, sullaffermarsi di una classe dirigente e di
organi di rappresentanza qualificati per promuovere linteresse collettivo.
Noi crediamo che continuare ad ampliare la frattura tra il risentimento
dei non abilitati (e dei loro referenti di prima fascia) e lirritazione
di coloro che vogliono elevare gli standard della sociologia in Italia non faccia del bene
al futuro della nostra disciplina. Chiediamo quindi lo sforzo di tutti per spostare il
dibattito dal piano della colpa (accusa/difesa) a quello della progettualità,
dove vi possono naturalmente essere posizioni diverse (e quindi, appunto, un dibattito),
ma dove valori e interessi collettivi possano meglio depurarsi dalle dinamiche degli
interessi individuali. E necessario creare fattivamente situazioni di incontro, in
gruppi di discussione eterogenei, per uscire dal vortice creato, non da ultimo, dal
linguaggio di Internet, così versato alla semplificazione e alla radicalizzazione dei
concetti. A questo riguardo approviamo lintenzione, annunciata dal direttivo AIS, di
promuovere gruppi di lavoro e di confronto sul tema della valutazione.
Francesco Ramella (Università di Torino) e Paolo Volonté
(Politecnico di Milano) |
Gruppo di 41 candidati
allAbilitazione Scientifica Nazionale nel settore concorsuale 11/A4
22 gennaio 2014 (stralcio)
Onorevole Ministro, Onorevoli
Senatori e Deputati
noi sottoscritti candidati
allAbilitazione Scientifica Nazionale nel settore concorsuale 11/A4, Scienze
del libro e del documento comprendente Archivistica, Bibliografia e Biblioteconomia
(M-STO/08) e Paleografia (M-STO/09) -, che ha accorpato in itinere le
discipline delle Scienze storico-religiose, cioè Storia delle religioni (M-STO/06) e
Storia del cristianesimo e delle Chiese (M-STO/07), intendiamo con la presente protestare
contro loperato della commissione composta da quattro docenti di Storia del
libro e delleditoria e di Bibliografia e biblioteconomia, Storia del libro
manoscritto, Paleografia e Paleografia latina, nonché da un commissario di istituzione
straniera, docente di Storia delle religioni.
I risultati del concorso,
eseguito con le nuove modalità stabilite dalla riforma del reclutamento universitario,
sono stati proclamati il 28/11/2013 e pubblicati nel sito Internet ministeriale il
3/12/2013. Come gran parte dei nostri colleghi, noi avevamo riposto molte speranze in
questa innovazione, anche perché, trattandosi di un esame di idoneità, il successo di un
candidato non sarebbe stato in alcun modo preclusivo per gli altri. Oltretutto ritenevamo
che la maggiore trasparenza telematica, caratterizzazione positiva di questa iniziativa
ministeriale, avrebbe dissuaso dal ripetere quegli abusi di potere che hanno
frequentemente oscurato nel passato lequa ricerca di abilità, competenze e
professionalità nel mondo universitario, inducendoci frequentemente a disertare tali
concorsi pilotati.
Purtroppo così non è avvenuto
nel nostro settore concorsuale, almeno a giudicare da quanto denunciato
dallinterrogazione parlamentare del senatore prof. Paolo Corsini (Legislatura
17, Atto di Sindacato Ispettivo, n. 4-01454, pubblicato l 8 gennaio 2014, nella
seduta n. 162), sia per lesasperato spirito selettivo più confacente
ad un concorso a cattedre, che per constatazioni che sembrano configurare vere e proprie
violazioni della legalità.
La gravità di fatti, che si
commentano da soli, è stata portata alla ribalta grazie allintervento del
sopracitato senatore CORSINI, docente universitario di Storia moderna, laddove
esplicitamente afferma:
·
nel verbale n. 1 del 7 marzo 2013 la commissione, dopo aver elencato i criteri
ministeriali per la valutazione dei candidati (siglati a, b, c, eccetera), li ha integrati
con criteri propri (siglati A, B, C, eccetera), a volte apertamente in contrasto con
quelli ministeriali. Questi criteri sono stati prima enunciati in maniera perentoria e
immediatamente dopo smentiti qualora la commissione avesse ritenuto di non doverli
seguire. Per esempio, in un impeto di severità la commissione decide di fissare,
come prerequisito aggiuntivo per il conseguimento dellabilitazione, la produzione
nei 10 anni anteriori alla scadenza del bando, di almeno una monografia, edizione critica
o edizione di fonti oppure di una raccolta consistente ed internamente coerente di
saggi (p. 8), incredibilmente smentendo se stessa nel paragrafo successivo, perché
la commissione si riserva comunque di prendere in considerazione (
) anche
Candidati che non posseggano questo prerequisito. Si veda larbitrio espresso
nella conclusione del verbale (primo paragrafo di pagina 9): la commissione ritiene
che il Candidato, oltre a soddisfare il parametro A), debba possedere almeno tre degli
elementi di valutazione (B-M) sopra elencati. Vengono quindi considerati solo i
criteri elencati in lettera maiuscola, cioè quelli che ha definito la
commissione, e non quelli in minuscola, che sono quelli fissati dal decreto ministeriale
per la valutazione. E dopo segue un paragrafo nel quale si dice che la commissione si
riserva comunque la libertà di abilitare anche chi non soddisfi questi
criteri
Esempio emblematico delleterodossia, perseguita talvolta dalla
commissione, si avrebbe nellaccoglienza, come monografia, di un volume semplicemente
curato nel 1994 da una candidata per la I fascia che nel suo curriculum complessivo non ha
mai prodotto una monografia e nonostante ciò è stata regolarmente abilitata dalla
commissione. Inoltre è ovviamente non regolare che la commissione abbia accettato per
diversi candidati poi abilitati linclusione tra le pubblicazioni
valutabili, allegate in pdf, monografie precedenti il limite dei dieci anni previsto dal
bando.
·
la
commissione nel verbale del 7 marzo, dopo avere elencato i criteri aggiuntivi, afferma che
il soddisfacimento dei suddetti requisiti indica che labilitazione è
possibile, non che ne consegua automaticamente, essendo essa il prodotto del giudizio di
merito formulato dalla commissione, mentre proprio i giudizi di merito sono carenti
da ogni punto di vista di analisi dettagliata e completa dei titoli
·
si
è verificato il caso di candidati in possesso di una sola mediana su 3 e senza monografie
negli ultimi 10 anni che sono stati abilitati dufficio dalla commissione
o
comunque senza monografie negli ultimi 10 anni
, in un caso con zero mediane su 3 si
è concessa labilitazione
;
si è verificato il caso di candidati che, pur
in possesso di una sola mediana su 3 sono stati abilitati dufficio dalla
commissione
. Il caso della candidata
è esemplare poiché tutta la produzione
scientifica della candidata corrisponde esattamente alle 12 pubblicazioni presentate,
produzione scientifica che la commissione definisce non abbondante, mentre tra
i titoli aggiuntivi definiti come non molti titoli valutabili si ricorre ad
una generica esperienze di didattica universitaria, in realtà relativa ad
alcuni giorni di docenza pari a non più di 5, che le vale comunque lottenimento
dellabilitazione di II fascia;
in altri casi sono state incredibilmente
considerate oggetto di specifica valutazione, tra le 12 pubblicazioni previste per la II
fascia, monografie pubblicate in anni precedenti il limite di anni 10 e inserite per la
valutazione dai candidati..;
candidati con 3 mediane su 3 e con tutti requisiti
aggiuntivi necessari e con giudizi ampiamente positivi sulle pubblicazioni sono stati
esclusi adducendo il motivo di essere estraneo ai ruoli
dellUniversità
o ancora
con 2 mediane su 3 con giudizi positivi
sulla produzione scientifica ma estraneo ai ruoli
dellUniversità
·
i
criteri aggiuntivi stabiliti dalla commissione appaiono addirittura aver preso il
sopravvento nei giudizi finali sulle mediane facendoli diventare di fatto decisivi
lasciando campo libero allarbitrio da parte dei commissari che contraddittoriamente
li applicano in alcuni casi e non li usano in altri;
tali criteri aggiuntivi sono
stati in alcuni casi ritenuti indispensabili per ottenere labilitazione e in caso di
mancanza degli stessi labilitazione non è stata concessa, in altri casi la
commissione ha palesemente sbagliato non conteggiandoli a taluni candidati e quindi non
abilitandoli, in altri casi la commissione ha concesso labilitazione anche in palese
assenza del possesso di questi elementi aggiuntivi
o della loro mancata
dichiarazione
·
il
criterio della presunta mancata internazionalizzazione è stato usato per negare
labilitazione a molti candidati meritevoli, mentre per altri che sono stati
abilitati le relazioni dei commissari tacciono totalmente o ritengono
internazionalizzazione la generica partecipazione ad alcuni convegni tenuti
allestero o ritengono lassenza di internazionalizzazione irrilevante ai fini
dellabilitazione concessa
·
indicativo di quanto siano contraddittori i giudizi della commissione è
quanto espresso nei confronti del candidato
che presenta a giudizio solo 11 testi sui
12 previsti, avendo un curriculum totale di solo 15 pubblicazioni e
raggiungendo solo una mediana su 3, ma risultando comunque abilitato
;
a fronte
di abilitazioni ottenute con poche pubblicazioni e con curriculum ridotti
corrispondono esclusioni non motivate nei giudizi come quelle di studiosi di provata
esperienza e con curriculum solidi e di riconosciuta competenza e lunga
attività didattica anche in istituzioni straniere
e altri ancora cui
labilitazione è stata negata, o giovani studiosi di valore
non certo
inferiori ai tanti abilitati con curriculum poveri e forzati
· Il senatore
Corsini evidenzia poi i tempi di valutazione discutibili e improbabili, incapaci di
giustificare in alcun modo una valutazione seria dei titoli dei candidati, come dimostra
con dovizia di dettagli, affermando che appare evidente quanto siano non credibili i
tempi utilizzati dalla commissione per analizzare i curricula o stendere
i giudizi su 111 candidati di I fascia e su 323 candidati di II fascia. Infatti il giorno
8 aprile 2013 la commissione (verbale n. 3), oltre a vari altri adempimenti, procede
ad unattenta valutazione dei curricula dei candidati di I
fascia in un tempo compreso al massimo nelle 3 ore che dura la seduta (dalle ore 10,30
alle ore 13,30). Anche volendo attribuire tutto il tempo disponibile (nel verbale la
commissione procede anche per ogni candidato alla verifica degli indicatori
calcolati dal CINECA) per 111 candidati di I fascia lattenta valutazione
dei curricula e la verifica degli indicatori è avvenuta in 180 minuti
cioè circa un minuto e mezzo a candidato, dato, questo, inverosimile;
il giorno 29
aprile 2013 la commissione (verbale n. 4) dalle ore 10,30 alle ore 13,30 procede
alla lettura e al confronto dei giudizi individuali redatti per i candidati
allabilitazione a professore universitario di I fascia (
) e procede alla
stesura dei giudizi collegiali esamina anche 18 pareri pro veritate.
Tutto questo è compiuto in 180 minuti, cioè per ogni giudizio collegiale la commissione
dichiara di avere impiegato un minuto e mezzo
passa poi allindividuazione dei
candidati che si collocano chiaramente al di sotto della soglia minima dei criteri e dei
parametri definiti dalla commissione e che risultano allunanimità non valutabili
positivamente ai fini del giudizio di abilitazione, e la commissione compie tutto questo
lavoro sui curricula di 323 candidati in 210 minuti pari a 39 secondi a
candidato;
considerato che in questi 3 verbali si attesta che la commissione ha fatto
una verifica formale dei 111 giudizi di professore di I fascia e che per ognuno dei 323
candidati di II fascia sono stati letti 5 giudizi individuali, uno per ogni commissario,
in più è stato scritto un giudizio collegiale per ogni candidato, si è trattato quindi
di leggere 111 giudizi collegiali, discutere in modo ampio e approfondito,
come dichiara la commissione, 1615 giudizi individuali e scrivere 323 giudizi collettivi
utilizzando complessivamente poco meno di 14 ore pari a circa 27 secondi per ogni giudizio
da leggere o da scrivere.
·
il
giorno 30 maggio 2013 la commissione (verbale n. 6) polemizza sulla indicazione pervenuta
dal Ministero (nota direttoriale n. 12477 del 27 maggio 2013) che indicava alle
commissioni come occorresse una valutazione analitica dei titoli e delle
pubblicazioni scientifiche presentate da ciascun candidato, indicazione che la
commissione rifiuta dal momento che afferma di ritenere che essa sia concettualmente
estranea agli obiettivi dellabilitazione nazionale; incredibilmente solo nella
riunione del 13 novembre 2013 (verbale n. 10), durata dalle ore 10,30 alle ore 15,30, a
lavori quasi conclusi la commissione prende atto di quanto vanamente il Ministero aveva
comunicato il 27 maggio 2013 e ribadito nella nota del 9 luglio 2013 circa lobbligo
di inserire nei giudizi collegiali la sintetica descrizione del contributo individuale del
candidato alle attività di ricerca svolte e la valutazione analitica di titoli e
pubblicazioni scientifiche. La commissione, quindi, preso atto di quanto il Ministero
chiedeva, riformula i 111 giudizi di abilitazione a professore di I fascia, pur mantenendo
in essere contemporaneamente i giudizi a suo tempo formulati, e compie questo lavoro di
analisi dei titoli scientifici di ciascun candidato in appena 5 ore pari a 2 minuti e 42
secondi a giudizio
· nonostante
questi interventi correttivi i giudizi dei singoli commissari si segnalano per estrema
concisione (2 o 3 righe per complessivi 200-300 caratteri, spazi compresi) e genericità,
per ripetitività di modelli-tipo (uninteressante prova si può rinvenire nei
giudizi del commissario di Paleografia Latina dove si evince un unico calco
dal quale derivano centinaia di giudizi in cui muta soltanto qualche aggettivo) e per la
totale assenza di motivazioni e soprattutto per lassenza di valutazioni sulle
singole pubblicazioni, mentre i giudizi finali appaiono rabberciati, ispirati ad alcuni
modelli-tipo e complessivamente non motivati e non supportati da unanalisi puntuale
delle pubblicazioni presentate dai candidati; infatti negli stessi giudizi le singole
pubblicazioni presentate sono solo sporadicamente citate, quasi sempre in modo solamente e
banalmente ripetitivo dei semplici titoli, mentre sulla quasi totalità delle
pubblicazioni la commissione non scrive nulla e quindi non si esprime lasciando intendere
che delle pubblicazioni la commissione ha letto al massimo titolo e luogo di pubblicazione
ignorando quindi il reale contenuto degli scritti presentati dai candidati. Gli stessi
altri titoli previsti nei criteri aggiuntivi sono spesso dimenticati nei giudizi finali,
tanto dimenticati che candidati che li possiedono non li vedono né citati né
riconosciuti dalla commissione.
Quanto dianzi sostenuto dal
senatore Corsini è confermato da tre significativi incidenti di percorso in cui è
incappata la commissione: viene definito collaboratore di un candidato uno
studioso defunto il 3 marzo 1900, certo Bartolommeo Capasso, le cui opere, in seguito a
una iniziativa promossa dal Ministero per i Beni Culturali e le Attività Culturali, sono
state oggetto di una riedizione critica da parte del candidato stesso; viene attribuita a
un candidato una monografia sulla peste che non esiste, probabilmente con errato
riferimento a due opere su colera e tubercolosi in Puglia, realizzate con taglio
bibliografico-archivistico e bibliografico-letterario; per i titoli di una candidata non
si fa cenno agli anni di insegnamento universitario, come titolare a contratto, del
corso di Codicologia allUniversità degli Studi di Torino, nel 2003/04 , e del corso
di Paleografia presso lUniversità degli studi di Ferrara, dal 2004 al 2011, nel cui
anno ha ricevuto anche lincarico del corso di Codicologia per la Laurea
specialistica.
In conclusione il senatore
Corsini, tirando le somme delle sopracitate argomentazioni, rivolge al Ministro, fra le
altre, le seguenti istanze, che facciamo senzaltro nostre allo scopo di veder
tutelati i nostri diritti ad una seria, competente e motivata valutazione che tenga
realmente conto delleffettività dei diversi curricula e che sia
adeguatamente rispettosa, in primis, della personalità dei singoli studiosi e
della loro produzione scientifica:
si chiede di sapere
· se
il Ministro in indirizzo intenda intervenire con urgenza per verificare quanto evidenziato
e procedere allannullamento dei risultati del settore concorsuale 11/A4 per le
ragioni sopra addotte;
· se
intenda aprire uninchiesta sul censurabile comportamento dei commissari riguardo ai
verbali e a loro contenuto, al rifiuto da parte dei commissari di leggere e giudicare le
pubblicazioni, alla stesura di giudizi non motivati e arbitrari e a verbali che non
possono corrispondere nei tempi dichiarati alla realtà che viene descritta;
se intenda tutelare lo stesso
Ministero dalle dichiarazioni dei commissari rispetto ai tempi di compilazione dei giudizi
e se nella loro formulazione e nellandamento dei lavori della commissione non si
evidenzino fatti suscettibili di rilevanza anche penale;
· se
intenda verificare le incongruenze nei giudizi espressi dalla commissione che ha abilitato
candidati privi di mediane o privi di titoli aggiuntivi, anche in relazione alla presunta
internazionalizzazione, e ha negato labilitazione a candidati in possesso di detti
titoli.
In aggiunta a quanto sopra
esposto, noi sottoscrittori sottolineiamo la perplessità, verbalizzata dagli stessi
commissari l8 aprile 2013 (verbale n. 3), nel momento in cui sono stati chiamati a
dividere le domande dei candidati nei diversi settori disciplinari di afferenza, in quanto
ciò avrebbe comportato un differente calcolo delle mediane, cioè dei prerequisiti,
introdotti dal bando come condizione necessaria ma non sufficiente per lidoneità.
Pur volendo sorvolare sulla grave constatazione che tale necessità, preclusiva della
stessa iscrizione per molti potenziali candidati non in regola, sia stata poi in corso
dopera annullata dallo stesso Ministero, si evince dalle suddette difficoltà un
altro vulnus che ha fortemente condizionato i risultati di questo settore
concorsuale: cioè non era previsto che allatto delliscrizione il candidato
dichiarasse per quale settore disciplinare volesse partecipare, cosicché qualcuno
confidando in unomogeneizzazione ministeriale o regolamentazione delle mediane di
questo nuovo settore - ha interpretato tale omissione come una valorizzazione
dellinterdisciplinarità o pluridisciplinarità del settore, considerato che le
opere di paleografia, frequentemente attinenti direttamente o indirettamente ad argomenti
o fonti di storia ecclesiastica, si basano su una preliminare e sistematica ricerca
bibliografica e archivistica, che ne illumina poi il percorso. Così è avvenuto che
quegli stessi candidati abbiano presentato opere complete dei vari settori disciplinari,
in formato PDF, salvo poi amaramente accorgersi di essere stati inglobati ex post
in un circoscritto ambito disciplinare, dove le loro pubblicazioni sarebbero state solo in
parte considerate attinenti alla disciplina alla quale erano stati successivamente
abbinati.
Come tutti i cultori delle
fonti paleografiche sanno, linterdisciplinarità è infatti una imprescindibile
prerogativa del pluriennale lavoro occorrente per una normale pubblicazione di codici o
carte, con articolata introduzione, adeguato corredo di note critiche e storiche, 5
categorie di indici analitici provvisti dei relativi rinvii, cioè notai, scrittori e
sottoscrittori, toponimi, antroponimi, enti laici ed ecclesiastici, cose notevoli con
eventuale glossario. Dal cui elenco si comprende immediatamente non solo come la
paleografia interagisca con un Medioevo profondamente impregnato di valori religiosi, ma
altresì come un vero paleografo non possa prescindere da unadeguata conoscenza di
toponomastica e antroponimia, sia per arricchire le note storiche ma soprattutto per
ridurre lalta potenzialità di errori che si annida nella trascrizione dei più
svariati e inusitati nomi di luogo o di persona: ma tali competenze, applicate
alledizione di fonti e alla paleografia o interagenti con essa, sono state
considerate in taluni giudizi probabilmente distratti e fugaci della
commissione studi propri della linguistica, senza individuarne il valore altamente
interdisciplinare. Daltra parte la declaratoria concorsuale, riferita a paleografia
e diplomatica, testualmente recita: le competenze
si applicano alle
testimonianze grafiche del mondo classico, greco e latino, e medievale con particolare
riferimento agli ambiti filologici e storici e allesegesi storico giuridica dei
documenti.
Questi giudizi, che
penalizzano i candidati per la mancata congruenza col settore concorsuale o per la
presunta afferenza ad altri settori, sono stati emessi frequentemente
allunanimità da una commissione formata altresì da un membro
lesperto di paleografia latina che aveva presentato nella sua domanda per la
candidatura commissariale, perequata dal bando alla docenza di I fascia,
pubblicazioni per nulla attinenti al settore concorsuale 11/A4. Si veda ad esempio il
saggio, Il filo di Arianna. Adriano Giannotti nel labirinto della malattia mentale,
AA.VV., Udire con gli occhi, Viterbo, Sette Città, 2010, la cui opera viene
altresì presentata come curatela dello stesso commissario, o le monografie degli ultimi
10 anni: Futuro anteriore. Cronache di unetà alessandrina. Roma, Onyx, 2009;
Il segreto del Gattopardo. Il delitto Paternò: storia damore, mafia e politica,
N. Progr. 968, 2007; La Felicità lontana, Roma, Lepisma, 2007; Il pane degli
angeli. Storia, cinema, psicoanalisi in cerca di una saggezza possibile, Roma, Aracne,
2005; Cogitatio mentis. Leredità di Boezio nellalto medioevo, Napoli ,
DAuria M., 2003; Francis Drake. La pirateria inglese nelletà di
Elisabetta, Roma, Salerno 2002.
Contraddittorio è stato poi il
comportamento della commissione in ordine ai candidati di cristianistica, per la quale i
commissari erano quasi totalmente incompetenti e nonostante ciò come scrive il
senatore Corsini: candidati i cui curriculum sembravano a parere della
commissione riferibili a SSD M-STO/07 hanno ricevuto un trattamento palesemente
differenziato: infatti, numerosi non sono stati sottoposti a parere pro veritate e
sono stati abilitati direttamente dalla commissione [
], mentre numerosi altri non
sono stati sottoposti a parere pro veritate e non sono stati abilitati dalla
commissione. La palese incompetenza sulla cristianistica da parte della commissione
è apparsa più evidente con lanalisi delle pubblicazioni dei candidati, che
sarebbero state citate in modo approssimativo attraverso la sola lettura dei titoli, dai
quali la commissione ha evinto la congruenza o lincongruenza con lambito
concorsuale, incorrendo in errori e dimostrando di ignorare diffusione e scientificità di
collane e case editrici. Daltra parte la commissione ha sostanzialmente
assunto il parere pro veritate, come unico elemento di giudizio per 18
candidati di ambito storico-cristiano, e tale parere, sempre generico e breve, quasi mai
analizza i contenuti delle pubblicazioni. Così di fatto i candidati sottoposti al parere pro
veritate sono stati giudicati pressoché esclusivamente dal consulente incaricato
dalla commissione. Daltra parte la stessa composizione della commissione alla
ASN-11/A4, il cui giudizio per legge dipende dallapprovazione dei 4/5 dei componenti
della medesima, ha determinato infine una più forte sperequazione a carico dei candidati
in studi storico-religiosi, in quanto la commissione in oggetto è composta per i suoi 4/5
da studiosi di Scienze del libro e del documento. Nella migliore delle ipotesi quindi i
candidati di studi storico-religiosi sono stati giudicati idonei o meno da commissari non
esperti.
E oltretutto
inaccettabile la totale assenza nella commissione di docenti di Archivistica, con la
conseguente inadeguatezza di giudizio sulla qualità delle pubblicazioni e delle
esperienze scientifiche dei candidati in materia.
Tutto questo senza considerare
la ripetitività nella formulazione dei giudizi, soprattutto da parte del suddetto esperto
di Paleografia Latina come evidenziato dal senatore Corsini , che non solo
sembrerebbero ripetere un ricorrente stereotipo, ma, nel caso del commissario straniero,
sono formulati in molti casi in lingua spagnola da un docente che dovrebbe avere una
padronanza dellitaliano tanto valida da saper cogliere le sfumature e le
sottigliezze del linguaggio accademico e invece nel suo curriculum vitae è
esplicitamente scritto, sotto la dicitura Conoscenza lingue straniere:
inglese, francese! Il giudizio collegiale sintetico, diffusamente
adottato dalla commissione, è poi comunque contrario alle disposizioni previste dal bando
di concorso (art. 8, c. 4 del DPR 222/11) che prevedevano un giudizio analitico sulle
pubblicazioni e sui titoli presentati. Sembra altresì che sia stato applicato
un metro valutativo a geometria variabile, ad esempio nella considerazione o valutazione
diversa riservata alla cosiddetta monotematicità, giudicata in alcuni casi
come attestazione di scarsa maturità, ottica localistica, mancanza di ampio o elevato
respiro,. in altri come prova di coerenza, concretezza e di adeguato approfondimento e,
dunque, come nota di merito.
Ma la disparità di giudizio
sarebbe rilevabile anche nelluso arbitrario delle mediane, per cui in alcuni casi
risultano prevalenti fino ad essere determinanti, mentre in altri sono quasi completamente
ignorate, in un contesto valutativo in cui, non essendo stato dichiarato il valore
conferito alle stesse, il ricorso discrezionale al loro peso ha potuto dare
adito ad arbitrii o errori, più o meno volontari.
Per le suddette ragioni,
condividendo la meritoria iniziativa del senatore Paolo Corsini, i sottoscrittori si
chiedono se i lavori di una commissione che sembrerebbe incappata in svariate disparità
di giudizio, contraddizioni e difficoltà valutative, evidenziabili nelle stesse
verbalizzazioni, non debbano essere ripetuti o quanto meno attentamente revisionati da
altri esperti incaricati dal Ministero, con uniniziativa politico-amministrativa che
eviti incresciosi e dispendiosi ricorsi agli organi giudiziari per inadempienze
attribuibili agli stessi commissari.
I sottoscrittori fanno
pertanto istanza affinché si proceda a revocare la commissione indicata e ad incaricare
una nuova commissione di rivederne i giudizi, fermo restando quanto altre autorità
dovranno valutare, nelle dichiarazioni presentate, circa la violazione della normativa
vigente, e in particolare dellart. 76 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000.
|
Maria Luisa Bianco,
Paolo Giovannini, Alberto Marradi, Franco Rositi, Loredana Sciolla, Giovanni Battista
Sgritta, Dove va la sociologia (stralcio)
- Benché tirati da tutte le parti, con grazia o con malanimo, vorremmo
cercare di mantenerci sul terreno che avevamo scelto fin dallinizio, quello di una
seria e pacata discussione su cosa attenda la sociologia italiana e sulle trasformazioni
che non da oggi la stanno investendo. Naturalmente non abbiamo evitato, e non lo faremo
nemmeno in questo secondo documento, di confrontarci con quellevento che è
lAbilitazione Scientifica Nazionale, vuoi per la nettezza con la quale si presenta,
vuoi per la forte accelerazione che potrebbe imprimere ai processi in corso, vuoi infine
per limitarne e contrastarne, se possibile, gli effetti a nostro parere più dannosi e
ingiusti per i singoli e per la comunità sociologica.
Dove va la sociologia è uscito il 3 gennaio 2014 a pochi
giorni di distanza dalla pubblicazione dei risultati dell ASN. È stato il primo
documento a prendere posizione su questa infelice vicenda. Da allora, gli interventi sono
stati numerosissimi e hanno coperto tutto il continuum espressivo tollerato da chi li
ospitava: da rapidi commenti di poche righe a scritti a forte valenza interpretativa (vedi
Borrelli, Campelli e altri) fino a contributi disciplinarmente strutturati e ben
documentati (Chiesi; Freschi, Mete e Sciarrone; Di Franco; Anzera e Pintaldi; ecc
).
Oggi, quindi, il materiale su cui riflettere è molto più ricco e
dunque le posizioni possono essere più variegate e anche poggiare su basi più solide.
Noi co-firmatari, in fondo, siamo partiti semplicemente da un dato di straordinaria
chiarezza: e cioè linspiegabile differenza percentuale di abilitati del settore di
Sociologia generale (tra il 16.7 e il 19.6%) rispetto alle altre discipline (che si
collocano in media tra il 43.5 e il 44.6%). E ancora oggi, a distanza di qualche
settimana, continuiamo a pensare che questo, nella sua rozzezza numerica, sia il dato
fondamentale. È da questo dato che già nel primo documento abbiamo fatto derivare tutta
una serie di altre analisi: ed è da esso che anche questa volta vogliamo partire
confrontandoci per quanto possibile con un dibattito che ha avuto toni e contenuti non
facilmente governabili.
La ragione è semplice. Da qualunque parte lo si guardi, quella
incredibile differenza percentuale è un dato fortemente anomalo. Sostenere, come fanno i
difensori dufficio della commissione, che è semplicemente il risultato oggettivo di
una valutazione meritocratica nasconde lincapacità di rispondere o, peggio, la
volontà (consapevole o meno) di nascondere le vere determinanti di quella selezione.
Unazione di occultamento che fa classicamente uso della denigrazione (siete
dalla parte dei lassisti, volete lope legis per tutti,
rifiutate il merito, mirate ad un ritorno al passato, eccetera) e
qualche volta della menzogna[1]. Purtroppo, alla
statura intellettuale (quando cè) non sempre corrisponde una statura morale,
perché a queste pratiche si sono uniti anche colleghi e studiosi per altri versi
stimabilissimi.
- Ciò che colpisce, trattandosi di un confronto tra persone che fanno un
lavoro intellettuale, è la generale difficoltà di capire le argomentazioni
dellaltro o, forse, il rifiuto di capirle. È il caso (non lunico
purtroppo) della puntuale (e puntigliosa) replica di Barbera e Santoro (6 gennaio 2014) al
nostro documento. La negazione delle ragioni da noi espresse è totale: punto per punto, e
con crescente animosità, i due si affrettano a demolire ogni minima critica possa essere
fatta alloperato della Commissione di Sociologia generale, politica e del diritto.
Non scenderemo su questo terreno, né vogliamo imitare il loro stile totalizzante di
polemica. Cominceremo anzi col riconoscere che ci sono buone ragioni nella loro critica
alla diagnosi di scientismo con cui il nostro documento tende a caratterizzare
loperato di quella Commissione. In parte, a nostra scusante (ma come accade
normalmente in queste occasioni) la nettezza del taglio interpretativo è dovuta allo
stile dialogico (o dialettico se volete), che lascia da parte sfumature, precisazioni o
eccezioni (che si danno per scontate). Ma in ogni caso è vero che non abbiamo documentato
a sufficienza la nostra critica. Cercheremo in seguito di fare unanalisi per quanto
possibile accurata degli orientamenti metodologici dei candidati (e il confronto fra i due
gruppi: idonei e non idonei), per quel che se ne può dedurre dallelenco delle
pubblicazioni e immaginiamo che il numero dei casi incerti non sarà piccolo e che
comunque una stima di massima resterà possibile. Ma anche se laccusa di scientismo
apparisse alla fine fondata o comunque non infondata, ora bisogna ammettere che essa è
stata formulata per lo meno prematuramente. Per alcuni di noi, ciò che ha portato a
sottoscrivere laccusa è lidea di una equivalenza fra scientismo (nelle nostre
scienze) e atteggiamento dogmatico, tendente allintolleranza e al
settarismo, atteggiamento ben rappresentato nella commissione. Tutto ciò sia detto, ben
inteso, nella finzione che noi si abbia una comune nozione di scientismo, un concetto di
per sé molto nebuloso; ma anche Barbera e Santoro lo trattano come se il significato ne
fosse chiaro (cioè non ne discutono lintensione, ma solo lestensione), e
quindi noi ci adeguiamo. Chiudendo comunque su questo punto: se laccusa di un bias
scientista non reggesse (e non stiamo dicendo che non regga), allora eventuali
comportamenti ingiustificati di quella commissione dovrebbero attribuirsi a ragioni per
così dire peggiori di quelle ideologiche.
Altro esempio. Barbera e Santoro sostengono che quella commissione è
stata semplicemente e meritevolmente rigorosa, e che perfino eccessi di rigore (i giudizi
sbrigativi di un commissario che essi stessi ricordano, e qualche errore di valutazione
che essi stessi ammettono e considerano cosa comprensibile quando i candidati siano così
numerosi) sono da considerare perdonabili davanti alla grande opera che quella commissione
avrebbe compiuto con laver decretato la fine del lassismo scientifico nella nostra
disciplina. Lasciamo da parte certo tono trionfalistico con cui è salutato questo nuovo
presunto inizio e attribuiamolo semplicemente alla evidente vocazione leaderistica che i
due vanno da qualche anno esprimendo. Resta il fatto davvero spiacevole che nella loro
polemica Barbera e Santoro (come non pochi altri intervenuti posteriormente) vogliono far
intendere (con il chiaro intento di screditarci) che noi estensori del documento Dove
va la sociologia si sia schierati per valutazioni alla todos caballeros:
quando in realtà nel nostro documento non si dice mai che ci saremmo attesi una
percentuale di promossi a livello della media (intorno al 44%) rilevata nelle
procedure di valutazione finora esperite in altre discipline. Si dice semplicemente,
torniamo ancora una volta al punto cruciale, che percentuali del 19.6% nella prima fascia
e del 16.7% nella seconda in termini statistici sono abnormi outliers. Né vale
invocare genericamente la particolare base dei dati di partenza, cioè certa debolezza che
nella nostra disciplina si è accumulata con qualche decennio di cattive pratiche
gruppettare: abbiamo richiamato più volte, nel documento, questa nostra storia infelice.
Ciò che però andrebbe giustificato è che la distanza fra la sociologia e le altre
discipline sia davvero così enorme (quasi intorno a un terzo!). Chiunque non si sia
rinchiuso in un dipartimento di sociologia dovrebbe aver agevolmente constatato che,
quanto a povertà intellettuale e a semplificazioni di comodo entro recinti di comodo,
molti colleghi di altre discipline umanistiche (e non solo) non scherzano affatto, e che
davvero non varrebbe la pena ancorare i nostri ideali di sviluppo disciplinare a confronti
generici con corporazioni accademiche meglio assestate che la nostra.
Ugualmente per il confronto Nord-Sud. Nel nostro documento non si dice
affatto che la percentuale di promossi del Nord e di promossi del Sud avrebbe dovuto
corrispondere alle loro rispettive basi di partenza. Si dice soltanto che la sproporzione
è eccessiva. Se davvero la commissione si fosse comportata con equità sulle differenze
Nord-Sud, dovremmo concludere in modo molto più drammatico le nostre considerazioni sulla
sociologia italiana: non può che essere colpa di tutti, e certamente anche insediata in
qualche frame inconscio della nostra cultura e della nostra moralità, se il divide
sociologico Nord-Sud fosse davvero così grande.
Abbiamo pochi dubbi, infine, su una delle nostre conclusioni: la
commissione non ha ubbidito al suo mandato pubblico. Il mandato pubblico che le è stato
affidato è quello di rispondere, per ogni candidato, alla domanda se egli fosse o meno
abilitato. Interpretare unilateralmente questo mandato in termini concorsuali
(vale a dire come selezione dei migliori concorrenti per un numero di posti limitato)
significa, semplicemente, sostituire un mandato pubblico reale con un compito ideale che
qualcuno arbitrariamente e con arroganza ha assegnato a se stesso, e peraltro, come
continuiamo a constatare in questi giorni di polemica, senza neppure una rigorosa indagine
dei meriti.
Questo non significa da parte nostra legittimare la macchina
abilitativa. Al contrario. Se è vero che in certi climi può funzionare (per esempio, ha
funzionato abbastanza bene e a lungo in Italia con leccezione di medicina
nel caso della libera docenza), nelle condizioni odierne questa forma di selezione
del ceto accademico va probabilmente incontro a molte critiche: alcuni di noi, va detto,
la ritengono una nuova grave iattura. Ma considerazioni di questo tipo non autorizzano
nessuno a sostituire regole pubbliche con regole private. È inevitabile, per chi si
arroga il diritto di seguire regole private, immettere nelle sue pratiche valutative
qualche senso di onnipotenza. Da questo non può venire nessun bene per la nostra
disciplina, la quale, come tutte le discipline della conoscenza, ha bisogno anche di una
responsabile assunzione di compiti organizzativi e fiduciari collettivi, scevra da
puntigli personali.
- Un altro intervento, quello di Emilio Reyneri (Per una seria
riflessione sullo stato della sociologia italiana del 18.1.2014) si presta bene a
documentare alcune delle affermazioni avanzate nel nostro primo documento. Reyneri
manifesta una così tranquilla coscienza di essere nel giusto e nel certo che non si
accorge neppure di ciò che gli sfugge dalla penna. Le sue analisi diventano facilmente
dimostrazioni di ciò che vuole confutare. I due punti intorno ai quali si articola tutto
lintervento di Reyneri sono: 1) lesito della VQR e 2) il confronto sistematico
tra Sociologia generale e Sociologia economica.
Sul primo, la sua posizione è netta. Si può escludere almeno sui
grandi numeri, ogni vizio di parzialità (corsivo nostro).
Affermazione apodittica, ci pare, che azzera di un colpo tutto il dibattito sulla
valutazione nelle scienze sociali, i suoi limiti e le sue criticità[2]. E peraltro, a
ben vedere, affermazione contraddetta subito dopo, quando giustifica la
bassissima percentuale di abilitati in Sociologia generale con il richiamo agli esiti dei
precedenti concorsi locali, che lavevano già premiata in termini di
posti. Il confronto, francamente improprio, è con il suo ex settore di appartenenza,
lSPS/09 (che aveva acquisito meno posti) quasi che fossero entità
paragonabili per dimensione e centralità.. Non diversamente per lo squilibrio Nord-Resto
di Italia. Ma che colpa abbiamo noi sembra dire visto che la VQR
aveva già registrato una oggettiva differenza di qualità sociologica tra le due
aree del paese? In realtà, nelle stesse tabelle riportate da Reyneri le gerarchie
territoriali sono più sfumate di quanto emerge dallabilitazione[3]. Per esempio,
nella VQR Roma Tre e Catanzaro hanno punteggi più elevati di Torino e Milano Statale, e
Palermo è alle loro spalle con un distacco veramente contenuto.
Alle ragioni storiche delle differenze Nord-Sud, che pure ci sono,
Reyneri accenna rapidamente, anche se con varie imprecisioni, qui comunque poco
importanti. Ciò che non fa è interrogarsi sul senso di questi processi e su
quali fisionomie veniva via via assumendo di conseguenza lintera sociologia
italiana. Non si venivano perdendo tradizioni culturali e metodologie di lavoro tipiche
della sociologia europea? Per fare un solo ma importantissimo esempio: non è che da un
generico processo di modernizzazione esce impoverito il panorama complessivo
della sociologia italiana? Che fine hanno fatto la pratica e il gusto
dellinterdisciplinarietà? Dove si è perso il legame con la storia? A quali rinunce
di libere analisi e riflessioni ha costretto ladeguamento al mainstream
sociologico internazionale? Sia chiaro che nessuno sottovaluta la ricchezza e le aperture
che possono derivare dal processo di internazionalizzazione della nostra disciplina. Ma
sostenere come scrive Reyneri - che arretratezza e provincialismo delle
scienze sociali italiane sono dovuti allo scarso numero di pubblicazioni in inglese e alla
scarsa presenza di articoli pubblicati in riviste internazionali è di una superficialità
sconcertante. Si aggiunga che ad apporre il timbro della giusta
internazionalizzazione sono nei fatti secondo le valutazioni espresse nei giudizi
abilitativi da uno dei Commissari pochissime riviste sociologiche di lingua inglese
e che la qualità scientifica è garantita solo dalla pubblicazione in un paio o poco più
di case editrici (naturalmente di lingua inglese): nessuno si chiede
leffetto omologante che può avere sulla sociologia una simile pratica
quasi-monopolistica?
Siamo certi che Reyneri sia ben consapevole di tutto questo. Ma (e qui
non è solo), avverte per la nostra disciplina un profondo bisogno di legittimazione che
evidentemente non gli può che venire dallesterno. Un esterno dove tutte le scienze
sociali ormai da quasi un secolo un secolo, caro Emilio hanno via via
smarrito la loro natura unitaria, dividendo ciò che è indivisibile, fino a quelle
estreme semplificazioni delle domande di ricerca alle quali si possono
finalmente applicare le raffinate tecniche delle scienze dure. Se senza o con
ovvi risultati, come accade spesso, non ha molta importanza: limportante è che ci
sia comunicazione, trasmissibilità, internazionalizzazione, un linguaggio condiviso
matematica o inglese che siano. Ciò che conta è che si rispettino gli standard
internazionali (standard, già, è parola che dice tutto), che un esercito di burocrati
del sapere sorvegli gli spiriti irrequieti dellinnovazione, che solo chi ha accesso
ai pochi templi della scienza (riviste o collane che siano) può essere legittimamente tra
gli eletti.
Quanto al secondo punto, le valutazioni di Reyneri risentono fortemente
come è giusto ed umano che sia della sua lunga appartenenza alla Sociologia
economica, che per ragioni che potremmo definire semantiche se non terminologiche ha avuto
maggiori occasioni di confronto con le scienze economiche. Ne ha subito, come molti
colleghi di settore, il fascino indiscreto (a dire il vero, linnamoramento non è
stato reciproco): convincendosi evidentemente che metodi di lavoro, paradigmi
interpretativi, strumentazione tecnica, concetti e categorie largamente dominanti, e ormai
da tempo, nella scienza sociale sorella, si potessero/dovessero applicare anche alla
nostra disciplina. E che certe modalità di lavoro scientifico, di valutazione dei suoi
prodotti, e persino di usi e pratiche accademiche fossero un buon modello cui fare
riferimento. Convinzione del tutto legittima, è ovvio: che però lo porta quasi
inevitabilmente nel suo intervento a valutare ciò che è accaduto nel
settore di Sociologia generale dallangolo visuale del frequentatore di ricerche e
studi di sociologia economica. Con due conseguenze: 1) un misconoscimento della
centralità oggettiva della sociologia generale, vista complessivamente come un settore
attardato su interessi e metodi di lavoro obsoleti e sostanzialmente fuori dal circuito
internazionale
[5]; 2) una
valutazione degli output (persone e cose) di questo settore messi meccanicamente a
confronto con gli output della sociologia economica: con tutte le distorsioni che derivano
da logiche di appartenenza e consuetudini di lavoro. Per rovesciare il detto di cui fa uso
Reyneri: è come chiedere alloste quanto è buono il vino del
vicino.
1. Abbiamo selezionato, nel dibattito che è andato
via via crescendo nei giorni successivi alla pubblicazione del nostro documento, solo
alcune delle questioni che sono più vicine al nostro testo. Che il dibattito continui. Ma
non vorremmo che si disperdesse semplicemente in nuove faticose ingegnerie a riguardo di
regole concorsuali, di metodi per organizzare la sociologia italiana, di tecniche di
misurazione standard e via dicendo. Noi abbiamo voluto sottolineare specifiche
responsabilità. Riteniamo infatti che almeno una parte dei destini di un gruppo
disciplinare dipenda da come si comportano i suoi membri, soldati semplici o leaders. Non
ci sono alchimie regolamentari. Dovrebbe essere vietato, almeno fra sociologi che si
ispirano allindividualismo metodologico, di buttarla sempre in politica, evadendo la
questione delle responsabilità personali. Entro uno stesso sistema di regole può essere
molto grande la variabilità dei comportamenti, dalluso opportunistico ed egotista
delle stesse regole al loro uso ragionevole e spassionato. Ma una deontologia comune o
diffusa, aggiungiamo infine, non può formarsi senza una visione comune o diffusa dei
valori ultimi cui occorre mirare. È per questo che in questo documento abbiamo almeno
accennato, più che allurgenza di nuove regole concorsuali, al compito di definire
cosa sia una sociologia ben fatta.
Co-firmatari (in ordine alfabetico): Maria Luisa Bianco, Paolo
Giovannini, Alberto Marradi, Franco Rositi, Loredana Sciolla, Giovanni Battista Sgritta |
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UNIVERSITA' ANCORA IN GRANDE FERMENTO |
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UNIVERSITA'
: IL GOVERNO VERSO UNA NUOVA
RIFORMA ? O VERSO COS'ALTRO ? |
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Per un attimo il Governo è parso
andare verso una nuova riforma dell'università (clicca su: Disegno di legge ). Ma poi ha
ritirato la parte "università" del disegno di legge già presentato.
Poi il Governo (On. Dr. G. Luca Galletti) ha annunciato un nuovo disegno di legge,
limitato a fare un TESTO UNICO della università.
Poi la ministra Carrozza è intervenuta, su Il Sole 24 ORE, 28 nov., p.11) per dire
( a parte le parole, parole e parole) :
- che "quello che conta sarà riformare il sistema di finanziamento delle
università.... Questa è la sfida più alta che abbiamo al ministero" ;
- e ai rettori di "ripristinare un dialogo costruttivo utilizzando la CRUI come luogo
di elaborazione e di proposte e non come integrazione di lamentale".
Tuttavia, per valutare la credibilità della ministra nei confronti della CRUI, sia
consentito rilevare la sua distinzione tra Rettori e Crui; e ricordare che non ha ancora
ricevuto i Sindacati che, invece, le avevano fatto proposte concrete, quelle che la
ministra chiede alla CRUI. |
NOTA. L'università pubblica si trova in
grande difficoltà di ogni tipo: non solo mancano professori, ma perfino la carta per
fotocopiare gli articoli delle riviste della biblioteca e proseguire lo studio a casa
(unico modo...) .
Il Presidente della CRUI, Paleari, si trova ridotto a chiedere l'autonomia
sui giornali, e si attacca al Papa, visto che il MIUR è totalmente sordo.
L'Intersindacale universitaria fa più o meno la stessa cosa. Gli studenti, su cui ricade
la carenza della didattica, sono tornati in piazza. La nuova ministra non riesce a
barcamenarsi, più di tanto... .
Voglio tornare sulla riforma del finanziamento delle università,
"quello che conta", secondo la Ministra (si vegga sopra).
A mio modo di vedere, qualunque disegno di legge va accolto o respinto, in
relazione alla domanda di autonomia, da parte della CRUI. Il criterio dovrebbe essere di
colmare i buchi della autonomia data da Ruberti (1988-89), visto che successiva
centralizzazione si è confermata non governabile.
Ma quale autonomia ? Va distinto il controllo informatico dei bilanci e la
determinazione dei requisiti qualitativi degli Atenei (che devono essere centralizzati),
dalla determinazione della entrata e della spesa (che deve essere autonoma). L'autonomia,
inclusiva di quella di entrata, è il nodo di tutto. Ma andiamo per gradi.
a) La legge Gelmini (vale dire, il Governo Berlusconi) ha fatto grandi danni
all'università, in quanto ha bloccato tutto per anni, in nome di una riforma (legge
240/2010), che non si riesce ancora ad applicare. Basti pensare che la maxi-selezione per
l'abilitazione 2012 sta per terminare solo in questi giorni, ma il numero degli abilitati
è molto sproporzionato, rispetto al numero dei posti; e che l'accesso ai posti è
sottoposto ad una serie di limitazioni temporali: copribile nel 2014 il 50% dei, posti
liberi; il 50% nel 2015; il 60% nel 2016; l' 80% nel 2017; il 100% nel 2018.
Cosa servono queste aperture, se poi tutto finisce soffocato in un collo di
bottiglia, mentre servono molti più professori, in relazione al numero degli studenti ?
b) Per colmo di sventura, c'è la circostanza che le legge Gelmini aveva
indicato una via per il ripristino della autonomia in futuro: quella di finanziare le
università in base al costo standard per studente frequentante, dopo di che esse
sarebbero tornate libere di spendere in libertà il denaro ricevuto, fermo il pareggio del
bilancio.
Ma, poi, all'atto pratico si è trovato che non esiste un costo standard
unico, perchè le situazioni universitarie sono molto diverse, da nord a sud. Rinvio alla conferenza
nazionale, da noi organizzata qui a Bologna, con proposte sul calcolo dei costo
standard, ai prezzi di mercato; anzichè a stima, come vorrebbe fare il Miur, col rischio
di fare danni ulteriori locali enormi.
c) C'è una via di uscita ? Proprio in questi giorni, pensavo che essa
potrebbe essere che il MIUR chieda ad ogni università di calcolare un proprio costo
standard, differenziato per Facoltà (o Scuole).
Su quesba base, dovrebbe originarsi un contrattazione tra MIUR e CRUI
per stabilire la percentuale di finanziamento statale. Andrebbe defiscalizzato ( senza se
e senza ma, come parrebbe volere il governo Letta) il finanziamento dei privati (persone
singole e imprese). Il resto andrebbe caricato sugli studenti, ma con una riserva
ben precisa: la salvaguardia degli studenti bisognosi e meritevoli (ex-art. 34 della
costituzione), con un fondo centrale. Nino Luciani |
LETTERA
PRESIDENTE "CRUI"
"Alle università una vera autonomia" |
Nuova Lettera di
Paleari al Governo,
il 21 nov., dopo quella del 26 sett. 2013. |
IL
DOCUMENTO DELL'INTERSINDACALE
"Salviamo l'università pubblica" |
|
Lunedì 07/10/2013 II Sole
FORMAZIONE E LEGGE DI STABILITÀ
::::::::::::::
Alle università va garantita vera autonomia di Stefano Paleari.
Le attività dei vari governi degli ultimi anni sono state un susseguirsi di interventi
finalizzati il più delle volte a rispondere a qualche emergenza Sociale, Finanziaria,
Industriale, Giuridica.
Abbiamo visto tanti mezzi senza capire quali fossero i fini ultimi. I
risultati, infatti, non sembrano cosi entusiasmanti. Tanto che la posizione del nostro
Paese non è affatto migliorata. In termini di crescita, tra i grandi Paesi europei siamo
fanalino di coda. Segno che quando i mezzi lavorano in presenza di fini discordanti o,
addirittura, in assenza di fini sono questi ultimi a essere giustificati dai mezzi e non
il contrario come vorrebbe il comune sentire dal Principe in poi. Prendiamo l'università.
Nel 2010 è stata approvata una legge di riforma che
nei tre anni successivi tutti gli atenei hanno adottato in applicazione di oltre 40
decreti attuativi.
I fini della riforma erano da principio chiari: - adoperarsi per
l'autonomia responsabile, - liberare dai vincoli gli atenei particolarmente virtuosi, -
favorire i processi di apertura internazionale - e, non da ultimo, dare più risorse a chi
meglio ne fa uso. Peccato che l'uso dei tanti mezzi in applicazione della riforma
(decreti, correzioni legislative, circolari ministeriali, disposizioni in materia di
finanziamento) abbia finito per offuscare i fini per i quali la riforma era stata
proposta.
Gli atenei sono oggi meno autonomi, meno differenziati, meno liberi in
materia di reclutamento e meno finanziati. I fini sembrano scomparsi e riaffiorano quando
le classifiche internazionali collocano l'Italia lontano dai posti di testa: questo
diventerebbe il fine ultimo, la scalata delle classifiche.
Pensiamo al discorso di Cagliari del Santo Padre. Papa
Francesco dice che le università sono luogo di discernimento, di cultura della
prossimità e di formazione alla solidarietà.
Un luogo fisico quindi in cui i giovani apprendono la lettura critica
del mondo e sono educati alla relazione con gli altri secondo principi solidaristici.
Questa visione ci riporta ai fini, siano essi o meno condivisi, e non più solo ai mezzi:
l'università come luogo di formazione delle coscienze, prima ancora che di trasmissione
sic et sempliciter del sapere.
La lezione del Papa è un'ottima occasione per riprendere il filo che porta
al fine e non si occupa solo del mezzo. Servono le università in un Paese? E' giusto che
vi accedano tutti coloro che lo desiderano? E' opportuno che si confrontino in termini
quantitativi e qualitativi con quelle di altri Paesi? È opportuno che comperino come
squadre indipendenti o è opportuno che creino anche un tessuto connettivo comune pur
nelle diversità? Sono interrogativi suscitati dalle riflessioni del vescovo di Roma che
riportano al giusto indirizzo anche i mezzi che poi vengono utilizzati.
Chi deve ascoltare queste parole? In primo luogo il legislatore che in
questi anni mentre decantava l'autonomia, la riduceva sempre più, per virtuosi e non.
Mentre sosteneva la necessità di dare più risorse ai meritevoli, tagliava i
finanziamenti a tutti. Mentre sosteneva nei principi il diritto allo studio, lo decapitava
nei fatti riducendone gli interventi.
Ma il messaggio va anche agli accademici, professori e rettori. Dobbiamo
ritornare ai fini e aggiustare i mezzi. E anche questo il senso della recente lettera
inviata al presidente del Consiglio e alla ministra dell'Università dalla Conferenza dei
rettori. Il fine di motivare al miglioramento deve trovare nel premio e nell'autonomia il
giusto incentivo.
E il fine di non lasciare fuori dalla porta i giovani deve portare a
interventi che almeno contengano la fuga verso altri Paesi o l'abbandono, tanto degli
studenti quanto dei ricercatori.
Il presidente del Consiglio Letta nel suo recente discorso in
Parlamento è stato su questi temi esplicito.
Il Paese necessita riposte, ha detto, e fra queste "le risposte che
passano per ulteriori investimenti seri nella scuola, nella ricerca, nella cultura e
nell'università".
A nome di tutta la comunità accademica ci aspettiamo che questo trovi
concretezza già a partire dalla legge di Stabilità. Affinchè il fine preceda i mezzi,
senza che i mezzi decidano il fine. Diversamente, saremo portati alla fine, questa si,
dell'università. Presidente Crui Stefano Paleari
Fonte: Il sole - 24 Ore 7 ottobre |
Gentile Presidente del
Consiglio, Gentile Ministra, faccio seguito alla lettera
inviataVi il 26 settembre scorso per segnalarVi nuovamente l'allarme delle Università
italiane circa la situazione che si sta determinando per l'anno in corso, caratterizzato
da un taglio drammatico dei fondi agli Atenei statali e non statali di quasi un miliardo
sui circa 7,5 disponibili solo quattro anni fa.
Diamo atto al Governo di aver inserito nel disegno di legge di
Stabilità quanto necessario per evitare che ai tagli raggiunti nel 2013 se ne aggiungano
altri nel 2014, sebbene la progressiva riduzione dei fondi abbia di fatto chiuso l'accesso
delle Università ai giovani meritevoli, pregiudicando il diritto allo studio, il futuro
delle nuove generazioni e le loro aspirazioni di alta formazione.
Negli ultimi anni, sono solo 2.000 i nuovi ricercatori a tempo
determinato a fronte dei 12.000 ricercatori che hanno lasciato gli Atenei, con
l'aggravante di un turn over 2013 che ha messo in ginocchio molte Università, impedendo
ogni razionale programmazione e sviluppo. Tale circostanza limiterà sempre di più il
livello di competitività del sistema universitario italiano a livello europeo ed
internazionale.
Già nella precedente lettera del 26 settembre, la CRUI, nel lanciare il
proprio allarme, segnalava quattro tematiche generali di intervento (autonomia
responsabile, semplificazione, competitività, modello di finanziamento) e formulava due
ulteriori ed urgenti proposte relative alle prospettive dei giovani studiosi ed alla
promozione del merito.
La CRUI ha condiviso fortemente la valutazione dell'efficacia della
ricerca e della didattica come elemento di miglioramento del sistema. Di conseguenza,
senza un immediato intervento sulla premialità 2013 per gli Atenei che bene hanno
risposto alla Valutazione della Ricerca effettuata dall'ANVUR, risulterà inutile il
grande lavoro svolto per misurare la qualità della ricerca negli Atenei, la cui
premialità è prevista per Legge.
Sappiamo che il Governo nelle ultime settimane si è prodigato per
individuare fondi per la premialità sebbene ad oggi non si sia raggiunto un concreto
risultato.
L'impossibilità di riconoscere la premialità agli Atenei virtuosi
nella ricerca mina la credibilità di tutto il sistema e vanifica lo sforzo fatto per
raggiungere una valutazione di merito. Questo non è più sopportabile da parte delle
Università italiane, già provate da anni di tagli e di chiusura alle giovani
generazioni.
Confidando in un Vostro impegno, l'occasione mi è gradita per salutarVi
molto cordialmente.
Stefano Paleari |
INTERSINDACALE
UNIVERSITARIA NAZIONALE
ADI, ADU, ANDU, ARTeD, CIPUR, CISL-Università, CNRU,
CNU, COBAS-Pubblico Impiego, CoNPAss, CSA-CISAL Università, FLC-CGIL, LINK, RETE29Aprile,
SNALS-Docenti, SUN-Universitas News, UDU, UGL-INTESA FP, UIL RUA
DOCUMENTO UNITARIO del 9 nov. 2013
Per salvare e rilanciare lUniversità
Settimana nazionale (dal 18 al 23 novembre)
di mobilitazione e discussione in tutti gli Atenei
Gli Organi di Ateneo si pronuncino
Lo smantellamento del Sistema
universitario pubblico italiano in corso da anni sembra ormai giunto allo stadio finale:
la situazione degli Atenei statali non è stata mai così drammatica.
L'Università tutta è sotto attacco e a essere
pesantemente danneggiati non sono solo coloro che vi lavorano e vi studiano, ma l'intero
Paese, che rischia di perdere lo strumento principale per la sua crescita culturale,
sociale ed economica e di arretrare anche sul piano della sua tenuta democratica.
Contro la cancellazione dell'idea stessa di una
università qualificata, democratica, diffusa nel territorio e aperta a tutti, occorre che
tutte le componenti universitarie (studenti, precari, tecnico-amministrativi, lettori-cel,
ricercatori, professori) rispondano in tempo e unitariamente, rigettando la logica del
tutti contro tutti. Una logica a cui vorrebbero portare coloro che in tutti
questi anni hanno imposto tagli sempre crescenti e ormai mortali, norme che uccidono il
diritto allo studio, bloccano il ricambio generazionale dei docenti-ricercatori,
attribuiscono poteri immensi ai rettori che sempre più stanno assumendo il ruolo di
commissari liquidatori degli Atenei. Insomma, si vuole tornare a una
Università di élite, frequentata solo da chi se lo può economicamente consentire.
Con la scusa dell'autonomia responsabile, della
meritocrazia e della competizione, si vorrebbero nascondere i tagli, lo
svuotamento del diritto allo studio, l'espulsione di migliaia di lavoratori precari,
l'azzeramento della ricerca, il blocco delle carriere e delle retribuzioni.
Gli studenti sono il principale bersaglio di questo
piano di devastazione dell'Università: calano le immatricolazioni e aumentano i corsi a
numero chiuso, si aumentano le tasse mentre si riducono i fondi per le borse di studio,
gli alloggi e le biblioteche, si restringe e si dequalifica l'offerta formativa. E tutto
questo accompagnato dalla crescente volontà di cancellare il valore dei titoli di studio,
abolendo il valore del voto di laurea e introducendo anche all'Università gli
inaffidabili e fallimentari test INVALSI.
I docenti-ricercatori precari, che danno un notevoile
contributo allo svolgimento della ricerca e della didattica, svolgendo spesso gli stessi
compiti dei docenti di ruolo, sono stati tenuti in uno stato di incertezza e di
subalternità (condizioni opposte a quelle ritenute necessarie anche dalla Comunità
europea) e per loro non è previsto alcun serio sbocco nella docenza di ruolo e solo ad
alcuni di loro si offre di prolungare il loro stato di precarietà.
I lettori-cel, che svolgono compiti di docenza ancora più
importanti nella prospettiva dell'internazionalizzazione, sono sempre più vittime del
tentativo di far cassa esternalizzando e dequalificando il loro ruolo, arrivando in
qualche caso anche a essere licenziati.
I docenti di ruolo, professori e ricercatori, vedono sempre
più aumentare il proprio carico di lavoro e diminuire i fondi per la ricerca e la
didattica, mentre la loro retribuzione è stata bloccata. Anche le promozioni sono state
bloccate con la farsa delle abilitazioni nazionali, ridicolizzate da una gestione
maldestra e pasticciata da parte del Ministero e dell'ANVUR, con l'indubbio risultato di
marchiare i non abilitati (disa-abilitati) e di ammucchiare gli abilitati in
liste in attesa di una chiamata che dipenderà dalla (in)disponiblità dei fondi e dalla
volontà degli Atenei.
Anche per i tecnico-amministrativi è aumentato il carico di
lavoro per il blocco del reclutamento e anche a loro è stata bloccata la retribuzione,
con il mancato rinnovo dei contratti e con la messa in discussione di una parte del
salario (cosiddetto accessorio).
Tutto questo può spingere alla logica del tutti contro
tutti, nella speranza di scamparla da soli: il singolo ateneo, la singola struttura,
la singola categoria, il singolo.
Al contrario, solo se si uniscono tutti coloro che lavorano
e studiano può realizzarsi un'efficace opposizione al progetto di demolizione
dell'Università italiana che sembra giunto all'ultimo stadio e si può
rilanciare questa Istituzione, strategica per l'intero Paese.
Per questo le Organizzazioni universitarie rivolgono un
pressante APPELLO a tutta la Comunità universitaria a incontrarsi e a discutere in tutti
gli Atenei durante la settimana di mobilitazione (18-22 novembre), per arrivare a una
grande MANIFESTAZIONE nazionale entro quest'anno.
Bisogna che tutti prendiamo consapevolezza dello stato
drammatico nel quale è stato ridotto il Sistema universitario e della necessità e
urgenza di forti iniziative unitarie per la necessario rilancio dellalta formazione
e della ricerca.
Le Organizzazioni universitarie invitano anche tutti i docenti a
discutere con gli studenti sulla drammatica situazione delle Università italiane,
dedicando a questo tema una parte delle loro lezioni e chiedono a tutti gli Organi degli
atenei di pronunciarsi sullo stato dell'Università. |
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UNIVERSITA'
- IL QUADRO DELLA SITUAZIONE |
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Nuovo Presidente CRUI,
Stefano Paleari
|
1)
Abilitazione nazionale 2013: scadenza delle domande il 31 ottobre 2013.
Clicca su: http://abilitazione.miur.it/public/documenti/Bando_Candidati_2013.pdf
.
Frattanto la Ministra pare voglia ripristinare i concorsi nazionali, ma
"seri" (parole sue). |
2) Prof. Stefano Paleari,
nuovo Presidente della CRUI: a) Scrive LETTERA al Governo; b) Il commento degli
studenti, su di Lui. Vedi sotto (Fonte: http://www.coordinamentouniversitario.it/);
c) Il commento di Nino
Luciani: "cara CRUI, cari studenti, cari sindacati, si vada al confronto
tra tutti noi, in modo che la LETTERA,
che si fa al Governo, sia davvero di tutti, almeno per le
"priorità". |
3) Sindacati Universitari (20
soggetti) direttamente in Parlamento, per i problemi di studenti e docenti. Questo,
perchè ministra Carrozza non dà riscontro a richiesta di ricevimento (no anche da
predecessori Gelmini e Profumo). Allegate richieste sindacali. Clicca su: Sindacati. |
4) Abilitazione nazionale
2012. Spostati al 30 novembre 2013 i termini dei lavori delle Commissioni.
Si vegga: Decreto Direttoriale, n.1767 del 30 settembre 2013 . Si
vegga anche una sintesi storica, del
Miur, sulle vicende dell'abilitaziobe: http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/cs280913 |
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Il
primo atto del nuovo Presidente
(Fonte: www.crui.it)
LETTERA AL GOVERNO
Roma, 26 settembre 2013
Gentile Sig. Presidente
del Consiglio de! Ministri, Gentile Sig.ra Ministra dell'Università,
come primo atto del mio mandato di Presidente della
Conferenza dei Rettori delle Università italiane desidero rivolgermi a Voi a nome di
tutte le Università. Lo faccio in un momento drammatico che ci porta ad assistere alla
crisi delle Università greche, che mette in forse l'avvio dell'anno accademico, un
campanello di allarme anche per l'Italia.
Quest anno, per la prima volta, tutte le
Università si sono sottoposte alla vlutazione della loro attività di ricerca in modo
analitico e sotto la regia dell'Agenzia nazionale di valutazione (ANVUR). Un lavoro
immenso realizzato da tutti e che vuole premiare i migliori e stimolare tutti a
migliorare.
Questo risultato rischia di essere dei tutto inutile
perché il taglio ereditato nei bilanci dell'Università per il 2013, pari a quasi 400
milioni (il 4,5% in meno rispetto al 2012), impedirà di premiare chi si è meglio
comportato. Senza una riduzione di questo taglio, il risultato sarà quello di una
riduzione uguale per tutti e la non tenuta di tutto il sistema.
Il Governo si è dimostrato giustamente sensibile
alle problematiche della Scuola e del Diritto allo Studio, riducendo i tagli passati. Ora
tocca rivolgere l'attenzione verso l'Università, servono almeno 100 milioni, da destinare
alla quota premiale delle Università per il 2013. Resterebbero da recuperare altri
300 milioni, ma già con questo intervento si potrebbe premiare il merito e dare un
senso al lavoro fatto dal Ministro e dall'ANVUR altrimenti del tutto vano.
Esiste poi un'altra emergenza. I tagli fatti finora, 1
miliardo su 7 (!). hanno ridotto il numero di quanti ricercano e insegnano all'Università
da 62.000 a 52.000 unità. I dati recenti ci dicono che abbiamo 4 addetti alla ricerca
ogni 1000 occupati. La Francia ne ha 9. Germania e Regno Unito 8. Persino la Spagna 7. E,
si badi bene, per passare da 4 a 5, rimanendo ancora ben lontani dai partner europei,
dovremmo avere altri 20mila ricercatori. Giovani che sono da noi formati e vengono serviti
su un piatto di argento agli altri Paesi. Come può l'Italia crescere se fa scappare i
suoi giovani dopo che la scuola e lUniversità hanno investito su di loro? Serve
un piano per i giovani ricercatori che fermi queste deriva, altrimenti ogni richiamo alla
crescita risulterà vano. Quale diritto allo studio può esserci senza ricerca e con
sempre meno studenti.
Le Università hanno applicato fino in fondo la riforma del
2010, una riforma purtroppo contestuale alla riduzione delle risorse, e si sono sottoposte
alla vantazione. Il Parlamento ha di recente correttamente inserito la vantazione della
qualità del reclutamento proprio per premiare il merito.
Chiediamo ai Governo dì dare un segnale: al merito e ai giovani. Due semplici proposte
da inserire nella prossima legge di Stabilità.
Chiediamo inoltre una risposta di programma su 4
grandi temi:
l) Autonomia responsabile;
2) Semplificazione;
3) Competitività;
4) Modello di finanziamento delle Università
La Conferenza dei Rettori elaborerà nel prossimo mese
un pacchetto dì proposte sui 4 punti citati. Vogliamo una nuova Università, forte,
competitiva e al servizio dei giovani, dei giovani studenti e dei giovani ricercatori.
Siamo certi che queste parole troveranno in Voi ascolto e
attenzione, e risposta da parte del Governo e del Parlamento. Non ci sono sfuggite le
Vostre parole su Scuola e Università al Vostro insediamento. Diamo loro un segno subito,
diamo una speranza alle famiglie italiane in questo momento. Prima che sia troppo tardi.
I saluti più cordiali.
Stefano Paleari |
Il Coordinamento Universitario (ex ONDA), su Paleari
Il Prof. Stefano Paleari (nato nel
1965, ordinario a 36 anni, rettore a 44 anni, presidente CRUI a 48 anni) risulta, dalle
mirabolanti imprese compiute nell'ateneo bergamasco, in perfetta continuità con i suoi
predecessori Mancini e Decleva, nonché con l'establishment accademico complice della
distruzione del Sistema universitario nazionale. A nulla valgono le doglianze che il
neo-capo dei Rettori italiani va dispensando in relazione al finanziamento degli atenei e
al disastro della chiusura dell'Università di Atene: Stefano Paleari è stato espressione
di centro di potere baronale assolutamente non curante dei reali problemi dell'accademia
italiana.
Non nutriamo nessuna aspettativa né in
lui né nell'associazione privata che rappresenta, ma basterebbe qualche piccolo gesto per
fornire qualche speranza: dichiari che la L. 240/10 è stata una riforma disastrosa per
l'Università, prenda le distanze dall'operato dei precedenti Presidenti della CRUI e
assuma delle decisioni che non vadano nella sola direzione di elemosinare qualche milione
di euro in più, ma che rilanci il carattere pubblico e universale dei saperi e della
conoscenza attaccando con forza l'operato dell'ANVUR.
-- Bergamo - Stefano Paleari, Rettore
dellUniversità di Bergamo è stato eletto allunanimità Presidente
della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI). Il suo curriculum è
davvero sorprendente: ordinario a 36 anni, Rettore a 44, Presidente della CRUI a 48. Per
capire quali sono i progetti del neo-Presidente CRUI per il sistema universitario
italiano, è interessante fare un rapido resoconto di quanto successo nellAteneo che
governa da 4 anni. Latto forse più significativo del mandato di Paleari in qualità
di Rettore dellUniversità di Bergamo è il varo del nuovo Statuto. La nuova
Costituzione dellAteneo bergamasco, certo stretta nei vincoli imposti dalla Riforma
Gelmini sulla governance, ha visto in Paleari uno degli esecutori più fedeli del nuovo
dettato governativo. Il nuovo Statuto consegna un Ateneo permeabile agli interessi delle
imprese. Il Consiglio di Amministrazione come prevede lo Statuto non è più formato da
membri eletti ma nominati. Il personale tecnico-amministrativo che ha sempre eletto due
componenti in Consiglio, con il nuovo Statuto non ha più un suo rappresentante. Sono
invece stati nominati degli imprenditori esterni scelti allinterno di una rosa di
nomi, indipendentemente dalle reali conoscenze in materia universitaria o persino dalla
credibilità culturale. Questo ha permesso che allinterno del C.d.A.
dellateneo siedano persone come Pandini, imprenditore delledilizia
recentemente nominato nel C.d.A di UBI Banca. Un evidente caso di conflitto di
interessi, visto che proprio UBI Banca gestisce i conti dellUniversità e ha vinto
una gara per lemissione dellEnjoy Card, vivamente consigliata per gli studenti
che si immatricolano, che prevede lapertura di un conto presso UBI. La gestione
Paleari ha fatto registrare due tristi primati sul fronte dei servizi agli studenti e
sulla contribuzione studentesca. Una recente classifica di Repubblica Censis indicava
Bergamo come il peggior ateneo per i servizi agli studenti, sulla base di una serie di
indicatori tra i quali i buoni pasto, le residenze studentesche, etc. Se è vero che
spesso le classifiche lasciano un po il tempo che trovano, questo risultato non è
certo un primato di cui andare orgogliosi (e infatti certa stampa nostrana non se ne è
accorta o ha finto di non accorgersene). Nei primi anni del suo mandato lattuale
Rettore ha imposto un considerevole aumento delle tasse universitarie. |
Nino Luciani, Su
Paleari e sui rapporti con gli studenti. Posizione della intersindacale.
Per una CRUI che unisce, quale modo strategico.1. Sulla
Lettera del Presidente della CRUI :
a) per l'immediato chiede più quattrini per la
spesa corrente (da 100 a 400 milioni di ) e 10.000 posti di ruolo per riportare
l'Università a com'era prima (del governo Berlusconi), quando era già sotto i parametri
.
Ma si deve tener conto che mancano all'appello anche 13.804 docenti a
contratto di insegnamento ufficiale.
Anno |
Inizio 2008 |
2013 |
Saldi |
Docenti a contratto |
41.468 |
27.664 |
- 13.804 |
b) per il medio termine chiede:
- l'autonomia universitaria;
- modello di finanziamento della università.
Sono due punti basilari per ricostruire il futuro delle università,
dacchè si è già visto abbastanza che la pesante centralizzazione del controllo
non riesce a funzionare.
Su questi aspetti del medio termine ho organizzato a gennaio 2013, qui a
Bologna, una conferenza sul costo standard, alla quale
la CRUI ci ha inviato Paleari, allora segretario.
In quella sede, è stato fatto il calcolo della spesa corrente
istituzionale delle università pubbliche, esaminandone i 61 bilanci pubblicati
dall'ANVUR.
Detta spesa totale è risultata di 12 miliardi di circa, e questo
significhebbe che il FFO ne copre il 60% circa.
Per questo, vorrei proprio sapere cosa significa la richiesta minima di 100
milioni da parte di Paleari. E anche la motivazione (premiare il merito) mi pare puerile,
anche perchè i parametri usati dal Miur per valutare il merito si valgono di statistiche
arretrate, e anche riferimenti di merito non incentivano l'efficienza. Es. : premiare il
numero di promossi, incentiva le università a promuovere tutti gli esami.
2. Rapporto con gli studenti. Non posso evitare
l'argomento, perchè un giudizio (sia pur duro) degli studenti ha fatto il giro delle
università. Ma gli studenti sono (per così dire) il "prodotto finale" della
"macchina universitaria", per cui sul prodotto finale si misura
l'efficienza della macchina, e il valore del giudizio (che. dunque, diviene un'arma a
doppio taglio: ossia anche a favore o contro di loro).
Nella mia vita sono sempre stato dall'altra parte, rispetto a quella del
potere, e quindi il mio istinto mi spinge istintivamente dalla parte degli studenti.
Tuttavia, in questo caso, la durezza degli studenti mi pare andare oltre il
segno (a parte le capacità gestionali di Paleari), in quanto mi risulta che, nel
duro periodo che ha messo alla gogna i ricercatori a tempo indeterminato (e che toccò il
culmine con la Gelmini e Profumo), Paleari (allora Segretario CRUI) è stato l'unico
che ha ascoltato i Ricercatori.
Non solo, ma alla Conferenza del gennaio scorso, qui a Bologna (quale
rappresentante CRUI, pur essendone solo Segretario) mi è sembrato tutt'altro che
acquiescente verso il Governo accentratore e de-finanziatore.
L''eccesso" degli studenti sta nel fatto che, al di là delle
osservazioni (presumo su fatti documentati), c'è qualcosa che rompe i rapporti, mentre
l'università ha molto bisogno di ricostruire una unità di azione e di lotta contro i
nemici della università pubblica.
Io confido che Paleari, anche perchè giovane, sfoderi una sufficiente
flessibilità per chiamare questi giovani (capaci di far funzionare un bellissimo sito
internet), per costruire con loro un confronto e un dialogo.
3. Posizione dell'Intersindacale universitaria. I
rapporti con la CRUI sono praticamente cessati con la cessazione del Prof. Tosi, da
Presidente CRUI.
Credo che il modo, come TOSI è stato umiliato e abbandonato, spieghi la
paralisi successiva della CRUI (Trombetti, De Cleva, Mancini) nei rapporti con il Governo.
E la cosa spiega anche la distanza, voluta palesemente dalle CRUI, dai
Sindacati (peste pericolosa), i soli rimasti combattere contro i Governi, (distanza
ricambiata dai Sindacati).
Non solo questo. L'intersindacale è oggi composta da 20 sindacati.
Questi sindacati, pur con tutti i documenti unitari approvati, sono su posizioni diverse
su qualcosa, che è però quella da loro più sostenuta nei confronti del Miur.
Il risultato è che non emergono delle priorità su cui impegnare il
governo, con una voce unica. Infatti, un documento unitario su 20 voci non conta
politicamente. Contano tre cose prioritarie.
La contro prova della debolezza del sindacato è che da anni , i
Ministri negano la udienza. Altra controprova è che da anni non si vede uno sciopero
unitario che funzioni.
Torniamo a Paleari. Auspicherei che la CRUI sia fattore
della ricostruzione della unione.
Si vuole qualche elemento a incoraggiamento? Si pensi alle adunate oceaniche
che TOSI, fattore di unità, riusciva a fare all'Auditorium di Roma, un vero terremoto per
la ministra reazionaria (Moratti). NINO LUCIANI |
(Continua:
Coordinamento)
Le statistiche dicevano che
luniversità di Bergamo nel 2011 ha detenuto un allarmante primato: gli
studenti contribuiscono per il 41,7 % rispetto ai fondi ordinari ricevuti dallo stato.
Il limite legale imponeva che le tasse non superassero il 20% del fondo. Nel 2010 i soldi
prelevati violando la legge agli studenti dellAteneo bergamasco sono stati quasi 6
milioni di euro. Pare che laumento delle tasse non abbia neanche giovato ai servizi
agli studenti. Sono infatti rimasti inalterati gli storici problemi segnalati da chi
frequenta lateneo: carenza di aule, informazioni, lezioni ed esami che
saltano allultimo senza preavviso, carenza nei servizi agli studenti, del servizio
mensa, una segreteria unica in via dei Caniana anche per chi studia in città alta
In questi anni non sono mancate le difficoltà nemmeno
per chi nellateneo ha lavorato. I dipendenti delle ditte in appalto per un
lungo periodo hanno ricevuto i pagamenti in grave ritardo, senza che nessuno
intervenisse per ripristinare la regolarità delle buste paga. Gli impiegati invece hanno
protestato lestate scorsa per la bocciatura in C.d.A. del
pre-accordo già firmato dai delegati del Rettore.
E stata necessario lintervento del Prefetto per mediare tra Rettore e
lavoratori, che denunciano di essere lultimo Ateneo in Italia per assunzioni di
impiegati in rapporto al numero di professori. Non stupisce che in questa situazione i
servizi agli studenti lascino a desiderare.
Sul fronte della ricerca, le prime dichiarazioni di Paleari lasciano intendere che in un
contesto di competizione globale, lUniversità italiana debba essere messa in grado
di trattenere nuovi giovani ricercatori. E chi non sarebbe daccordo con queste
affermazioni? Il problema è semmai il come. Un importante protocollo dintesa della
CRUI, sotto la guida del suo predecessore Marco Mancini, prevede che i nuovi dottorandi
potranno svolgere i tre anni di ricerca direttamente presso unazienda. Oltre alla
sponsorizzazione diretta di borse di studio (nel 2012 ben due terzi dei 5 milioni e mezzo
investiti sono arrivati da fondi esterni) il privato può dunque beneficiare
direttamente di giovani ricercatori pronti a ricercare ciò che più serve al (loro)
mercato. In una recente intervista alla stampa, emerge dunque la proposta di
Paleari per sbloccare la questione ricercatori: proporre ai migliori
dottorandi un contratto da ricercatore a tempo determinato. La figura del ricercatore
precario (aumentata negli ultimi 5 anni del 500%) si troverebbe subordinata non solo alle
classiche gerarchie accademiche, ma anche agli interessi diretti delle imprese
finanziatrici.
La capacità di Paleari di catalizzare finanziamenti di imprese e banche è indiscutibile.
Nel solo anno 2012, i partner privati hanno fatto affluire ben 4 milioni e 600
mila euro nelle casse dellUniversità per la ricerca applicata (e decisa)
dalle imprese. In effetti parte dei costi ricadono sulle casse pubbliche per ricercatori,
laboratori, aule e professori, che sono sottratti ai normali compiti (lezioni, esami,
assistenza alle tesi di laurea
).
In un momento come questo, Paleari rivendica finanziamenti stabili e
certi da parte dello stato, e parla di semplificazione, competizione e autonomia: elementi
necessari se si accetta che il finanziamento pubblico non esaurirà le necessità
economiche degli atenei. Nella fase attuale i rettori hanno un ruolo cruciale: se
accettano il disinvestimento pubblico nellUniversità (lamentandosi ma
senza provocare rotture clamorose), bisognerà concedere loro poteri, spazi di manovra e
libertà che prima non avevano. In questo senso vanno letti i passaggi della sua lettera
di candidatura al vertice della CRUI, in cui Paleari invoca per luniversità
misure e risposte non convenzionali e semplificazione. |
|
..
.AUDIZIONE DEL MINISTRO MARIA CHIARA CARROZZA
dalle due Commissioni Università di Camera e Senato |
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LE INTENZIONI DELLA "MINISTRA" *
"NON È TRA I MIEI OBIETTIVI UNA RIFORMA
SOSTANZIALE DELL'UNIVERSITÀ, SENZA
AVER PRIMA EFFETTUATO UN MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE 240/2010
Testo stenografato della audizione (clicca su: Audizione)
Le prime applicazioni nel Decreto
Legge "del FARE"
* Laurea in Fisica, Prof.
Ordinario di Bioingegneria Industriale, già Rettore della Scuola Sup.S. Anna di Pisa |
Maria Chiara Carrozza |
Decreto Fare - Parte relativa a Istruzione, Università e Ricerca - Rpreso dai
Comunicati della Presidenza del Consiglio, 15.06.13:
1) Sblocco del turn over al 50% per Università ed enti di ricerca dal 2014.
Si ampliano le facoltà di assumere delle università e degli enti di
ricerca per lanno 2014, elevando dal 20% al 50% il limite di spesa consentito
rispetto alle cessazioni dellanno precedente (turn over). Le singole università
potranno quindi assumere nel rispetto delle specifiche disposizioni sui limiti di spesa
per il personale e per lindebitamento senza superare, a livello di sistema, il
50% della spesa rispetto alle cessazioni. Con questo provvedimento si liberano posti
per 1.500 ordinari e 1.500 nuovi ricercatori in tenure track (incarico di
ruolo) sul Fondo di finanziamento ordinario (Ffo) nel 2014. Spesa prevista: 25 milioni nel
2014; 49,8 nel 2015.
2) Borse di mobilità per studenti capaci e meritevoli .
Cinque milioni per il 2013 e per il 2014, 7 milioni per il 2015 da
iscrivere sul Fondo di finanziamento ordinario delle università per l'erogazione di
"borse per la mobilità" a favore di studenti che, avendo conseguito risultati
scolastici eccellenti, intendano iscriversi per lanno accademico 2013-2014 a corsi
di laurea in regioni diverse da quella di residenza. Le risorse saranno suddivise tra le
regioni con decreto del ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano. Le borse saranno attribuite sulla base di una graduatoria
adottata da ciascuna Regione per le università site nel proprio territorio.
3) Rendere più flessibile il sistema di finanziamento delle università e
semplificare le procedure di attribuzione delle risorse.
Per questo si unificano in unico fondo le risorse attualmente destinate
al finanziamento ordinario delle università alla programmazione triennale del sistema, ai
dottorati, e agli assegni di ricerca. Nello stesso provvedimento si decide di sottoporre
allAgenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca
(Anvur) la valutazione dei servizi delle università e degli enti di ricerca per
semplificare il sistema di valutazione attualmente in vigore.
4) Interventi straordinari a favore della ricerca.
Il Ministero favorirà interventi diretti al sostegno e allo sviluppo
delle attività di ricerca fondamentale e di ricerca industriale, mediante la concessione
di contributi alla spesa nel limite del 50% della quota relativa alla contribuzione
a fondo perduto disponibili sul Fondo per la ricerca applicata (FAR). Si tratta di
utilizzare il fondo rotativo, che si alimenta con i rientri del credito agevolato, che
contiene anche risorse da destinare a contributi a fondo perduto. Gli interventi da
finanziare riguardano principalmente lo sviluppo di start up innovative e di spin off
universitari, la valorizzazione di progetti di social innovation per giovani con meno di
30 anni, il potenziamento del rapporto tra il mondo della ricerca pubblica e le imprese,
il potenziamento infrastrutturale delle università e degli enti pubblici di ricerca. |
NINO
LUCIANI
Lettera aperta alla "MINISTRA" Maria Chiara Carrozza:
"ricominciamo dal turnover e dal ripristino dell'autonomia
universitaria"
Caro MINISTRO,
giro dentro l'università italiana, e anche all'estero, le sue intenzioni per la scuola e
l'università, illustrate nella di lei audizione, dalle Commissioni riunite del Parlamento
il 7 giugno 2013 (clicca su: audizione). E vi aggiungo brevi parole.
Per parte mia, in vari anni di audizioni dei sindacati, da parte del Miur e
delle Camere e del Miur, ne ho un pessimo ricordo.
La prima, al Miur, nel 2001, fu a ridosso dell'arrivo di Letizia Moratti, seguìta
poi da tanti altri ministri, che non vorrei nominare (Moratti compresa), anche perchè in
rappresentanza del ministro c'era, di solito, la solita nomenclatura ministeriale.
Via via negli anni, mi sono reso conto che lo scopo non era di raccogliere il
concorso dell'università per soluzioni costruttive ai problemi, ma di capire la via più
agevole (per loro) per fare passare i progetti ministeriali. Era diventato palese, per me,
che non si volevano fare riforme "con il concorso della università", ma
"contro l'università".
Non escludo che l'università, a causa di vari errori, si fosse meritata la
punizione dei politici, visto che quell'atteggiamento era comune a governi di diverso
orientamento. Di sicuro, il Miur era, a sua volta, il nemico numero 1 della università,
per questioni di salvaguardia del suo potere burocratico, e perchè di essa aveva u na
conoscenza solo generica (forse quanto restava nella loro memoria, dei tempi della
laurea).
Al contrario, in un passato non lontano erano state fatte due grandi riforme, con
il concorso dell'Università, rimaste nella storia dell'Università, storia d'Italia:
a) il DPR 382/1980, per lo stato giuridico (Governo: Cossiga - Sarti - Pandolfi - La Malfa
- Giannini).
b) la legge Ruberti n. 168/1989 dell'autonomia universitaria (Governo: De Mita, Ruberti).
Ritengo che, se lei vuole fare qualcosa che serve davvero, dovrebbe
ricominciare da qui, e mettervi dentro le innovazioni successive con esse coerenti, e
cassando tutte le altre.
c) C'è, poi, la questione delle varie riforme delle lauree (3+2),
tuttora discusse, tuttora respinte dai professori, tuttora respinte dal mondo industriale
(quella laurea di ingegneria gestionale ... proprio non va: sono parole sentite
ripetutamente ...).
Non entro nei tre punti a), b), c) , in dettaglio: non sono io il Ministro.
Se, invece, posso dire sul piano delle aspettative, sono
spaventato da un programma così ricco e circostanziato come il suo, in quanto le serve
una intera legislatura (5 anni) per attuarlo, mentre la prospettiva più ottimista sono i
18 mesi, messi sul tavolo dal Presidente Letta, e con la possibilità che tra 6 mesi possa
accadere qualsiasi c osa, circa la durata del governo.
Per questo la sua affidabilità è legata alle priorità, che
vorrà darsi, sentita la Comunità universitaria.
Il ripristino del turnover è (forse) la "retta via"
immediata, come già lei ha cominiciato a fare. Penso che la seconda sia mettere le
università in condizioni di proseguire il cammino con le proprie gambe, senza dover più
soccombere o rianimarsi a seconda del ministro di turno.
Questo ci riporta alla rivisitazione della legge Ruberti, come
priorità, visto che la centralizzazione dei controlli, quale maglia stretta
dentro cui far muovere i poteri locali, è risultata la burocratizzazione che uccide
l'università. Non per niente i Romani erano maestri del controllo locale, perchè il
presupposto era il riconoscimento vero e profondamente convinto del valore delle
autonomie.
2.- Per la autonomia universitaria. La Costituzione vuole
l'autonomia universitaria, il Miur è risultato impossibilitato a gestire le università
dal centro, peggio se con regole uniformi. L'autonomia serve a valorizzare le forze
locali, fermo il compito primario del MIUR che è fare rispettare gli standard qualitativi
(docenti, spazi, programmi didattici e di ricerca), in modo uniforme sul piano nazionale.
Nei lunghi anni, mi sono reso conto che l'attuale epilogo (legge 240/2010) è
il frutto della convergenza di due azioni:
a) quella della burocrazia ministeriale dirigenziale che non aveva mai digerito
l'autonomia di Ruberti, perchè l'aveva privata dei poteri ministeriali. Dunque, quanto è
avvenuto è perchè il Miur ha molto soffiato per fare passare, come presunto
"migliorativo", la demolizione dell'autonomia, anzichè realizzare una
vera autonomia finanziaria, comprensiva di autonomia di entrata, con "entrate
proprie" portanti.
b) quella di nuove forze penetrate dentro il Miur (quelle che hanno in
Confindustria il fulcro, e che hanno messo piede nel Miur, a fianco della Gelmini e,
prima, della Moratti) che hanno scoperto che, per aprire spazi alla università privata,
bastava demolire il turnover della l'università pubblica.
Ma non esiste il "delitto perfetto". Ed ecco che il "costo
standard", inventato dall'ultimo vero inquilino del Miur (tale MariaStella Gelmini,
ma solo ufficialmente) per riportare l'ordine finanziario nell'università
"sprecona", potrebbe essere, invece, la base per rimettere in piedi l'autonomia
di Ruberti con entrate proprie portanti (questa volta) e con piena responsabilità
finanziaria, purchè il costo standard sia calcolato su base oggettiva (i bilanci), vale
dire su dati certi, non più su "simulazioni" ministeriali.
Caro MINISTRO, se vuole, cliccando su RIFINANZIAMENTO, può trovare gli
atti di un convegno ad hoc, tenuto a Bologna il 1 feb. 2013, sotto il cappello dei
sindacati universitari nazionali. Nino Luciani |
AUDIZIONE ON. SIG. MINISTRO CARROZZA
davanti alle Commissioni riunite del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati
sulle linee programmatiche.
7 giugno-2013, Stralcio delle parte relativa alla UNIVERSITA'
"Per quanto attiene il settore università, nel corso del mio
mandato avrò l'obiettivo prioritario di semplificare la vita di chi vi opera,
deburocratizzando il più possibile la gestione per consentire a tutti di dedicare più
tempo agli studenti.
Due le tipologie di interventi nel settore : a) interventi di sistema e b)
interventi per gli studenti.
Non è tra i miei obiettivi una riforma sostanziale dell'università senza
aver prima effettuato un monitoraggio sull'attuazione della legge 240/2010.
L'obiettivo è quello di intervenire sui profili che appariranno problematici
nonché di semplificare alcuni appesantimenti burocratico-amministrativi che soprattutto
taluni provvedimenti attuativi della normativa primaria hanno introdotto nel sistema.
Inoltre, come ho già sottolineato a proposito della necessità della credibilità delle
politiche, anche per l'università le risorse che il Paese deve mettere a disposizione
delle istituzioni di formazione e ricerca non possono essere regolarmente oggetto di tagli
e incertezze.
Quello che serve è un orizzonte temporale pluriennale in cui il budget su
cui sviluppare il sistema deve essere coerente con le politiche e le strategie che il
Paese si impegna a perseguire.
L'investimento in formazione e ricerca è fatto di costi fissi e di risorse
variabili adeguate rispetto agli obiettivi.
Per queste ragioni, ritengo improcrastinabile un intervento di ripristino dei 300
milioni di euro a valere sul FFO delle Università statali a partire dal 20134.
Tale importo potrebbe essere in larga parte attribuito non su base storica ma come
quota premiale, indirizzato esclusivamente a migliorare la vita degli studenti e la loro
mobilità geografica (per servizi e strutture a loro dedicate come le residenze
universitarie e le biblioteche).
Ritengo anche importante implementare strumenti, regole e incentivi che stimolino
le università all'autofinanziamento che, tenendo conto delle diverse vocazioni e
collocazioni territoriali, instaurino un meccanismo virtuoso di apertura delle università
a collaborazioni con istituzioni pubbliche e private per alimentare e sostenere la
formazione continua, la formazione degli insegnanti e degli adulti e la terza missione del
sistema di istruzione superiore.
Dobbiamo anche sostenere il percorso di internazionalizzazione delle università:
le università devono essere parte integrante del sistema di istruzione superiore europeo
e devono essere attrezzate per collaborare e competere.
La nostra capacità di stare nel sistema internazionale dipenderà dalla
"leggibilità" e "portabilità" delle nostre regole in altre lingue e
culture, sappiamo che abbiamo difficoltà ad attrarre studenti, ricercatori e professori
stranieri in Italia, e dunque se vogliamo evitare la nostra marginalizzazione dobbiamo
operare rapidamente nella semplificazione e flessibilità del nostro sistema.
Assicurare la copertura delle spese di personale è necessario ma accanto a
questa esigenza vanno puntualmente definiti dei margini di investimento ulteriori
funzionali a sostenere le politiche di sviluppo, di incentivazione, di differenziazione.
Questo approccio richiede di entrare nel merito degli aggregati di spesa e di
investimento, far emergere in modo trasparente i margini di inefficienza nell'allocazione
e nell'utilizzo delle risorse, procedere ad eventuali riallocazioni delle stesse e,
soprattutto, abbandonare la logica dei tagli lineari impegnandosi a sostenere le scelte
politiche in modo adeguato.
Destinare risorse alla formazione e alla ricerca deve essere un'opportunità
anche per le imprese. Tali opportunità sono strettamente legate all'investimento in
formazione e ricerca.
L'ingresso dei giovani con profili formativi adeguati è un passaggio
necessario per il rilancio delle nostre imprese che, contestualmente, devono essere
stimolate all'investimento in ricerca e sviluppo attraverso adeguati incentivi di tipo
finanziario.
Dal canto loro le Università, adeguatamente finanziate, devono essere messe nelle
condizioni di esercitare una vera autonomia responsabile.
Autonomia e responsabilità richiedono la massima trasparenza dei bilanci,
controlli puntuali da parte degli organi a ciò deputati a fronte dei quali deve essere
garantita una maggiore flessibilità nelle scelte degli atenei.
Va eliminato, come ho già detto, il rigido contingentamento delle
assunzioni introdotto, da ultimo, dalla spending review 2012, che sta mettendo a rischio
la sostenibilità dell'offerta formativa.
Il reclutamento e i suoi limiti vanno invece graduati in
relazione alla situazione economica della singola università, superando la metodologia
attualmente utilizzata per la gestione degli organici, superando il blocco del turn over
con l'introduzione di un vincolo di bilancio (meccanismo dell'assegnazione di un budget
con fissazione di obiettivi da raggiungere, lasciando all'ente la decisione di come
gestire le risorse).
Ciò ovviamente presuppone il rafforzamento di una cultura del
"render conto" e di una pratica della valutazione secondo standard
internazionali.
Nell'ambito dell'attività di valutazione del sistema universitario e della
ricerca e delle linee programmatiche e degli indirizzi del Governo è necessaria una
maggiore chiarezza e distinzione di ruoli. Infatti, le università e gli enti di ricerca
devono essere in grado di proporre una propria strategia di sviluppo coerente con le
strategie del Governo e su questa vanno valutati.
E' necessario al riguardo procedere ad una riflessione sul ruolo dell'ANVUR
alla luce di questi primi anni di esperienza. Credo che l'attività dell'Agenzia debba
orientarsi esclusivamente alla proposta di metodi valutativi, in grado di tradurre le
strategie e gli obiettivi definiti dal Governo, valorizzando attraverso la valutazione ex
post la capacità delle istituzioni al perseguimento degli stessi nell'ambito di una
rinnovata autonomia responsabile.
Questo vuol dire che la valutazione deve tornare al suo scopo originario:
introdurre un meccanismo misurativo, fornire elementi conoscitivi delle realtà
universitarie e criteri oggettivi per il riparto dei fondi.
Occorre fermare il processo che si sta avviando di
"amministrativizzare"e burocratizzare tutta la procedura di valutazione in altri
campi (penso ad esempio alle procedure di abilitazione nazionale).
A tal proposito occorre semplificare le indicazioni fornite alle commissioni,
eliminando le incertezze e responsabilizzando le commissioni.
Per quanto attiene gli interventi sul personale ricercatore e docente
dell'università, ritengo una priorità strategica quella di prevedere da subito
un Piano straordinario nazionale reclutamento ricercatori ex art 24, comma 3, lettera b)
Legge 240/10, con bando nazionale, che di fatto si configura come l'estensione ad una
nuova categoria (i candidati attivi in Italia) del Programma per giovani ricercatori Rita
Levi Montalcini, attualmente riservato a studiosi attivi all'estero.
I vincitori del bando scelgono l'università presso la quale essere assunti
con contestuale assegnazione all'ateneo delle relative risorse.
Considerato che il costo annuo di un contratto è stimato in 70.000,
l'importo complessivo per l'attivazione ad esempio di 1000 posizioni richiede, a regime,
una spesa di 70.000.000. In relazione all'ottenimento dell'abilitazione scientifica
nazionale, al termine del terzo anno tali contratti consentono l'assunzione del soggetto
come Professore di II fascia ai sensi dell'art. 24, comma 5 della Legge 240/10.
Accanto a tale intervento di reclutamento dei ricercatori, è necessario
rifinanziare la seconda parte del piano straordinario per il reclutamento di professori
associati (ex art. 29, comma 3, della legge n. 240/2010) della durata di sei anni previsto
dalla legge 240/10 ma finanziato solo per i primi tre anni. In questo modo si porterebbe
termine il processo di promozione ad associato dei più meritevoli tra gli attuali
ricercatori a tempo indeterminato, offrendo una prospettiva concreta alle procedure di
abilitazione in corso.
Ciascuna annualità ha un costo stimabile in 90.000.000. Il combinato di
questa misura e di quella sui nuovi Ricercatori, che permetterebbe agli atenei di
utilizzare eventuali disponibilità proprie per il reclutamento di professori ordinari e
di tecnici amministrativi, consentirebbe di ricostruire una politica organica di crescita
del personale universitario senza accentuare squilibri dovuti al susseguirsi di interventi
riservati ad una sola fascia o ruolo.
Per quanto attiene agli interventi per gli studenti, e
quindi il versante dell'offerta formativa e del diritto allo studio, ho la piena
convinzione che l'offerta formativa universitaria vada resa più interdisciplinare e
trasversale.
Essa dovrebbe essere modulata in modo da consentire lo sviluppo e la
creazione di percorsi e profili in cui accanto alla competenze specifiche e disciplinari
è necessario acquisire competenze, strumenti, metodologie e capacità di lavoro
trasversali in grado di essere spese in un mercato del lavoro e della formazione meno
settoriale. Del resto, ritengo che anche le carriere accademiche debbano riflettere tale
esigenza, riducendo ulteriormente le rigidità della classificazione in settori
disciplinari ed evitandone l'ulteriore sotto ripartizione.
Ugualmente la qualità della formazione dottorale orientata
a percorsi di ricerca scientifica ma anche alla formazione di competenze di altissimo
livello per il mondo dell'impresa, va strutturata principalmente sul profilo del
dottorando, anche valorizzando logiche di flessibilità, interdisciplinarietà e qualità
dei contenuti e delle esperienze messe a disposizione del dottorando durante il percorso
formativo (mobilità da un corso di laurea).
Da un punto di vista di sistema va sicuramente incrementata la
valorizzazione del dottorato come titolo nei concorsi nella pubblica amministrazione ed è
necessario attivare tutte le misure necessarie a rendere la durata effettiva del percorso
di studi uguale a quella nominale, il percorso effettivo dei nostri studenti risulta
troppo lungo rispetto ai cinque anni previsti nel processo di Bologna.
Quanto al diritto allo studio, le Regioni si comportano in
modo molto differenziato sul territorio nazionale, sia in termini di fissazione delle
condizioni economiche richieste per l'accesso alle borse di studio, sia in termini di
compartecipazione finanziaria 5. In Italia, ottiene una borsa di studio solo il 7% degli
studenti, con 258 milioni di euro di fondi pubblici, contro il 25,6% della Francia (1,6
miliardi), il 30% della Germania (2 miliardi) e il 18% della Spagna (943 milioni). In 5
anni il nostro dato è calato (-11,2%), mentre è aumentato negli altri paesi (Francia
+25,9%, Germania +18,6%, Spagna + 39%).
Il diritto allo studio per i meritevoli è negato dallo scandalo italiano
degli idonei senza borsa, che evidenzia drammaticamente la distanza tra Nord e Sud: nel
2010/2011, dei 181.312 studenti aventi diritto a una borsa di studio hanno avuto la borsa
solo in 136.222: più della metà degli aventi diritto non beneficiari di borsa sono nel
Mezzogiorno.
Il diritto allo studio in Italia è sotto finanziato e siamo ultimi in
Europa. Al riguardo, prendo spunto, condividendolo appieno, da quanto segnalato nel
documento dei Saggi nominati dal Presidente della Repubblica, che, dopo aver sottolineato
la gravità della simultaneità negli ultimi anni di una drastica riduzione della
mobilità sociale e dei finanziamenti per il "diritto allo studio", ha
individuato la necessità di "aumentare in modo consistente il Fondo integrativo
statale, anche per sottolineare che lo Stato intende offrire reali opportunità verso gli
studenti meritevoli provenienti da famiglie meno abbienti"6.
Lavorerò perché questo accada. Un tassello fondamentale per il diritto allo
studio è rappresentato dalla disponibilità di servizi e posti letto per gli studenti.
Negli ultimi anni soprattutto grazie agli interventi della legge 338/2000 molti sono stati
gli investimenti per le residenze universitarie in tale direzione attraverso il
cofinanziamento alle Università, agli Enti per il diritto allo studio, ai collegi
universitari di risorse finanziarie dedicate.
Ritengo che, ad oggi, vada fatta una ricognizione puntuale sullo stato di
realizzazione delle opere finanziate, ivi comprese quelle previste nell'ambito del PIANO
SUD (fondi MISE - Delibera CIPE). Nella misura in cui le disponibilità finanziarie lo
consentiranno, si potrebbe operare in due direzioni:
- assicurare un finanziamento annuo aggiuntivo pari almeno a 30 milioni di
euro a valere sulla legge 338/2000 (da destinare in prevalenza agli atenei non collocati
in regioni obiettivo 1);
- verificare la possibilità di ridestinare una parte delle risorse del Piano
Sud (relative a interventi non ancora avviati o ad accordi di programma non ancora
stipulati) alla realizzazione di residenze universitarie. Parlando di alta formazione,
consentitemi anche di illustrare talune priorità relative al sistema dell'alta formazione
artistica, musicale e coreutica.
In primo luogo, sicuramente va affrontata la drammatica situazione degli istituti
musicali pareggiati, su cui l'ANCI ha lanciato un grido di allarme. Infatti,
negli ultimi anni gli Enti locali hanno manifestato notevoli difficoltà ad assicurare a
tali Istituzioni i finanziamenti finora concessi, arrivando in alcuni casi al non rinnovo
delle convenzioni che regolano i rapporti con gli Istituti musicali. Ormai, siamo nella
condizione, in alcuni Istituti musicali pareggiati, di non garantire da alcuni mesi il
semplice pagamento degli stipendi al personale. Da un lato è necessario trovare risorse
straordinarie per consentire di ripristinare l'ordinaria attività degli Istituti in
maggiore difficoltà.
Contemporaneamente è mia intenzione pensare subito, a valle di una
discussione pubblica con i più prestigiosi esperti del settore, ad un riordino del
sistema che, razionalizzando il sistema binario dei conservatori e degli istituti
pareggiati, rilanci il sistema musicale in Italia; così come una riflessione pubblica va
aperta sul ruolo delle accademie. Io credo che la cultura artistica e musicale sia
importante, non soltanto in sé, ma anche per l'immagine del nostro Paese nel mondo.
RICERCA Anche il settore della ricerca,
come quello universitario necessita di interventi sia di sistema sia specifici relativi
alla figura del ricercatore.
Per quanto attiene il primo profilo, tutti gli interventi del Ministero
dovranno avere un unico obiettivo : quello di creare un "sistema nazionale della
ricerca", che rappresenta un'esigenza strategica per il Sistema Paese, essendo uno
dei volani per lo sviluppo, anzi, come ho sempre sostenuto "la scienza e ricerca sono
la base essenziale della competitività del Paese". Indubbiamente, tutto le linee di
azione che illustrerò miranti alla costruzione del sistema nazionale della ricerca,
andando nella direzione del massimo efficientamento e della deburocratizzazione
dell'azione amministrativa, non possono essere da sole sufficienti al raggiungimento dei
target di spesa in ricerca fissati in ambito europeo (3% sul PIL).
Per arrivare a tale obiettivo è necessario cercare di reperire ulteriori
risorse da destinare al settore, in particolare per quanto concerne:
- la ricerca di base che ad oggi conta 63 Meuro circa, a fronte degli 83 Meuro
dell'anno 2012;
- il FOE che nel 2013 ha una dotazione complessiva pari a 1,79 miliardi di Euro a
fronte di una dotazione per l'anno 2012 pari a 1,76 miliardi di Euro;
- la ricerca industriale (ex FAR) che vive dei rientri del credito agevolato e che
non viene più rifinanziata per quanto concerne il contributo alla spesa da 2 anni.
Quanto al FOE, condivido le osservazioni di sistema che le Commissioni hanno
ritenuto di esprimere in occasione del parere sul decreto di riparto per il 2013. 32 Esse
sono coerenti con il mio modo di pensare e vanno prevalentemente nella stessa direzione in
cui intendo muovermi.
Per ottenere la creazione di un sistema nazionale della ricerca e la
consapevolezza del Paese di avere tale "sistema", dobbiamo essere in grado da un
lato di garantire, mediante una stretta collaborazione tra i Ministeri a vario titolo
competenti, un governo unico del processo e quindi una coesione delle politiche sulla
ricerca, e dall'altro di dare risposte adeguate alle istanze degli
"stakeholders", in merito ai tempi delle procedure amministrative, con
particolare riferimento alla erogazione delle risorse ai beneficiari, e alla loro
trasparenza.
A tale scopo si ritiene necessario:
- un'incisiva semplificazione normativa e procedurale che coniughi qualità,
essenzialità, tempestività, efficienza dell'azione amministrativa ed attenzione ai
bisogni della collettività; - meccanismi di supporto e incentivazione ai ricercatori che
vincono grant europei;
- un maggiore allineamento dell'impostazione dei meccanismi e degli strumenti del
PNR con quanto adottato in ambito comunitario con Horizon 2020; - l'utilizzo dei sistemi
di "peer review";
- il potenziamento e l'ammodernamento dei sistemi tecnologici delle strutture
amministrative a supporto della gestione delle varie tipologie di interventi al fine di
rendere sempre più efficienti le fasi di valutazione ex ante, in itinere ed ex post e di
minimizzare i tempi di rimborso degli investimenti in ricerca;
- la trasparenza dell'azione amministrativa, anche secondo le logiche dell'Opendata
e dell'OpenAccess per aumentare l'accountability dell'amministrazione ed innescare
processi virtuosi di miglioramento dell'azione amminsitrativa. In modo particolare:
- per la realizzazione del nuovo Piano nazionale della ricerca (PNR) 2014- 2016,
imprescindibile strumento di pianificazione strategica nazionale a forte rilevanza
comunitaria che descrive le azioni innovative per sostenere e accompagnare il Paese verso
l'economia della conoscenza e che rappresenta il quadro di riferimento per tutte le
Amministrazioni e gli Enti competenti in materia di ricerca e innovazione, questo governo
intende rivedere il processo di definizione improntandolo ai principi di massima
inclusione degli attori rilevanti e contemporanea rigorosa individuazione di tempi e
"milestones" che garantiscano la qualità, la completezza, la fattibilità e la
tempestività del PNR 2014-2016.
Dovrà anche essere messo in opera un meccanismo di
monitoraggio e valutazione in itinere dell'attuazione del PNR, in modo da verificarne
periodicamente la sua realizzazione in termini di risultati raggiunti;
- nell'ambito delle attività di sostegno alla ricerca fonamentale (per
l'ampliamento delle conoscenze scientifiche e tecniche non connesse ad obiettivi
commerciali o industriali) emergono rigidità gestionali e procedurali, in parte dovute
alle specificità delle attività finanziate. L'obiettivo è quello di incidere sugli
aspetti che consentano di allungare i tempi della perenzione amministrativa, aumentare la
flessibilità nella gestione dei progetti di ricerca riducendo gli interventi
autorizzatori del Ministero alle c.d. "varianti scientifiche", permettere la
portabilità dei progetti e pervenire alla massima deburocratizzazione della gestione dei
progetti di ricerca;
- il bagaglio informativo dell'anagrafe nazionale delle ricerche, per ora limitato
ai soli progetti di ricerca industriale, presenta un aggiornamento non ancora
sufficientemente tempestivo; inoltre il collegamento tra diverse risorse in rete non è
ancora completo. Il Ministero è impegnato nell'implementazione di profili di
interoperabilità con altre banche dati, anche attraverso l'apertura all'accesso ad altre
istituzioni pubbliche e la 34 messa in esercizio di tutti gli strumenti dell'Anagrafe,
allo scopo di realizzare una banca dati unica aggiornata e completa di tutti i progetti di
ricerca, con particolare attenzione alla pubblicazione dei risultati della ricerca, in una
logica di massima trasparenza (open data e open access);
- la realizzazione e l'implementazione del portale unico della ricerca - Research
Italy - per raccogliere e divulgare i risultati della ricerca svolta dagli Enti, dalle
Università e dai privati, aperto al contributo degli attori del sistema e arricchite di
funzionalità di dialogo tipiche dei più moderni Social Network;
- l'ottimizzazione dei processi e delle procedure amministrative per
alleggerire il carico burocratico imposto ai diversi soggetti coinvolti nella gestione dei
progetti, pur nell'ottica di mantenere i controlli previsti dalle normative vigenti;
- l'istituzione della figura del project officer sul modello europeo, per il
momento prevista per i progetti PON, poi da estendere anche ai progetti di ricerca
industriale, che costituirà l'interfaccia unica del Ministero nei confronti dei
coordinatori dei progetti per velocizzare e semplificare gli adempimenti posti a carico
delle imprese, delle università e degli enti pubblici; - creazione della sezione Open
Data nel sito web del PON Ricerca e Competitività per rendere disponibili tutte le
informazioni rilevanti (avanzamento del Programma e dei singoli progetti approvati, dati
dei beneficiari, sui controlli, sui risultati, sull'attuazione del Programma); tale
sezione, all'esito dell'aggiornamento delle funzioalità dell'anagrafe della ricerca
verrà prevista anche per i progetti di ricerca industriale; - sviluppo della politica di
Open Access dei risultati e dei dati della ricerca, sulla base delle raccomandazione della
Commissione Europea, al fine di rendere fruibili i risultati della ricerca finanziati con
risorse pubbliche e di conseguenza massimizzare l'impatto degli stessi nei confronti della
collettività; - la mappatura delle specializzazioni regionali nell'ambito degli obiettivi
della nuova Programmazione 2014-2020 ed in coerenza con quanto indicato dal programma
comunitario Horizon 2020, allo scopo di costruire un quadro strategico condiviso, fondato
sui punti di forza dell'economia e dell'identità regionale, condividere e rafforzare
l'identità regionale, la concentrazione e l'integrazione degli interventi, consolidare il
percorso di trasformazione del sistema produttivo verso l'economia della conoscenza e
dell'innovazione;
- creazione della nuova banca dati esperti (REPRISE - Register of Expert Peer
Reviewers for Italian Scientific Evaluation), da cui, in attuazione di quanto previsto
dalle normative vigenti, il Ministero attingerà per l'individuazione degli esperti
incaricati delle valutazioni dei progetti di ricerca (fondamentale ed industriale); il
ruolo del Comitato Nazionale dei Garanti della Ricerca (CNGR) qualificherà la banca dati
attraverso la definizione e la valutazione delle condizioni minime necessarie (in termini
di affidabilità scientifica e di rispetto degli impegni) per l'iscrizione e il
mantenimento degli esperti nell'elenco.
Ovviamente perché il sistema nazionale della ricerca si realizzi occorre
rendere efficace il coordinamento degli enti di ricerca e modificarne i meccanismi di
finanziamento, anche in questo caso, dando certezza di budget pluriennali specifici per
ciascun ente basati su piani di attività dettagliati. A ciò si deve affiancare un
monitoraggio continuo dei risultati da rendere pubblico in una logica di
"accountability". Ciò potrà avvenire con la messa a regime del ruolo
dell'ANVUR nella valutazione dei risultati raggiunti dagli enti di ricerca al fine della
ripartizione del FOE e della quota di premialità destinata agli enti medesimi, nonché
con una necessari armonizzazione dei controlli tra ANVUR e CIVIT. Solo con queste nuove
modalità sarà possibile garantire agli enti di ricerca una maggiore flessibilità ed
autonomia nella definizione della propria struttura amministrativa, permettendo, ad
esempio, agli stessi di attuare il percorso di tenure track per il reclutamento o di
selezionare i propri dirigenti utilizzando le competenze specifiche di ricercatori e
tecnologi, oltre che dei dirigenti amministrativi. Per
quanto attiene il secondo profilo, quello specifico dello status di ricercatore, una
particolare attenzione merita l'impellente necessità di ricostruire un contesto nazionale
favorevole alla valorizzazione dei nostri talenti, con particolare riferimento a coloro
che quotidianamente sono impegnati nel mondo della ricerca, creando un contesto, un vero e
proprio "ecosistema" capace di valorizzare i talenti nazionali. Per troppo tempo
il nostro Paese ha interpretato il fenomeno della "fuga dei cervelli" in modo
sbagliato, non comprendendo che il talento è, per propria intrinseca natura, un
"bene mobile", naturalmente portato a muoversi e a spostarsi lì dove esistono
le migliori condizioni, sociali ed economiche, per esprimere al meglio le proprie
attitudini.
Al contrario, dal nostro Paese i talenti escono (e non rientrano), non per
una naturale predisposizione alla circolazione, ma per la "disperazione" di
trovarsi all'interno di un contesto incapace di valorizzare e di offrire adeguate
opportunità di espressione. Ciò risulta ancor più aggravato in un'epoca, quale quella
attuale, in cui deve riconoscersi che il lavoro è un risultato sempre più spesso da
creare direttamente, attraverso la "liberazione" delle migliori energie creative
di cui il nostro Paese certamente dispone.
A tal fine occorre favorire la nostra attrattività per i nostri migliori
ricercatori (per esempio ricercatori all'estero o coloro che vincono grant ERC, o altri
grant europei di elevata selettività e prestigio scientifico come per esempio i FET Open)
ed immetterli in posizioni stabili nelle università e nei Centri di ricerca. Non è più
sufficiente concedere a questi nostri connazionali posizioni temporanee: chi studia e
lavora all'estero molto spesso in condizioni migliori dei nostri ricercatori non valuta di
spostarsi neppure se non di fronte ad una prospettiva di stabilità. In questa ottica,
intendo sviluppare e porre in essere una serie articolata e organica di interventi
finalizzati.
Da un lato, occorre favorire e sviluppare una vera e propria
"educazione all'indipendenza": il ricercatore deve avere a disposizione una
serie di strumenti idonei ad accrescere la sua vocazione ad essere indipendente, ad essere
in grado di muoversi nello spazio globale della ricerca, di competere per finanziamenti da
parte delle istituzioni di ricerca internazionale. Sul piano della libertà di ricerca, è
una priorità strategica favorire una reale autonomia del ricercatore, che dovrà essere
messo in condizione di partecipare liberamente e autonomamente a bandi di ricerca,
tagliando vincoli tuttora esistenti nel mondo accademico, e garantendogli la diretta e
autonoma gestione dei fondi acquisiti e la loro "portabilità" in casi di
mobilità geografica e disciplinare. Infatti l'attività di ricerca, che, per sua stessa
natura, è autonoma e basata sulla creatività; ecco perchè appare necessario il
riconoscimento della specificità del lavoro nella ricerca e definizione dello stato
giuridico del personale degli enti pubblici di ricerca. Infatti, la specificità del
lavoro di ricerca non s'inquadra facilmente entro le categorie di lavoratori dipendenti
che sono distinte dalla normativa vigente. Occorre quindi stabilire con maggiore chiarezza
sia i compiti generali del ricercatore e del tecnologo, sia le garanzie e i limiti della
libertà di ricerca.
Più in generale, deve essere stabilito in modo chiaro che
l'attività di ricerca che si svolge negli Enti Pubblici di Ricerca ha una sua
specificità rispetto al complesso della Pubblica Amministrazione che rende necessario
allentare i numerosi vincoli, in particolare quelli operanti in virtù del D.lgs. 165/2001
e quelli relativi alle assunzioni limitate alla quota di turn over (che, nel documento dei
Saggi nominati dal Presidente della Repubblica, viene chiesto di innalzare per i
ricercatori, i tecnologi e le altre figure tecniche degli enti pubblici di ricerca e delle
università).
Un'altra iniziativa per tutelare la libertà del ricercatore è quella di
migliorare e valorizzare il processo di formazione continua ottimizzando le risorse
dedicate alla formazione, mettendo in comune le iniziative non solo all'interno del
comparto pubblico (e già sarebbe molto importante prevedere una totale mobilità del
ricercatore tra enti di ricerca e università) ma anche condividendole con il settore
privato, divulgando e aprendo alla partecipazione esterna quelle per le quali vi sia un
interesse multisettoriale.
Nell'affrontare questi aspetti sarà fondamentale procedere di comune accordo
con i partners dell'area di ricerca Europea in modo da costruire un sistema normativo
quanto più possibile omogeneo, aperto, e riconoscibile come proprio dai Paesi della
European Research Area.
A tal fine, il Governo intende definire una serie di azioni (sia sul piano
legislativo, sia sul piano più immediatamente operativo), assunte e portate avanti in
modo razionale organico: - Sostenere iniziative di ricerca industriale da parte di startup
innovative, costruendo, in collaborazione con altre Amministrazioni (es. MISE), percorsi
coordinati che sappiano accompagnare le migliori giovani imprese innovative del nostro
Paese a immettere sul mercato prodotti e servizi altamente innovativi e per questo
competitivi;
- Coinvolgere nelle iniziative di ricerca industriale da parte di startup
innovative il mondo finanziario e del capitale di rischio, unitamente a forme innovative
quali il crowdfunding, per movimentare flussi di capitali necessari al potenziamento di
imprenditoria innovativa. In particolare, intendo introdurre, anche avvalendomi del
supporto del Sottosegretario Galletti, nella cui delega vi è questo specifico
compito, "programmi di ricerca industriale per incentivare l'investimento
privato", con defiscalizzazione degli interventi in ricerca e in attrezzature e
incentivi all'assunzione di dottori di ricerca qualificati nelle imprese;
- Potenziare l'interazione e la contaminazione tra il mondo della
ricerca pubblica e le imprese, mediante forme di "sostegno intellingente" alle
imprese che favorisca la partecipazione del mondo industriale al finanziamento di corsi di
dottorato, di assegno di ricerca post-doc; sostenere i periodi di formazione del
ricercatore presso le imprese, valorizzare contenuti didattici orientati alla cultura
della imprenditorialità innovativa." |
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SECONDA TORNATA PER LA ABILITAZIONE NAZIONALE ALLA DOCENZA UNIVERSITARIA |
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Il Decreto Direttoriale del Miur n. 161 del 28 gennaio 2013
di indizione della tornata 2013 per l'Abilitazione Scientifica Nazionale
alla prima e seconda fascia dei professori universitari.
(Per la visione del testo originale, clicca su: ABILITAZIONE)
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Nota. Qui sotto sono
riportati gli elementi più "visivi" del bando ma, prima, ci sembra
opportuno segnalare la Circolare Ministeriale Miur dell11 gen. 2013, prot. N. 754,
sulla disciplina per il conseguimento dellabilitazione scientifica
nazionale. Essa è solo richiamata nel bando.
La premessa è che la legge Gelmini ha limitato la norma tradizionale.
Secondo questa, spetta alle Commissioni giudicatrici di concorso valutare i candidati alla
docenza universitaria. La limitazione è consistita nel vincolare i giudizi all'esistenza
a determinati pre-requisiti oggettivi, che i candidati debbono possedere per essere
ammessi a valutazione, finendo per svilire il ruolo delle Commissioni.
Di fatto anche questi cosidetti "pre-requisiti oggettivi" sono
soggettivi, per il modo come sono sorti precedentemente, e anche poco
"sicuri", circa la loro attendibilità. Di essi, poi, alcuni sono meramente
quantitativi e di valore qualitativo incognito; altri apparterrebbero a periodi temporali,
rispetto ai quali i candidati non hanno avuto la medesima opportunità di accesso.
Fatto sta che nel mondo accademico si sono levati dubbi sulla legittimità,
anche costituzionale, di queste ingerenze ministeriali nelle valutazioni, fino a
determinare ricorsi sulla legittimità costituzionalità delle nuove procedure, di cui uno
(molto condiviso e pervenuto al Tar del Lazio, il 23 gennaio 2013) è stato respinto, ma
non per motivi attinenti al merito, bensì per difetto di "legittimazione dei
ricorrenti".
Questi dubbi sono stati accolti, invece, dal Miur, con la predetta circolare,
in attesa (pensiamo) di chiarimenti a livello normativo adeguato, non potendosi accettare
che una lettera circolare ministeriale possa validamente cambiare le cose. Di essa
l'aspetto rilevante sono i seguenti paragrafi che riportiamo integralmente:
" La
valutazione complessiva del candidato deve fondarsi sull'analisi di merito della
produzione scientifica dello stesso.
Il superamento degli indicatori numerici specifici non è fattore di per sé
sufficiente ai fini del conseguimento dell'abilitazione.
Di norma, infatti, l'abilitazione deve essere attribuita dalle commissioni
esclusivamente ai candidati che abbiano soddisfatto entrambe le condizioni (giudizio di
merito e superamento degli indicatori di impatto della produzione scientifica).
Tuttavia le commissioni possono discostarsi da tale regola generale. Ciò
significa:
- che le commissioni possono non attribuire l'abilitazione a candidati che superano
le mediane prescritte per il settore di appartenenza, ma con un giudizio di merito
negativo della commissione,
- ovvero possono attribuire l'abilitazione a candidati che, pur non avendo superato
le mediane prescritte, siano valutati dalla commissione con un giudizio di merito
estremamente positivo.
Resta fermo che ogni decisione della commissione, relativamente a quanto
precede, dovrà essere rigorosamente motivata". |
Nel bando (ma è meglio andare all'originale), ai sensi dell'articolo 3 del
DPR n. 222 del 2011, è indetta la procedura per il conseguimento dell'abilitazione
scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di prima e seconda
fascia, per ciascun settore concorsuale di cui all'allegato 3 del presente
decreto.
1.- La domanda di
ammissione deve essere interamente compilata entro e non oltre le ore 12.00 (ora
italiana) del 31 ottobre 2013 e perfezionata, entro e non oltre le ore 17.00 (ora
italiana) dello stesso giorno, con l'invio della scheda di sintesi della domanda, generata
in formato elettronico (.pdf) dal sistema telematico, in lingua italiana o in lingua
italiana e in lingua inglese (per coloro che optano per la compilazione della domanda in
lingua inglese), secondo una delle seguenti modalità:
2.- A decorrere dalla data del 15 febbraio 2013, la domanda di
partecipazione alla procedura va presentata, a pena di esclusione, mediante la procedura
telematica validata dal comitato tecnico ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del DPR n, 222
del 2011, accessibile dal sito del Ministero - sezione "Università"
(http://www.istruzione.it/web/universita/home) - o direttamente all'indirizzo
http://abilitazione.miur.it, entro i termini di cui al comma 4. A tal fine la domanda è
compilata in lingua italiana o in lingua inglese:
a) dai professori e ricercatori in servizio presso le università
italiane mediante l'apposita sezione presente nel "sito docente"
(https://loginmiur.cmeca.it/ ); in tal caso saranno altresì utilizzate le informazioni
già presenti con riferimento a ciascun candidato;
b) dai soggetti non ricompresi nella categoria di cui alla lettera a), a
seguito di registrazione nell'apposita sezione presente nel "sito docente" (
https://loginmiur.cineca.it./).
2.- La domanda di ammissione deve contenere, oltre i dati
anagrafici e fiscali :
a) l'indicazione del settore concorsuale nell'ambito di quelli di cui all'allegato 3
e della fascia dei professori universitari per cui si presenta la domanda di abilitazione.
b) il curriculum vitae compilato attraverso la procedura telematica e
contenente l'elenco complessivo dei titoli posseduti, delle pubblicazioni scientifiche
(comprensive, laddove disponibili, dei codici identifìcativi nelle banche dati di
riferimento e dei codici standard internazionali di identificazione), pubblicate fino alla
data di presentazione della domanda, anche ai fini dell'adempimento degli oneri di
pubblicità di cui all'articolo 3, comma 5, del DPR n. 222 del 2011; nel curriculum vitae
devono altresì essere contenute le informazioni riguardanti i periodi di congedo per
maternità, gli altri periodi di congedo o aspettativa, previsti dalle leggi vigenti e
diversi da quelli per motivi di studio, e le eventuali interruzioni motivate e documentate
dell'attività scientifica;
c) nell'ambito dell'elenco delle pubblicazioni di cui alla lettera a),
le pubblicazioni scientifiche, caricate in formato elettronico (.pdf) e nel numero massimo
di cui agli allegati 1 e 2 del presente decreto rispettivamente per l'abilitazione alla
prima e alla seconda fascia; tra le pubblicazioni devono essere indicate quelle soggette a
copyright di terzi. |
.
In tema di concorsi a posti di professore universitario |
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Andrea Mariuzzo*, Retoriche "baronali" e politica
universitaria italiana
* Assegnista
di ricerca, Classe di Lettere, Università di Pisa |
Andrea Mariuzzo, Retoriche baronali e politica universitaria
italiana
Fonte: http://www.linkiesta.it/blogs/mente-fredda/retoriche-baronali-e-politica-universitaria-italiana
" È noto, colà, il decalogo dellaspirante a cattedre, il cui
primo precetto è: sposare la figliuola di un vecchio professore".
Così, ai primi del secolo scorso, scriveva Benedetto Croce,
uomo tutto dun pezzo, che mai nella vita (potendoselo pure permettere, ricordiamo)
si è abbassato alle viltà e alle asprezze di una carriera accademica in cui la capacità
di curare le relazioni interpersonali faceva troppo spesso aggio sulle qualità
professionali. Ma loggetto della critica crociana non era luniversità
italiana che aveva sotto gli occhi. Faceva infatti riferimento al mondo accademico
tedesco, allora modello e riferimento mondiale per efficienza negli studi e risultati
di ricerca praticamente in tutti i settori.
Nella sua critica, la pur autorevole voce del
filosofo di Pescasseroli coglieva un sintomo effettivamente presente, senza però
riflettere sulle cause profonde di certi elementi ricorrenti nella sociabilità accademica
germanica. Da un lato, il rapporto stretto che si creava tra un docente e gli studenti a
lui più vicini, e che portava spesso a far imparentare le varie generazioni di studiosi
di uno stesso ambito disciplinare, era un elemento quasi strutturale di una concezione
dello studio e del lavoro di ricerca in cui pubblico e privato non trovavano confini
netti, in cui il seminario più ristretto, il Privatissimum, era tenuto spesso dal
professore a casa propria, mentre moglie e figlia cucinavano per gli ospiti, e in cui la
contiguità con gli allievi portava spesso alla maturazione di un affetto filiale.
Dallaltro, il potere quasi sovrano che gli ordinari tedeschi avevano sul loro campo
di studi nellateneo, e che li portava a dirigere sostanzialmente senza ostacoli la
scelta dei collaboratori e la loro stessa "successione" in cattedra, era reale,
ma rappresentava quasi un "anticorpo" del mondo intellettuale alla pubblica
amministrazione invadente e autoritaria del Reich che spesso minacciava di
condizionare la vita universitaria con sollecitazioni di carattere politico, ed era in
ogni caso corretta dalla necessità dei giovani, nei primi stadi di carriera, di
sviluppare un ampio consenso sul loro nome tra i professori di vari atenei al fine di
assicurarsi le conferme annuali negli incarichi dinsegnamento e di ricerca.
Allo stesso modo, come ho già provato a
mettere in evidenza in uno dei miei post di maggior successo almeno per numero di lettori
e condivisioni "social", bisogna usare cautela quando si fanno propri gli
aspetti più radicali del diffuso giudizio sul potere decisionale dei "baroni"
accademici italiani.
Storicamente, le dinamiche opache e inefficienti
del sistema di reclutamento italiano derivano dalla tensione tra sistema nazionale e
necessità delle sedi locali, che ha trovato un punto di incontro e di reciproca
compensazione nelle relazioni interpersonali e nelle trattative tra docenti dello stesso
ambito disciplinare. Troppo spesso, però, ci si limita a una molto più semplice
invettiva contro la scarsa moralità di chi presiede allo svolgimento dei concorsi. Ora,
finché si tratta di una liberatoria invettiva contro i "cattivi", non cè
niente di male, e forse può essere utile per sfogarsi. Le cose però cambiano quando a
far propria questa visione parziale e superficiale del problema è chi dovrebbe
occuparsene seriamente per cercare di cambiare le cose, rendendo il nostro sistema di
reclutamento più legittimo agli occhi dellopinione pubblica e più efficiente nel
soddisfare le esigenze di un sistema ormai da anni sotto sforzo e sotto pressione, che non
può più permettersi di assegnare stipendi sicuri a chi non è in grado di contribuire in
modo adeguato alla vita degli studi, rischiando di togliere risorse vitali per chi finora
è riuscito, pur nelle strette di un contratto precario, di mantenere luniversità
italiana a un livello accettabile sul piano internazionale.
In effetti, spesso la retorica dei
"baroni" è usata per sostenere argomenti e valutazioni che, a causa della
sua fragilità, non può reggere, e con sempre maggiore frequenza comincia ad affiorare,
in certe bocche che ne fanno uso smodato, una punta di mala fede. Tra gli addetti ai
lavori, ad esempio, la diffusione delle accuse allimmoralità e allo scarso senso
dello stato ha soprattutto una funzione di autoassoluzione: chi attualmente ha un posto di
lavoro strutturato, lo ha ottenuto tramite il sistema di reclutamento che è sul banco
degli imputati, quindi individuare il problema nella cattiva coscienza di alcuni individui
salvava la legittimità della selezione concorsuale del personale nel suo complesso;
daltro canto andare alle radici del problema, cioè allinefficienza del
sistema nel suo insieme, avrebbe sostanzialmente portato a sostenere ciò che è nei fatti
vero, cioè che chi oggi ha un posto alluniversità è stato scelto per averlo per
ragioni sostanzialmente casuali, e che quindi quel posto potrebbe essere rimesso in
discussione in una competizione a parità di tutele e di condizioni con chi, per ragioni
altrettanto casuali, non è stato ancora assunto.
Ancora peggiore però è luso che più
volte è stato fatto di queste retoriche in sede di elaborazione legislativa. Il processo
di riforma coronato nel 2010 ha trovato, nel biennio precedente, proprio nellattacco
al personale universitario truffaldino e immorale che "truccava" i concorsi il
propellente per avere un buon consenso come revisione radicale di un malfunzionamento
cronico che si voleva causato esclusivamente da pratiche e costumi riprovevoli. Non è
stata, del resto, la prima volta: dagli intensi lavori per il riordinamento
dellistruzione superiore italiana promossi dal governo con una commissione apposita
a inizio Novecento ai tentativi di intervento nel clima del Sessantotto, passando per le
"bonifiche" della cultura di Bottai e De Vecchi, la necessità di moralizzare
comportamenti incivili è spesso stata lavanguardia per far "passare"
nellopinione pubblica le proposte di cambiamento.
Anche in altri di questi casi, come in quello più
recente, il risultato è stato quello di rendere più diretto e più forte il
controllo verticistico delle istituzioni di formazione superiore. Col 2010, in
particolare, proprio nel nome della lotta ai baroni si sono tirati fuori dal cilindro
provvedimenti folcloristici come la presenza di un commissario straniero nelle commissioni
di abilitazione, quasi ad assentire allidea che la disonestà sia un "carattere
nazionale" dei docenti italiani e che quindi gli stranieri possano dare garanzie,
invece di pensare che se certi comportamenti discutibili sono generalizzati lo sono
perché nel contesto in cui si opera sono la scelta più razionale, e che quindi anche gli
stranieri, essendo razionali, si comporteranno di conseguenza. Ma si sono presi anche
provvedimenti che fanno assai meno ridere sul controllo politico della distribuzione delle
risorse, sulla determinazione del bilancio del settore, sullautonomia decisionale
degli istituti, sulla "misurazione" di ciò che è buono e di ciò che non lo è
nei risultati di una carriera, sulla nomina dallalto dei commissari e dei gruppi di
verifica dei criteri di valutazione; il tutto escludendo con verticismo
"giacobino" la partecipazione della comunità scientifica nel suo complesso, con
lobiettivo dichiarato di mettere fuori gioco una categoria professionale
strutturalmente bacata e bisognosa di un nuovo disciplinamento forzato al comportamento
eticamente corretto.
Laperta messa in discussione di unapparenza
così diffusamente percepita e condannata ha avuto, non so se e in che misura
consapevolmente (sempre che, in un'ottica di dinamiche socio-culturali complesse, abbia
senso parlare di consapevolezza in questi comportamenti), la funzione di mantenere intatta
la sostanza dei rapporti di potere istituzionale che presiedono alla fisiologia del
sistema italiano. Si è radicalmente modificato il sistema di reclutamento delegittimando
quello precedente, ma non solo si sono accettati acriticamente gli esiti di esso non
promuovendo il licenziamento di nessuno; ora si sta pensando di ovviare alla sostanziale
inconsistenza delle procedure di abilitazione con regole di assunzione sostanzialmente
simili. Si è accentrato il controllo dei fondi disponibili essenzialmente per ridurne
lentità alle quote che si era disposti a spendere per un settore non prioritario,
ma i decreti per lattribuzione dei fondi per i Programmi di ricerca di rilevante
interesse nazionale (PRIN), già da due anni, mostrano che in questa ristrutturazione i
gruppi corporativi locali, ovvero il campo dazione privilegiato dei
"baroni" tanto condannati, non solo sono sopravvissuti indenni allondata
di "pulizia", ma continuano ad essere parte attiva nei sistemi di distribuzione.
AM |
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Dal Senato Accademico - Seduta del 20 nov. 2012 |
|
ASSEGNAZIONE MINISTERIALE DEI PUNTI ORGANICO
PER LA PROGRAMMAZIONE DEL PERSONALE - ANNO 2012
.
PROPOSTA DEGLI
UFFICI*
DI DESTINAZIONE DEI MAGGIORI PUNTI ORGANICO
PER IL 2012, ASSEGNATI DAL MIUR
* E' presumibile che il Senato abbia approvato la proposta, ma di questo non abbiamo
notizia.
|
NOTA. Dal "riferimento" degli Uffici per i membri del Senato Accademico, si trae
che la normativa per la programmazione del personale per gli anni 2010 e 2011 è
rappresentata dalla L.133/2008, art.66, c.13 (di conversione del D.L.112/2008) e
successive integrazioni e modificazioni. Invece, a decorrere dal 2012 la normativa è
rappresentata dall'art.66 comma 13bis introdotto dal D.L. 95/12 convertito con L. 135/12
(cosiddetta "spending review").
Questo fissa il limite massimo di turn-over possibile per il sistema
universitario al 20% delle cessazioni dell'anno precedente per gli anni 2012/2014 (limite
elevato al 50% per il 2015 e al 100% dal 2016).
La norma prevede inoltre che il contingente di assunzioni possibili per ogni
ateneo è stabilito con decreto del Miur in base a quanto fissato dall'art. 7 del D. Lgs.
49/12 (percentuali di turn-over possibile in base agli indicatori).
A seguito delle verifiche, il Miur ha quantificato i due
indicatori:
- spese di personale;
- e indebitamento per tutti gli atenei del sistema.
Per l'Universitaà di Bologna due valori, con riferimento
al 2011, sono il 69,51% per "spese di personale" e 0% per
"indebitamento". Pertanto l'università di Bologna ottiene una prima
quantificazione del turnover nella misura del 20%, pari a quella di sistema, delle
cessazioni dell'anno precedente. Ha inoltre diritto ad una quota aggiuntiva calcolata in
funzione: - della distanza dell'indicatore "spese di personale" dal valore
target 80%; - del peso delle cessazioni di Unibo sulle cessazioni complessive del sistema.
La quantificazione finale di punti organico per la programmazione del
personale 2012, effettuata dal Miur, porta ad un'assegnazione a Unibo di 42,5 p.o. (punti
organico), pari a un turnover complessivo del 30,0% rispetto alle cessazioni del 2011.
Gli Organi, nelle sedute del settembre ultimo scorso, si
erano espressi su un'ipotesi che stimava la programmazione 2012 in 38,3 p.o.(punti
organico). Si ha perciò una maggiore disponibilità di 4,2 p.o.(punti organico).
La programmazione 2012 è una delle componenti del piano complessivo
delle assunzioni 2012 - composto anche dai p.o. residui del 2010 e del 2011 oltre che dal
piano straordinario per gli Associati 2011 e2012 - pari a 150,24 p.o. , rispetto al quale
il Consiglio ha deliberato la seguente distribuzione tra i ruoli:
- Personale contrattualizzato, p.o.: 11,15
- I^ fascia, p.o.:9,60 ;
- II^ fascia , p.o.:81,95 ;
- Ricercatori a tempo determinato (rtd), p.o.: 47,54.
Totale 150,24 .
Di cui quota Magnifico Rettore (10% sul totale al netto dei p.o. per i
contrattualizzati): 13,90 .
Il Consiglio di Amministrazione aveva inoltre deliberato:
- con riferimento alla programmazione Proper 2012, la destinazione del 25% ai
professori di I^ fascia, di 1,75 p.o. ai professori di II^ fascia e del residuo ai
ricercatori a tempo determinato anche di tipo b);
- con riferimento al piano generale delle assunzioni:
a) la rimodulazione dei punti organico residui delle programmazioni
2010 e 2011 pari a 11,15 destinandoli al reclutamento di personale tecnico amministrativo;
b) l'attribuzione al Magnifico Rettore del 10% dei punti organico del
piano complessivo, al netto di quelli destinati al personale contrattualizzato;
c) la delega al Magnifico Rettore per la determinazione puntuale della
distribuzione dei punti organico, sulla base delle indicazioni approvate, a seguito della
comunicazione ministeriale del contingente di assunzioni per il 2012 e autorizzato il
riporto delle somme necessarie ad assicurare la copertura a regime del piano delle
assunzioni.
Per conciliare l'esigenza di assicurare
un'equilibrata distribuzione tra i ruoli dei p.o. della programmazione 2012, quindi solo
di una parte del piano complessivo delle assunzioni, funzionale al rispetto dei vincoli
normativi con la necessità di ripartire tali punti tra le fasce ai fini della
comunicazione al Ministero, gli Uffici hanno proposto di definire il riparto, tra i ruoli
dei p.o. della programmazione 2012, nel seguente modo.
- Professori ordinari: 15 ;
- Professori associati: 1,75 ;
- Ricercatori a tempo determinato: 25,75
Totale programmazione 2012: 42,5
di cui assegnati al MR:
10% sui 38,3 + 4,2 p.o. 8,03. |
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Riferimento alla Sentenza n. 223/2012 della Corte Costituzionale
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Gianni Porzi, La sentenza salva
maxistipendi della Consulta,
unoffesa per chi vive in gravi difficoltà economiche
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prof. Gianni Porzi
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Sconcertante
sentenza salva maxistipendi
Dichiararsi profondamente indignati per la recente sentenza salva maxistipendi
emessa dalla Consulta è il minimo in quanto ritengo sia addirittura unoffesa nei
confronti di coloro che non riescono ad arrivare a fine mese.
E sconcertante che la Consulta, cioè lorgano supremo della
magistratura, in un momento così difficile, e per alcuni addirittura drammatico, abbia
eliminato quel modestissimo prelievo del 5% sugli stipendi da 90.000 a 150.000 Euro e del
10% su quelli al di sopra dei 150.000 Euro.
Mi sembra che nel nostro Paese si sia smarrita, a tutti i livelli, la
differenza fra ciò che è consentito dalla Legge e ciò che è moralmente accettabile,
cioè tra laspetto legale e quello morale di qualsiasi comportamento e/o atto
amministrativo. Ormai letica sembra essere un optional che si sta sfilacciando a
tutti i livelli, non solo in politica. Il nostro è un Paese gravemente malato perché i
vertici delle varie Istituzioni hanno smarrito quel senso diffuso di coscienza morale che
contribuiva a non perdere mai di vista certi valori fondamentali del vivere civile; si ha
la sensazione di vivere nella giungla dove il più forte ha la meglio sul più debole, sul
più indifeso. Letica non alloggia più in nessun Palazzo ove si prendono decisioni
importanti per la comunità e questo è un fatto molto preoccupante.
La Consulta sembra essersi trasformata nella Super Casta che
tutela i supercompensi dei Magistrati, dei Dirigenti della P.A. e dei
Parlamentari che, se non erro, hanno lo stipendio agganciato a quello dei magistrati.
Tutto ciò ritengo sia immorale e quindi inaccettabile da parte dei
cittadini che hanno ancora una coscienza civica e sono in grado di distinguere ciò che è
giusto da ciò che è profondamente ingiusto, lequità dalliniquità anche se
si sta pericolosamente diffondendo una sorta di assuefazione allingiustizia,
allimmoralità, al malaffare, alla corruzione.
Solo per alcune categorie di superuomini valgono i diritti
acquisiti, per tutti gli altri cittadini di questo povero Paese - povero perché si sta
perdendo la coscienza morale - non possono invece valere (si pensi alla
riforma Fornero delle pensioni e non solo).
Purtroppo, stiamo vivendo in un Paese dove la democrazia è stata messa
in soffitta ed è stata messa in scena la sua parodia.
Mi sembrano quanto mai appropriate alcune pillole di personaggi
celebri che penso colgano molto bene il sentire di molti italiani : I politici hanno
una loro etica, tutta loro ed è una tacca sotto quella di un maniaco sessuale
(Woody Hallen), mentre Henry Kissinger diceva che Il problema è che il 90% dei
politici rovina il buon nome dellaltro 10% e il grande Totò liquidava la
politica con una battuta quanto mai attuale A proposito di politica
ci
sarebbe qualcosa da mangiare?
Questa sentenza della Consulta, data anche la grave situazione
etico-politica-economica del Paese, contribuirà a dare ulteriore fiato alla protesta;
speriamo non si trasformi in pericolosa violenza di piazza che minerebbe quel residuo di
democrazia ancora esistente.
Da certe reazioni che si leggono nei giornali online e nei blog, a commento
di quotidiane notizie a dir poco sconcertanti, ci si rende conto che la situazione è
esplosiva essendo molti arrivati al limite della sopportazione. Evidentemente i governanti
e i politici non se ne rendono perfettamente conto altrimenti terrebbero comportamenti ben
diversi.
Sono sempre più convinto che è arrivato il momento in cui non si può più
mettere una pezza, ma occorre avere il coraggio di azzerare tutto e
ricominciare riscrivendo la graduatoria dei valori.
Concludo con due aforismi di Carl William Brown sulla morale e sulla
corruzione : la morale è alla base della scienza etica e politica, ecco perché i
nostri governanti ne sono completamente sprovvisti; la corruzione esiste da
molto tempo, ed è quindi molto vecchia, ma ogni anno, invece di morire, diventa sempre
più subdola ed arzilla. GIANNI PORZI |
LEGGE GELMINI :
ABILITAZION |
Mentre
si discute nelle università su come al MIUR
si fanno le cose, circa : |
-
- |
LE CONDIZIONI DI
FORMAZIONE DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI
e LE CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE DEI CANDIDATI
AGLI ESAMI |
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F Profumo, ministro università |
L'ANVUR, scavalcando il Ministro Profumo, chiarisce:
"La Commissione può decidere di concedere l'abilitazione
anche a candidati che non superino le soglie delle mediane"
(Clicca su: ANVUR pag. 4)
|
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On. prof. E.Mazzzarella |
Nota. L'Associazione
Italiana dei Costituzionalisti aveva fatto ricorso al TAR avverso l'allegato B del DM
"criteri e parametri", e nella udienza del 5 sett. il TAR ha fissato l'udienza
per il 23 gennaio 2013.
Nel frattempo sono divampate molte discussioni nelle università sulla rilevanza
pregiudiziale della quantità delle pubblicazioni, per ammettere i concorrenti alla
commissione o all'esame, venendo in qualche modo a sovvertire il criterio storico
"sovrano" nelle nostre università di privilegiare la qualità (rispetto
alla quantità) dei contributi scientifici.
C'è, poi, anche chi (non un pinco pallino, ma il TAR della Campania) ha sentenziato che
la presunta qualità dei luoghi editoriali (riviste, case editrici ...) non può essere
estende automaticamente a tutti coloro che vi scrivono sopra.
E c'è anche chi (come la su ricordata Associazione) sostiene che i criteri da applicare
per la situazione di oggi (impact factor, citazioni, classificaziobe delle riviste, ecc.)
non possono essere applicati per tutti fino a 10 anni addietro, quando gli "usi"
editoriali di oggi erano completamente diversi dagli "usi" di oggi (in altri
termini, l'attuale gradutoria tra le riviste non esisteva negli anni in avvennero le
pubblicazioni). Non solo questo, determinate riviste oggi sono decadute, mentre un tempo
erano importanti. Un caso è il Giornale degli Economisti, oggi dato per decaduto da
"qualcuno", ma che un tempo era la massima palestra degli economisti italiani
(Pareto, Fasiani, d'Albergo, tanti ...).
Spiace davvero che, dopo tanti contrasti sul modo di fare i concorsi (ma anche con
alcuni scandali, di cui alcuni mascalzoni del più vieto conservatorismo hanno
approfittato strumentalmente per ridimensionare gravemente l'università pubblica. Clicca
di Mazzarella,su http://www.ilsussidiario.
), si sia caduti in un prevedibile blocco della macchina, forse per anni, per motivi
giudiziari o per motivi tecnici.
- per motivi giudiziari, perchè sicuramente non sarà permesso di precludere il
giudizio per motivi di "quantità" delle pubblicazioni, in luogo della
"qualità";
- per motivi tecnici, perchè per superare il collo di bottiglia è diverrà
rompere la bottiglia, ammettendo tutti agli esami. Segue che i tempi di svolgimento
saranno di anni, perchè le file d'attesa sono lunghe (causa il blocco dei concorsi, da
parte dei passati governi) e le commissioni sono poche (una sola commissione di 5
membri, per settore concorsuale).
Auspicherei un atto di coraggio del Ministro (senza aspettare la magistratura) che,
abbandoni la mediana, e la sostituisca con alcuni "requisiti minimi" ragionevoli
per l'ammissione dei candidati alle varie posizioni.
Non enfatizzerei l'impact factor, in quanto una cosa e' la qualità della rivista,
altra cosa sono gli scrittori. Poi, le citazioni non sono omogenee. Questi indicatori
devono valere come "indizi" di ricerca, che devono esserci per passare gli atti
alla Commissione.
Qui di seguito, riporto due paragrafi del comunicato dell'ANVUR, di cui sopra, ed
un intervento, su Il Sole-24ORE del prof. Eugenio Mararrella, già Preside di Lettere
all'Univ. Federico II di Napoli, e deputato al Parlamento.
Ultimo ma non ultimo. L'ANVUR è il supremo regista della
macchina. Ma chi compone l'ANVUR ? Su questo ci riserviamo di guardare dentro. NL
Sul calcolo delle
mediane per l'abilitazione nazionale.
Consiglio Direttivo ANVUR, 14 settembre 2012 1. Premessa. Il Decreto Ministeriale n. 76 del 7 giugno 2012 ha
affidato all'ANVUR il compito di calcolare le mediane degli indicatori elencati negli
allegati A e B del decreto, e di applicarli nella valutazione dell'idoneità dei candidati
a far parte delle commissioni di abilitazione. Tale compito sarebbe stato relativamente
agevole se l'ANVUR avesse potuto disporre dell'ANPRePS (Anagrafe nominativa dei professori
ordinari e associati e dei ricercatori delle pubblicazioni scientifiche prodotte), che era
stata istituita con la legge n. 1 del 9 gennaio 2009. Purtroppo, l'ANPRePS è tuttora
inesistente - giova ricordare, a questo proposito, che l'ANVUR, in una delle sue prime
delibere (22 giugno 20122), aveva proposto al ministero una formulazione del decreto
attuativo dell'ANPRePS previsto dalla legge, sottolineando la fondamentale importanza
dell'anagrafe per svolgere il suo compito di valutazione, e ciò ha reso le operazioni
connesse all'abilitazione complicate e soggette a imprecisioni ed errori.
... motivo di incertezza è costituito dal fatto che il DM 76 (art. 1
lettera p) definisce il concetto di mediana come "il valore di un indicatore o altra
modalità prescelta per ordinare una lista di soggetti, che divide la lista medesima in
due parti uguali". Questa definizione, pur univoca, lascia però un importante punto
di ambiguità nella decisione su come procedere se la mediana viene usata
per selezionare tra una serie di soggetti (i docenti), nel caso in cui più soggetti
abbiano lo stesso valore mediano.
::::::::::::::
3. Considerazioni conclusive.Vari commenti sono stati dedicati a casi
paradossali che si potrebbero verificare per effetto dell'algoritmo che richiede per i
settori non bibliometrici il superamento di almeno una mediana su tre ..., con l'effetto,
ad esempio, che pochi articoli pubblicati su riviste di classe A, anche in assenza di
altre pubblicazioni, consentono di soddisfare l'algoritmo.
Va qui ribadito che il soddisfacimento dell'algoritmo (il superamento di 1 mediana su 3
per i settori non bibliometrici, e di 2 su 3 per i settori bibliometrici) da parte di un
candidato all'abilitazione non è condizione sufficiente per ottenere l'abilitazione.
La Commissione dispone di una serie di parametri e criteri, tra cui le
"migliori" pubblicazioni scelte dal candidato, per valutarne il profilo e
prendere la decisione finale.
Il giudizio della Commissione è tanto più importante se si considera che
l'algoritmo basato sulle mediane è decisamente più selettivo per i settori bibliometrici
che per quelli non bibliometrici. Ad esempio, una valutazione degli indicatori dei
professori ordinari mostra che, in media, circa il 65% di essi supera la soglia dei
candidati commissari nei settori non bibliometrici, mentre soltanto il 45% circa la supera
nei settori bibliometrici.
Gli esegeti del decreto 76 si sono anche esercitati nel tentativo di
rispondere alla domanda se il soddisfacimento dell'algoritmo basato sulle mediane sia
oppure no condizione necessaria per l'ottenimento dell'abilitazione.
La Commissione può, secondo noi, decidere di concedere
l'abilitazione anche candidati che non superino le soglie delle mediane.
Facciamo l'esempio di due casi tra loro assai diversi.
- Nel primo, può trattarsi di candidati che presentano indicatori prossimi alla
soglia e che ottengono una valutazione largamente positiva rispetto agli altri criteri e
parametri. In questo caso, ovviamente, la Commissione dovrà specificare cosa si debba
intendere per prossimità alla soglia.
- Nel secondo caso, si tratta di candidati eccezionali, anche molto al di sotto
della soglia, il cui curriculum dimostri una inconfutabile maturità ed eccellenza. Ad
esempio, un candidato in un settore di matematica con una sola pubblicazione recente (e
quindi con poche citazioni), nella quale abbia risolto uno dei "Millenium
Problems" del Clay Mathematical Institute.
C'è da aspettarsi che i casi della seconda fattispecie siano in numero molto
limitato.
A chi sostiene che l'autonomia delle Commissioni rende inutile lo sforzo
fatto dai docenti (nel popolare il sito docente CINECA) e dell'ANVUR (nel calcolare le
mediane), rispondiamo dicendo che gli indicatori delle Appendici A e B del decreto 76, a
nostro giudizio, integrano l'autonomia delle Commissioni con importanti elementi di
responsabilità, che gli esiti non precisamente ottimali di taluni concorsi del recente
passato giustificano ampiamente." |
Eugenio Mazzarella*,
Un altro probabile fallimento per le abilitazioni a professore universitario ? Nel vizio di costituzionalità eccepito dal professor Onida
(Presidente dell'Associazione dei Costituzionalisti - NdR) sui criteri per l'accesso
all'abilitazione, fondamentalmente l'aver previsto ora per allora criteri privilegiati per
l'accesso alla carriera universitaria, ci sono i presupposti dei binari sbagliati su cui
verrà posto il futuro della ricerca italiana.
I criteri, se recepiti in modo stabile, determineranno un potente effetto di
conformismo della ricerca scientifica: ci si costruirà la carriera sui parametri e gli
indicatori di presunto merito indicati ex ante: tutti avranno interesse a pubblicare nelle
stesse riviste e collane, e ad adeguarsi agli indirizzi culturali e di ricerca che
diventeranno dominanti.
Più che concentrarsi sull'innovazione della ricerca, ci si concentrerà sul
sistema di relazioni che serve a costruire un curriculum tipo Anvur.
L'effetto depressivo per il sistema è prevedibile, e ben noto con la
retromarcia a livello internazionale che si sta facendo sulla valutazione bibliometrica, o
a essa assimilabile, dove è stata applicata.
Ma a parte questo rilievo, i criteri Anvur realizzano effetti
paradossali.
Guardiamo ai settori umanistici.
Dovendosi superare una soglia di produttività articolata su tre tipologie di
"prodotto" (monografie, articoli e capitoli di libro, articoli su riviste
"eccellenti"), ed essendo la mediana per la fascia A bassissima, (mediamente 1,
spesso 0, in pochi casi 2), si può dare il caso che un ordinario con un solo articolo in
una rivista di fascia A possa essere commissario, e non possa esserlo un collega con 4
monografìe nel decennio e 20 articoli standard. Idem per i candidati.
Se si voleva evitare la presenza fra i commissari o i candidati di studiosi
considerati "inattivi", si legittima precisamente il contrario:
- se si appartiene a un buon sistema di relazioni accademiche, basta
pochissimo per essere in commissione o per presentarsi all'abilitazione.
Ciò da un colpo fortissimo alla reputazione
dell'università italiana, e genera un paradosso più generale: i candidati
all'abilitazione che hanno superato le mediane sono per definizione, dal punto di vista
assunto dall'Anvur, già migliori, quanto meno perché pii produttivi delle migliaia di
ordinari di ruolo che non potranno candidarsi a commissario, noi avendo raggiunto le
soglie delle mediane.
Allora perché dovrebbero anche essere giudicati in un concorso
per diventare di fatto semplici abilitati a un ruolo, che altri da decenni coprono con
titoli inferiori ai loro?
Andrebbero promossi nel ruolo per il quale superano la mediana
ipso facto, a rigor di logica. La soluzione ci sarebbe: trasformare i criteri di accesso
all'abilitazione in criteri d'indirizzo pei l'autonoma valutazione delle commissioni,
prendendo tempo per riflettere su un sistema di valutazione adeguato alle specificità
disciplinari. C'è da augurarsi che l'attesa sentenza sul ricorso di Onida possa spingere
in questa direzione."
Fonte: Il Sole-24ORE, 5 sett. 2012 |
Clicca, di E. Mazzarella, su: http://www.ilsussidiario.net/News/Educazione/2012/9/3/UNIVERSITA-Mazzarella-c-e-chi-sta-lavorando-per-chiuderla/316999/ |
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Dal Miur - Ministero dell'Università
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COMMISSIONI GIUDICATRICI per la abilitazione scientifica di I e II Fascia
Pubblicato Decreto Direttoriale 27 giugno 2012 n. 181 per la formazione
delle COMMISSIONI GIUDICATRICI.
Per trovare il Decreto, clicca su: Commissioni
|
Adempimenti dei professori ordinari per fare parte delle Commissioni:
1) I professori ordinari interessari a fare parte delle
commissioni hanno tempo fino al 28 agosto 2012 per compilare l'apposito form on-line sul
sito docente (loginmiur.cineca.it)
disponibile alla voce abilitazione scientifica nazionale;
2) terminata la fase di raccolta delle domande di partecipazione,
saranno pubblicati gli elenchi dei professori di prima fascia che hanno richiesto di
partecipare alle commissioni di valutazione per le procedure di abilitazione scientifica.
Per ogni docente in elenco sarà pubblicato il curriculum vitae allegato alla domanda ai
sensi dell'art.6 comma 5 del dpr 222 del 14.09.2011. . |
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F Profumo, ministro università |
Senato
- Audizione del Ministro Francesco Profumo. Presto i concorsi |
Domanda del sen. G. VALDITARA: "A che punto è la stesura dei provvedimenti
sul merito,
chiedo chiarimenti sulla posizione del Ministro
in materia di concorsi universitari, tenuto conto
che (sugli organi di stampa) è parso emergere
un passo indietro rispetto al proficuo lavoro svolto in
Commissione relativamente all'abilitazione
nazionale", ex-lege n. 240/2010. |
Risposta del ministro PROFUMO: "Non sarà apportata alcuna variazione alla
legge n. 240 del 2010.
Il Ministero sta elaborando "bandi di concorso
distinti per ciascun settore scientifico-disciplinare" .
"Il 27 giugno sarà emanato il bando per i
commissari e a luglio quello per i candidati."
"Dispiaciuto per le informazioni
fuorvianti rese dalla stampa". |
LUCIANI: Sul ministro, la verità più verosimile ... (vedi Nota,
punto 2)
GHETTI : Sull'impact factor, rilievi giuridici
...(Vedi Nota sotto; e vedi TAR Campania ) |
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Aula Senato |
Verso la ripartenza dei concorsi (parola del ministro):
UNA GUIDA INTERPRETATIVA DEL REGOLAMENTO
(vedi sotto)
Nota di N. Luciani,
Sul Ministro PROFUMO.
1.- In queste settimane il ministro è stato preso di petto dalla stampa,
e direttamente da ricercatori e professori universitari, reo di voler fermare la riforma
Gelmini, sia pur in extremis. Non si trattava che la legge Gelmini fosse diventata
improvvisamente la riforma benedetta. Nel complesso essa rimane la riforma maledetta che
ha danneggiato gravemente l'università, ma vi sono alcuni punti importanti da
salvaguardare (programmmazione, la contabilità economica, costo standard),
soprattutto la riforma dei concorsi, per mettere una pietra sopra a un passato
contestato.
Il fatto che il ministro sia stato preso di petto, è stato sconcertante per
alcuni motivi:
a) Profumo era stato proposto dai "dintorni" dell'ex-ministra come
la "staffetta" su misura, in quanto già indicato suo collaboratore durante
l'iter di approvazione della legge;
b) la riforma dei concorsi era stata vista, a suo tempo dal potere baronale,
come la fine del loro potere personale sul reclutamento dei docenti. E Profumo era lui,
per primo, un barone. Dunque, era verosimile "scoprirlo" come principe di
Lampedusa, "gattopardo".
Ma Profumo, messo alle strette da Valditara (si vegga il resoconto
stenografico della audizione del 12 giugno 2012) ha negato tutto: "informazioni
fuorvianti della stampa" ...
2.- Davvero "informazioni fuorvianti della
stampa" ? Ho anch'io la mia versione, ma di sola logica pura, senza prove
con fatti.
a) Profumo è un professore "ingegnere". Sono stato 25 anni a insegnare
economia e finanza nella facoltà di ingegneria di Bologna. I professori ingegneri sono
persone semplici e vere. Profumo è ingegnere.
b) Profumo ha maturato la convinzione che il meccanismo di formazione delle
Commissioni giudicatrici non può funzionare. E siccome "politico" non è, ha
prevalso in lui l'idea di riattivare il precedente meccanismo del reclutamento (cessati e
non coperti 8000 posti di ruolo dal 2008, e l'università di qualità è in difficoltà
...).
3.- Perchè il nuovo meccanismo non può funzionare ? A mio
avviso, i motivi sono:
a) non ci sarà nessun professore ordinario disponibile a fare domanda per fare un
lavoro faticosissimo, con l'aggravante di rischiare la propria reputazione (l'ANVUR
potrebbe bocciarlo) e senza un tornaconto morale diretto (non c'è da dare un posto
ad un allievo);
b) è illegittimo, costituzionalmente sotto il profilo della libertà di scienza e
coscienza nello svolgimento del compito di giudice di merito, che un commissario (una
volta nominato) sia vincolato a stare al giudizio di un editore o di un direttore di
rivista (in Italia spesso senza le strutture interne di validazione e di controllo di
molte riviste straniere, come è invece dove l'impact factor è nato e consolidato dopo
anni di esperienza).
Più seccamente: la collocazione editoriale è come la bottiglia rispetto al vino,
e mai un contadino preferirebbe il vino in base all'involucro. Peggio, è infondato che il
numero delle pubblicazioni sia, a priori, più significativo della qualità. Perchè uno
che abbia un numero di pubblicazioni minore della mediana non può essere
abilitato ?
E' probabile, dunque, che ci saranno ricorsi, e tutto sarà rimesso in discussione.
Mancava solo la mediana ... |
Nota di Giulio
Ghetti, Aspetto giuridico dell'impact factor
Circa la censura della Sentenza del TAR Campania al cd. impact factor (si
vegga sotto il testo), va osservato che questo metodo è nato ed è stato perfezionato nel
mondo anglosassone, in un contesto del tutto diverso dal nostro. Da noi oggi viene
introdotto come principale criterio di valutazione senza che nelle riviste e nelle collane
di libri scientifici italiani siano diffuse e consolidate le pratiche che sole possono
garantire la validità dellImpact Factor come criterio di valutazione al
quale fare riferimento (intendiamo le commissioni di esperti che effettuano la peer
review per consentire la pubblicazione dei lavori scientifici) è dunque di per sé
stesso non è idoneo a validare la qualità scientifica delle pubblicazioni. Qualche
dubbio deve averlo avuto anche il nostro legislatore quando ha esentato dagli indicatori
bibliometrici ben 5 aree scientifiche su 7, e di tutta importanza (scienze giuridiche,
scienze economiche,...); del resto, mentre per larea medica lo specifico documento
di lavoro del Consiglio Universitario Nazionale su Indicatori di attività scientifica e
di ricerca (approvato nelladunanza del 16-18 dicembre 2008, spedito al Ministro il
24 dicembre 2008 prot. n. 2447 e che indica alle commissioni di concorso di questa area la
necessità di attenersi allIF nelle valutazioni) ha dato luogo a molteplici
applicazioni distorte che hanno portato ad un ampio contenzioso: e su questo è
intervenuta la giurisprudenza amministrativa che ha svalutato tanto questo criterio da
addirittura ribaltarlo affermando che "il citato metodo non è idoneo a
rivelare la qualità scientifica delle pubblicazioni "(rinvio al seguito della la
sentenza, più sopra).
Con il che è a tutti evidente ma non pare lo sia per il MIUR quale sorte
avrà utilizzare come principale criterio di valutazione quello dellIF.
TAR Campania, Sentenza N.
02502/2012 REG.PROV.COLL. , N. 06368/2010 REG.RIC. depositata il 28/05/2012)
"Circa la censura riferita al cd. impact factor, va osservato
che il citato metodo non è idoneo a rivelare la qualità scientifica delle pubblicazioni,
perché rappresenta un criterio di giudizio sulla qualità complessiva della rivista più
che sulloriginalità scientifica dei singoli articoli che in essa vengono raccolti:
invero, lavori pubblicati su riviste ad alto fattore di impatto possono risultare non
particolarmente originali e condurre ad un giudizio sulla maturità scientifica dei
candidati che non è coincidente con il punteggio ottenuto in sede di impact factor.
In altri termini, un lavoro, solo perché pubblicato su una rivista scientifica molto
diffusa, avrà un elevato impact factor, a prescindere dalla sua qualità
intrinseca. Ne discende, come del resto la giurisprudenza ha già avuto modo di rilevare
(cfr. Consiglio di Stato, Sezione VI, 4 giugno 2010 n.3561; 28 gennaio 2009 n.487; T.A.R.
Lazio, Roma, Sezione III, 6 maggio 2008 n.3706), che l'impact factor rappresenta
soltanto uno dei criteri di valutazione, ma non certo l'unico o il principale al quale la
commissione debba attenersi." |
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La poesia
di Sergio Agrifoglio
Basta col marchingegno
del mutuo leccantismo;
è solo un meccanismo
che maltratta lingegno,
che esalta la furbizia,
lastuzia, la malizia
dello scambio di nota
per salire di quota.
Mi cita, dunque esisto!
Lo ricambio: lo incisto
lo promuovo impattato
E quel saggio ben fatto?
Scusa, mero distratto.
Il sistema è copiato?
Ed il saggio citato
è solo ben plagiato
(e non virgolettato?)
Dunque, che sia premiato,
ed anzi doppiamente:
certo è più intelligente
chi ricicla il pensato.
E assai male adattato?
Sia due volte elogiato!
Ah, la mafia di Stato!
Ogni caro collega
ne verrà avvantaggiato,
e come un pesce lesso
conciato in bella vita
fa figura lo stesso
anche se surgelato,
così anche il più fesso
sposato alla rivista
dove essere adagiato
dove sarà citato
il suo capolavoro
(testicolo gonfiato
anche perché aiutato
dal tocco dellamico
iperspecializzato)
sarà dunque cooptato
e coperto dalloro.Sergio
Agrifoglio
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GUIDA
INTERPRETATIVA DEL NUOVO REGOLAMENTO
I.- Il Regolamento reca i criteri e parametri per la valutazione
dei candidati ai fini dellattribuzione dellabilitazione scientifica nazionale
per laccesso alla prima e alla seconda fascia dei professori universitari, e le
modalità di accertamento dei requisiti di qualita dei candidati-Commissari per
essere sorteggiabili per formare le commissioni giudicatrici.
Tuttavia, circa gli indicatori della attività scientifica, qualora la commissione intenda
discostarsi dai principi del Regolamento, è tenuta a darne motivazione preventivamente, e
nel giudizio finale.
II - . Per labilitazione a professore di prima fascia, la Commissione accerta la
piena maturità scientifica dei candidati, in base alle tematiche e risultati scientifici
e alla capacità di dirigere un gruppo di ricerca.
1. Nella valutazione delle pubblicazioni la commissione si attiene ai seguenti parametri:
a) numero e tipo delle pubblicazioni (risalenti fino a 10 anni prima, con particolare
riferimento ai cinque anni consecutivi precedenti la data di pubblicazione del decreto di
indizione dellesame di abilitazione);
b) impatto delle pubblicazioni all'interno del settore concorsuale.
2. Nella valutazione dei titoli, la commissione si attiene ai seguenti parametri relativi
al settore concorsuale:
a) impatto della produzione scientifica complessiva
b) responsabilità scientifica per progetti di ricerca internazionali e nazionali, ammessi
al finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari;
c) direzione di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto
prestigio;
d) partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e
trattati di riconosciuto prestigio;
e) attribuzione di incarichi di insegnamento o di ricerca (fellowship) ufficiale presso
atenei e istituti di ricerca, esteri e internazionali, di alta qualificazione;
f) direzione di enti o istituti di ricerca di alta qualificazione internazionale;
g) partecipazione ad accademie aventi prestigio nel settore;
h) conseguimento di premi e riconoscimenti per l'attività scientifica;
i) nei settori concorsuali in cui è appropriato, risultati ottenuti nel trasferimento
tecnologico in termini di partecipazione alla creazione di nuove imprese (spin off),
sviluppo, impiego e commercializzazione di brevetti;
l) possesso di altri titoli, predeterminati dalla commissione, con le modalità di cui
all'articolo 3, comma 3, che contribuiscano a una migliore definizione del profilo
scientifico del candidato.
3. Per la misurazione dell'impatto della produzione scientifica, si
applicano gli indicatori bibliometrici:
a) ai settori concorsuali afferenti alle aree disciplinari 1-9, ad eccezione dei settori
concorsuali 08/C1: Design e progettazione tecnologica dell'architettura, 08/D1:
Progettazione architettonica, 08/E1: Disegno, 08/E2: Restauro e storia dell'architettura,
08/F1: Pianificazione e progettazione urbanistica e territoriale;
b) ai settori concorsuali del macrosettore 11/E: Psicologia.
La commissione utilizza gli indicatori bibliometrici, attenendosi al principio
secondo cui l'abilitazione può essere attribuita esclusivamente ai candidati:
a) che sono stati giudicati positivamente;
b) i cui indicatori superiori alla mediana in almeno due indicatori, ossia numero di
articoli, numero citazioni, indice Hirsh. NdR).
- invece, per i settori concorsuali afferenti alle aree da 10 a 14, la commissione
utilizza gli indicatori non bibliometrici, attenendosi al principio secondo cui
l'abilitazione può essere attribuita esclusivamente ai candidati i cui indicatori sono
superiori alla mediana in almeno uno degli indicatori, vale dire libri e riviste distinte
per classi A, B,
.
Il numero massimo delle pubblicazioni che ciascun candidato può presentare è 18 o 20, a
seconda dei settori..
III.- Per labilitazione a professore di seconda, la Commissione accerta la maturità
scientifica dei candidati, in base alle tematiche e risultati scientifici e alla capacità
di dirigere un gruppo di ricerca, grosso seguendo i criteri di valutazione delle
pubblicazioni, riassunti piu sopra per la prima fascia, salvo per differenze,
nominalmente poco distinguibili (si rinvia al testo originale.
Di rilievo è che il numero massimo delle pubblicazioni che ciascun candidato può
presentare è 12 o 14, a seconda dei settori..
IV- Le Commissioni giudicatrici sono fatte per sorteggio, dentro una lista.
Per far parte della lista, un professore ordinario deve fare domanda (secondo un
determinato modulo ministeriale) ed avere i requisiti, vale dire essere in possesso di una
qualificazione scientifica coerente con i criteri e i parametri stabiliti dal presente
regolamento (e dunque, come i candidati abilitabili, avere indicatori di numero superiori
alla mediana, in almeno due tipi di indicatori
) degli ultimi dieci anni, con
particolare riferimento agli ultimi cinque anni; avere titoli del settore
concorsuale di appartenenza, e reso pubblico il proprio curriculum sul sito del Ministero.
Se l'ANVUR reputa che non risulti attestato il rispetto dei requisiti di legge, il Miur
comunica all'interessato entro dieci giorni i motivi che ostano all'accoglimento della
domanda. L'interessato può presentare le proprie osservazioni. Infine, l'ANVUR decide
entro dieci giorni. |
|
Università di Bologna. Cda approva aumenti contributi studenteschi
.
|
.
Immagine dello "Studio" medievale |
I contributi studenteschi per il 2012/2013
(Nota: non trovato il parere del Consiglio studentesco, nella delibera
pubblicata)
Anche l'elenco completo dei corsi di laurea per il 2012-13
Clicca su: unibo-lauree
|
Il testo della
delibera approvata
IMPORTO CONTRIBUZIONI STUDENTESCHE A.A. 2012/2013.
STRUTTURA PROPONENTE: Area Didattica e Servizi agli Studenti - Settore Informatico, Unità
di Processo Gestione Carriera degli Studenti, Settore Formazione Post-Laurea, sentita
l'AREA della Sanità per le competenze relative alle Scuole di Specializzazione mediche'
FINALITA'/SCOPO:
Definire l'importo della quota annuale di contribuzione dei
corsi di laurea, di laurea specialistica e magistrale anche a ciclo unico, delle Scuole di
Specializzazione mediche e non mediche nonché gli importi delle indennità e dei
contributi diversi, per l'anno accademico 2012/2013.
La disciplina della quota di contribuzione relativa a Master e Corsi di Alta formazione,
è oggetto di distinti riferimenti.
PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO:
D.M. del 29 marzo 2012, che determina l'aumento della tassa ministeriale per il 2012 pari
all' 1,5%; la tassa ammonta pertanto a 192,57 Euro. D.M. 270/04 e D.M. 509/99 riforma dei
corsi di studio; Art. 26 del Regolamento Didattico di Ateneo; D.'M'.544 del 31.10.2007
(studenti iscritti part-time impegnati in attività lavorative).
Quota annuale di contribuzione per i Corsi di Studio attivati nell'anno accademico
2012/2013 (Corsi di laurea, Corsi di laurea specialistica/magistrale anche a ciclo unico,
Corsi di laurea di ordinamento previgente al DM 509/99, Scuole di Specializzazione mediche
e non mediche).
Gli uffici avanzano le seguenti proposte:
- Aumento del contributo in misura conforme a quanto stabilito dal citato DM 29 marzo 2012
per la tassa ministeriale, ovvero del 1,5 %.
Conferma di quanto deliberato dal C'd'A del 29'6' 2010:
- Importi di prima rata in 600 per i Corsi di laurea, e 910 per i
Corsi di laurea specialistica e magistrale, anche a ciclo unico.
- Per l'a.a. 2012/2013 gli uffici propongono, a conferma di quanto stabilito dal Consiglio
di Amministrazione nella seduta del 7 giugno 2011 per l'anno accademico 2011/12, le
seguenti soluzioni di pagamento:
- pagamento in un'unica soluzione dell'intero ammontare della quota annuale di
contribuzione (cosiddetta 'monorata'). In questo caso si conferma l'applicazione di
uno sconto pari a 100 sull'ammontare del contributo, al fine di incentivare il
ricorso a questa modalità di versamento;
- in alternativa: pagamento della quota annuale di contribuzione in più rate, secondo la
suddivisione in tre rate approvata per lo scorso anno accademico.
L'impianto proposto per il pagamento in più rate risulta dunque il seguente:
- per gli iscritti e immatricolati a tutti i corsi di studio di ogni ordinamento, eccetto
gli immatricolati ai corsi di laurea magistrale: pagamento in 3 rate con scadenze 1
ottobre, 20 dicembre, 15 maggio con recupero dei costi pari a 4 per ognuna;
- per gli immatricolati ai corsi di laurea magistrale (corsi di studio ex DM 270/04 di
durata biennale):
- pagamento in 3 rate con scadenze 30 novembre, 20 dicembre, 15 maggio con recupero
dei costi pari a 4 per ognuna. Gli importi delle rate saranno arrotondati
matematicamente, al fine di evitare importi con decimali.
Le scadenze per le immatricolazioni ai corsi a numero programmato sono,
come di consueto, regolate dai rispettivi bandi di ammissione.
Per le Scuole di Specializzazione, è confermato l'attuale sistema in due
rate, con recupero costi di 4 per ognuna.
- Solo per i corsi di studio di I e II ciclo, Ciclo Unico e ordinamenti previgenti al DM
509/99, conferma delle more progressive, come stabilite per l'anno accademico 2011/12, con
applicazione degli stessi importi e delle stesse scadenze relativamente a ogni rata,
inclusa la cd 'monorata', ovvero: 50 per i primi sette giorni di ritardo, 100
dall'ottavo giorno di ritardo in poi; ciò al fine di ridurre il fenomeno dei
pagamenti tardivi e incentivare il più possibile il regolare versamento delle rate.
Non verranno assoggettate all'indennità di mora le domande di immatricolazione
pervenute o consegnate oltre il 1° ottobre ed entro il 29 ottobre, in caso di
prenotazione e pagamento della rata di immatricolazione nei termini (entro 1° ottobre),
al fine di consentire una più snella organizzazione dei Centri di accoglienza
AlmaWelcome!
Non verranno altresì assoggettate all'indennità di mora gli studenti che,
presentando domanda di ricognizione nei termini prescritti dall'art. 16 comma 2 del
Regolamento Studenti, verseranno la prima rata di iscrizione al nuovo anno oltre la
scadenza ordinaria del 1° ottobre.
Si ricorda infatti che l'art. 16 comma 2 citato dispone che "il
pagamento delle tasse di ricognizione in luogo dell'intera quota annuale è dovuto per le
domande presentate a decorrere dal 1° novembre dell'a.a. successivo'' .
Per tutti gli altri pagamenti (cd "indennità e contributi
diversi") gli importi delle more restano di 30 per i primi sette giorni di
ritardo, 60 dall'ottavo giorno di ritardo in poi.
Nota: non trovato nella delibera pubblicata il parere
del Consiglio Studentesco |
LEGGE GELMINI: SEMPRE IN ALTO MARE IL DECRETO ATTUATIVO PER
LA FORMAZIONE DELLE COMMISSIONI
(Ultima notizia: "Il Decreto è pronto per la pubblicazione, e si trova alla
Presidenza del Consiglio per il nulla osta") |
Continua inascoltato il
"grido di dolore", che viene dalle università di ogni parte d'Italia, anche
innescando un brutto corpo a corpo tra Ricercatori più o meno "anziani" e
Ricercatori "giovani" |
Francesco Profumo,
ministro università
|
Marco Merafina, IL PIANO STRAORDINARIO DI
RECLUTAMENTO
È UNA SOLUZIONE ALLA QUESTIONE DEI RICERCATORI ?
Proponiamo una attenta lettura della relazione del Presidente del CNRU - Coordinamento
Nazionale Ricercatori Universitari a tempo indeterminato, pronunciato recentemene a Torino
Più che i dubbi sul Piano, va colta la sua descrizione, dal
vivo, della situazione dei Ricercarori.
Frattanto si resta attoniti per la contraddizione tra le dichiarazioni del Ministro
Profumo,
a favore della riforma Gelmini, e la sua disinvoltura nel non trovare i conseguenti
finanziamenti.
|
Nota. Il Piano straordinario dispone il
finanziamento della chiamata di soggetti con l'idoneità a prof. Associato (ex-lege
210/1998), mai chiamati a coprire il posto, per mancanza di finanziamenti.
Il piano destina 181 milioni per gli anni 2011-12-13. Tenuto conto che
un professore associato di prima nomina costa 43'000 all'anno, è resa possibile la
chiamata di 4.200 idonei, verosimilmente Ricercatori a tempo indeterminato (totale in
servizio: 25.000 nel 2010).
A quanti si sono stracciati le vesti in Senato (il 29 luglio 2010, durante la
discussione dell'allora disegno di legge Gelmini e con varie leggi che già avevano
bloccato le assunzioni) contro i professori che avrebbero ecceduto nelle assunzioni oltre
il bisogno, e invocato assunzioni in base al merito, ricordo:
a) che nel 2010 gli Atenei, per soddisfare le esigenze minime di insegnamento hanno
dovuto assumere 32.341 (Fonte: Miur, Ufficio di Statistica) professori a contratto (vale
dire persone pagate "4 lire), e non garantite per qualità (perchè non filtrate da
un concorso);
b) che la premiazione in base al merito ha un senso se i Ricercatori sono
sottoposti a valutazione, gradualmente, mediante concorso, e se anche i posti vuoti di
prof. Ordinario sono coperti ( numero 3.748 posti dimissioni nel 2008-2011, rimasti
scoperti, Fonte CINECA) ;
c) che se i posti a concorso sono 4.200, ma gli aspiranti (già in ruolo come
ricercatori) sono 25.000, non si vede come venga premiato il merito, in generale.
Sul Ministro Profumo. A ridosso della sua nomina a
Ministro, risulta che la prof.ssa V. Aprea (Presidente della Commissione Cultura della
Camera) si è sperticata nel proclamare che "Nel caso della riforma
dell'Università, ... il prof. Profumo ne è stato uno dei promotori e che da rettore del
Politecnico di Torino, ... è sempre stato consultato in merito al suo impianto, di cui ha
contributo fattivamente a impostare i principi".
Ho omesso di riprendere quel proclama dell'Aprea, perchè lo ritenevo una mera
strumentalizzazione pro domo sua.
Ma adesso che ho visto abbastanza, mi chiaro che il disegno del Ministro va
(come il predecessore) dritto al segno di persistere nel demolire l'università pubblica.
Il mese scorso, passando per Pisa, sono venuto a conoscenza che la locale università deve
chiudere i laboratori chimici alle ore 17, per mancanza di fondi per pagare
l'elettricità. Dunque nelle università italiana sono venuti a mancare i soldi non solo
per i professori, ma anche il minimo per fare la ricerca sperimentale.
Non mi imbarco qui su una discussione sulle possibilità di rifinanziamento
dell'università italiana, in quanto lo Stato Italiano ha un budget totale pari al 50% del
PIL. Inoltre, volendo, si potrebbe anche attingere non poco dal settore privato, con
opportuno nuovo sistema di finanziamento.
Pensavo che Profumo, che non è solo un professore universitario, ma anche un
ingegnere, avrebbe gonfiato i muscoli per mostrare le sue capacità inventive per trovare
i soldi per il rilancio dell'università (si pensi al patrimonio scientifico andato
perduto in questi anni, perchè i "maestri" dimissionati non l'hanno potuto
consegnare ai successori giovani, perchè non reclutati in tempo e passati al privato, in
Italia e all'estero.
Pare un Ministro pauroso di prendere il toro per le corna. Ma pauroso di cosa
? Della Confindustria ? Si è anche costretti a prendere atto che non riesce neppure
ad accelerare i decreti attuativi. Al momento della nomina c'era già in arrivo il Testo
per la formazione delle Commissioni giudicatrici, e si sta ancora aspettando.
Ma poi, ha trovato i soldi per il seguito ? Abilitazioni, ecc. ?
N. LUCIANI |
|
Marco Merafina,
Il piano straordinario di reclutamento è una soluzione alla questione dei ricercatori ?
(Convegno: CO.S.A.U. "Il futuro dell'Università pubblica italiana e il
ruolo del sindacalismo autonomo della docenza" , Torino, 17 marzo 2012 ) Il piano straordinario di reclutamento dei
professori associati nasce da un'iniziativa "in itinere" durante la discussione
finale della Legge 240 avvenuta alla Camera dei Deputati nel dicembre del 2010, in
risposta all'ondata di protesta dei varie componenti universitarie contro la legge che
proprio in quei giorni aveva raggiunto il suo apice.
Fin da subito il CNRU denunciò l'assoluta insufficienza del provvedimento
che nasceva come il goffo tentativo di arginare la protesta dei ricercatori, esclusi da
ogni reale possibilità di avanzamento di carriera.
Occorre rilevare che la protesta aveva come bersaglio tutta la legge e non
solo la questione non affrontata dei ricercatori così come la denuncia del CNRU non
riguardava solo l'insufficienza finanziaria ma la logica del provvedimento stesso, che
nulla aveva del carattere di straordinarietà con cui era stato annunciato.
L'atteggiamento dell'attuale Ministro ha confermato queste nostre
perplessità, vista la volontà di depotenziare il provvedimento utilizzando le già
esigue risorse in altro modo e tradendo così lo spirito del provvedimento stesso,
trasformandolo in tutta evidenza in una colossale presa in giro che non
otterrà in alcun modo l'effetto che molti ricercatori speravano.
Il piano era già largamente insufficiente anche perché concepito come una
normale tornata concorsuale, spalmata su più anni, che avesse come obiettivo quello di
reclutare solo una piccola parte dei ricercatori e non come quello che avrebbe dovuto
essere, cioè un provvedimento realmente straordinario che restituisse ai ricercatori la
possibilità di tornare a far parte di quel corpo docente da cui erano stati estromessi
con la Legge 240.
Questa estromissione dei ricercatori a tempo indeterminato dal ruolo della
docenza è stata il colpo finale inferto a una categoria rimasta per più di trent'anni
senza uno stato giuridico e a cui una serie di leggi aveva attribuito la possibilità di
assumere facoltativamente compiti di docenza che si sono trasformati nel tempo, e nel
chiuso delle singole facoltà, in doveri ineludibili .
La necessità di recuperare i ricercatori attivi nell'ambito della ricerca e
della didattica nel ruolo docente, in un quadro di obiettivo arretramento generale del
sistema universitario, potrebbe essere intesa come una battaglia di retroguardia.
Noi crediamo invece che arrivare a una soluzione che porti almeno i due
terzi dei ricercatori nel ruolo dei professori di seconda fascia possa essere di
giovamento per tutto il sistema, rimuovendo quel clima pesante di lotta tra componenti
universitarie all'interno degli atenei che da strisciante si sta manifestando in modo
sempre più palese.
Le obiezioni a questa operazione posso venire da due direzioni opposte:
- gli attuali professori associati potrebbero pensare a un'eccessiva
saturazione di docenti nel ruolo di professore associato e quindi sarà necessario che una
parte consistente di professori associati abbia la possibilità diventare professore
ordinario;
- i più giovani e i precari potrebbero pensare che, in questo modo, le
possibilità di ingresso nel sistema universitario sarebbero notevolmente diminuite, ma
bisogna pensare che i ricercatori, cui verrebbe riconosciuto il merito della loro
attività, continuerebbero a fare la didattica che facevano prima, ma da professori
associati, senza togliere spazio a nessuno, ma ci sarà bisogno che le poche risorse
previste siano dirottate verso il vero reclutamento, quello dei giovani. Proprio per
queste ragioni il piano di reclutamento straordinario non ha efficacia e va sostituito con
un provvedimento che segua una logica diversa. Così per come è |
Anche
una lettera al Ministro, rimasta senza risposta
Lettera Aperta al Ministro dell'Istruzione, l'Universita' e la Ricerca
Prof. Francesco Profumo
22 feb 2012
Oggetto: riconoscimento economico e ricostruzione di carriera
dei ricercatori appena confermati.
Signor Ministro,
in data 9 giugno 2011 il Sottosegretario di Stato per il Lavoro e per le
Politiche Sociali ha chiarito che i passaggi da ricercatore o professore associato non
confermato a confermato e da professore straordinario a ordinario devono essere intesi non
come avanzamento di carriera ma, piu' correttamente come atti di conferma del suddetto
personale nel ruolo gia' acquisito e che, non trattandosi di adeguamenti stipendiali
automatici, non trova applicazione in questo caso la sospensione degli scatti di cui
all'art. 9, comma 21, del DL 78/2010, con conseguente efficacia sia a fini economici che
giuridici.
Tutto cio' e' stato ribadito il 15 settembre 2011 dal Sottosegretario di
Stato per l'Istruzione, l'Universita' e la Ricerca e, successivamente, il 1 dicembre 2011,
anche il Sottosegretario di Stato per l'Istruzione, l'Universita' e la Ricerca del Governo
Monti ha confermato tale intendimento.
Purtroppo, nonostante quanto appena esposto, sembra che il diritto
all'adeguamento stipendiale dei ricercatori confermati, sancito e ribadito piu' volte,
venga ancora disatteso dalle amministrazioni di un numero rilevante atenei.
Le legge chiarisce che il riconoscimento giuridico ed economico della
ricostruzione delle carriere non e' soggetto al blocco del DL 78/2010. E questa non e'
un'interpretazione, ma un pronunciamento assolutamente esplicito e inequivocabile. Perche'
allora e' costantemente disattesa la sua applicazione da parte delle amministrazioni degli
atenei, con giustificazioni che suonano ridicole come la necessita' di una legge che
attivi la legge oppure con azioni parziali come il riconoscimento giuridico della conferma
ai soli fini della progressione senza il riconoscimento del diritto all'adeguamento
economico?
Alcuni atenei, ma non tutti, stanno riconoscendo l'adeguamento stipendiale
previsto per i ricercatori non confermati al compimento del primo anno di effettivo
servizio, tuttavia si continua a soprassedere al riconoscimento dei servizi pregressi e
quindi all'adeguamento economico inerente il compimento del triennio.
Noi crediamo che in un momento di crisi come quello che sta attraversando il
nostro Paese sia ancor piu' necessario e indispensabile provvedere a tale adeguamento
economico, che peraltro si riferisce a retribuzioni gia' eccessivamente basse se
confrontate con la gran parte dei Paesi europei economicamente piu' sviluppati.
Le chiediamo quindi, Signor Ministro, di operare affinche' tale
"vulnus" venga al piu' presto sanato e sia quindi ripristinato quello stato di
diritto in questo caso violato a danno di una componente universitaria giovane e tra le
meno protette.
Annalisa
Monaco e Marco Merafina
Coordinamento Nazionale Ricercatori Universitari |
stato concepito il piano, non più del
10% dei ricercatori vedrà riconosciuto il proprio merito, mentre la stragrande
maggioranza di essi rischierà di rimanere nel proprio ruolo e senza prospettive fino
all'età della pensione, e resteranno irrisolti tutti gli altri problemi legati al
reclutamento dei giovani.
Come se ciò non bastasse, e seguendo la solita logica delle scorciatoie
utili a qualcuno, il ministro ha emanato un provvedimento alla fine dell'anno 2011 che ha
ulteriormente depotenziato il piano straordinario e, adducendo come scusa i colpevoli
ritardi nell'avvio delle procedure di abilitazione, ha proposto di utilizzare in altro
modo la prima quota di finanziamento del piano, quella del 2011. I 13 milioni, equivalenti
a 78 milioni su base annua consolidata, verranno così utilizzati per coprire le idoneità
pregresse, per il trasferimento di docenti che in molti casi sono già professori
associati e per l'assunzione di vincitori di Grant europei. In tal modo la già
esigua quota di ricercatori che avranno la possibilità di essere promossi sarà ridotta
ulteriormente.
Con tale atteggiamento, si dimostra come il ministro, favorevole all'impianto
della Legge 240 che, tra l'altro, mette definitivamente a esaurimento tutti i ricercatori
a tempo indeterminato e getta le premesse per ampliare enormemente la percentuale di
precariato universitario, sia invece sostanzialmente contrario a un piano di reclutamento
di natura straordinaria, ancorché insufficiente, e cerchi di farlo fallire.
E c'è inoltre il rischio concreto che ulteriori ritardi nella partenza
delle procedure di abilitazione possano portare alla perdita anche della seconda quota di
finanziamenti che ammonta a 90 milioni su base annua.
L'unica via d'uscita in queste condizioni è cambiare totalmente la logica
e avviare una reale valutazione del merito sganciandola dalle difficoltà finanziarie
degli atenei di appartenenza per poter dirottare le poche risorse verso il
reclutamento dei giovani e per risolvere il problema del precariato diffuso.
La mancanza di adeguati finanziamenti del sistema universitario con la
conseguente difficoltà degli atenei a predisporre una normale programmazione del
personale in sede di bilancio, non rende infatti possibile, nemmeno a fronte del previsto
massiccio turn over di molti docenti, qualunque piano realistico che tenda a recuperare
nel ruolo docente gli attuali ricercatori di ruolo a tempo indeterminato tramite
l'organizzazione di tornate concorsuali.
Lo stesso piano straordinario, lo ribadiamo, dimostra, cifre alla mano, la
totale inadeguatezza nei confronti di un problema che sta diventando di anno in anno di
sempre più difficile soluzione.
Del resto la mancanza di norme transitorie per gli attuali ricercatori di
ruolo, tagliati fuori dallo schema di carriera universitaria disegnato dalla Legge 240,
rende nei fatti incerto il loro destino soprattutto nella prospettiva di inquadramento dei
futuri ricercatori a tempo determinato direttamente nella seconda fascia docente. E anche
questa prospettiva, auspicabile per i più giovani, non sembra di facile realizzazione,
stante la bassissima percentuale di contratti che consentano tale passaggio, segno della
totale sfiducia degli atenei nella possibilità di finanziare realmente una "tenure
track" per questa figura introdotta dalla Legge 240.
In ogni caso non possono essere risolutive misure, come il piano
straordinario - almeno per come il ministro lo sta trasformando - che eludono il problema
spingendo semplicemente gli attuali 24 mila ricercatori verso un conflitto contro nuove
figure per l'ottenimento di una posizione in quel ruolo docente che peraltro hanno già
nei fatti ampiamente coperto in questi ultimi anni.
Su questa questione, lo ripetiamo, abbiamo la convinzione che debba essere
predisposto uno specifico intervento che garantisca realisticamente alla maggior parte dei
ricercatori attuali la possibilità di un inquadramento nel ruolo dei professori
universitari, continuando a esercitare quelle funzioni che hanno permesso a tutto il
sistema di mantenere qualitativamente e quantitativamente l'attuale offerta formativa.
Tale provvedimento potrebbe anche assumere un profilo finanziario che non
incida sui bilanci degli atenei, almeno in questa fase, perché le difficili
condizioni economiche dei singoli atenei non devono costituire motivo di impedimento a
consentire ai ricercatori di essere valutati secondo i propri meriti scientifici e
didattici e quindi progredire nella carriera. Non è infatti accettabile che le
probabilità di avanzamento di carriera, invece di essere legate esclusivamente al merito
di ciascun docente, debbano essere fortemente ridotte per motivi economici.
Se così fosse, si certificherebbe un'ingiustificata immaturità
professionale della maggioranza dei ricercatori attuali, impossibilitati a progredire per
mancanza di risorse e quindi mortificati e demotivati. I risparmi ottenuti attraverso un
provvedimento a bassissimo impatto finanziario, che risolverebbe il problema dello stato
giuridico dei ricercatori pur nel mantenimento dello schema di due fasce docenti ormai
definitivamente sancito dalle Legge 240, porterebbero inoltre reali benefici alle
possibilità di inquadramento in ruolo dei più giovani senza che debbano a soffrire di
una eventuale saturazione delle posizioni da parte dei ricercatori attuali.
Un provvedimento di questo tipo, accompagnato da medesime misure a
favore dei professori associati, sarebbe doveroso, necessario e improcrastinabile, tenuto
conto che i ricercatori nella stragrande maggioranza e in quasi tutte le facoltà tengono
da anni corsi di primaria importanza, fanno parte dei requisiti minimi che giustificano
l'esistenza di un corso di laurea e forniscono competenze importanti per il curriculum di
un corso di studi.
Sarebbe inoltre iniquo continuare a considerare i ricercatori utili per la
didattica senza riconoscerne il ruolo, considerandoli docenti nella definizione dei loro
doveri e non docenti nella definizione dei loro diritti, come purtroppo sta già accadendo
a molte figure precarie di recente introduzione.
Proprio per queste ragioni pur sostenendo con forza la richiesta di maggiori finanziamenti
all'Università pubblica affinché essa possa assolvere i suoi compiti istituzionali,
riteniamo che nello stato attuale di congiuntura finanziaria le eventuali risorse debbano
essere impiegate principalmente per risanare i bilanci degli atenei, rilanciare la
politica dei servizi agli studenti, risolvere il problema del precariato e
dell'inserimento dei giovani. Avanzare in questa fase richieste di finanziamento a favore
delle progressioni di carriera dei ricercatori non crediamo sia prioritario e anzi
limiterebbe le poche risorse disponibili derivanti in misura principale dal turn over,
pregiudicando la possibilità di dare soluzione a problemi più urgenti.
La valutazione e il riconoscimento del merito dei ricercatori e dei
professori associati, infatti, può avvenire anche in assenza di risorse, con un atto
specifico che abbia le seguenti caratteristiche:
- dare una reale opportunità ad almeno due terzi degli attuali ricercatori
di essere inquadrati nella fascia dei professori associati e a una parte di professori
associati di essere inquadrati nel ruolo di professore ordinario;
- prevedere procedure diverse da quelle previste per i ricercatori a TD
secondo il principio della diversificazione delle procedure di reclutamento (ricercatori a
TD) da quelle di progressione di carriera (ricercatori e associati attuali);
- prevedere l'attribuzione di un'abilitazione nazionale basata su
requisiti oggettivi che tengano conto del lavoro svolto e cioè l'attività scientifica,
didattica, organizzativa e l'assistenza (per le discipline mediche), annullando così la
preponderante discrezionalità delle commissioni che ha caratterizzato i concorsi in
questi ultimi anni;
- prevedere l'inquadramento obbligatorio e immediato alla fascia superiore da parte
degli atenei di appartenenza per coloro che abbiano ottenuto l'abilitazione;
- essere sganciato dalle problematiche di tipo finanziario degli atenei,
secondo il principio che il merito non può essere valutato in relazione alle risorse
disponibili, ma deve essere un valore in sé: solo in questo modo si avrà la garanzia che
il numero di prese di servizio sia uguale a quello di coloro che hanno ottenuto
l'abilitazione;
- evitare di sottrarre risorse per non pregiudicare la possibilità di
finanziare l'inserimento dei giovani e dei precari;
- portare a un aumento significativo del numero dei professori associati in
modo da rimettere in moto la dinamica delle progressioni, anche nella fascia degli
ordinari, ormai da tempo bloccata per mancanza di risorse adeguate. Solo una proposta che
abbia le caratteristiche appena esposte, a nostro avviso, potrà nel breve termine
risolvere un problema che si trascina ormai da più di trent'anni.
Abbiamo ormai la consapevolezza che altre strade non risolveranno il
problema in termini complessivi o peggio, se non accolte o di fatto non praticate perché
troppo onerose, aggraveranno definitivamente le già pessime prospettive di carriera dei
docenti universitari e ridurranno drasticamente, per la mancanza di risorse, le già
esigue possibilità di inserimento dei più giovani e di quanti lavorano in condizioni di
precariato all'interno dell'Università. Marco Merafina |
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Gazzetta Ufficiale N. 12 del 16 Gennaio 2012
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 settembre 2011 , n. 222
Regolamento concernente il conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale
per l'accesso
al ruolo dei professori universitari, a norma dell'articolo 16 della legge 30 dicembre
2010, n. 240.
Art. 1 - Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende:
a) per Ministro e Ministero, il Ministro e il Ministero dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca;
b) per legge, la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni;
c) per fascia o fasce, le fasce dei professori ordinari e dei professori associati di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive
modificazioni;
d) per abilitazione, l'abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 16, comma 1,
della legge;
e) per settori concorsuali, macrosettori concorsuali e settori scientifico-disciplinari, i
settori concorsuali, i macrosettori concorsuali e i settori scientifico-disciplinari di
cui all'articolo 15, comma 1, della legge;
f) per area disciplinare, l'area disciplinare di cui all'articolo 16, comma 3, lettera b),
determinata ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 16 gennaio 2006, n.
18, di riordino del Consiglio universitario nazionale;
g) per commissione, la commissione nazionale di cui all'articolo 16, comma 3, lettera f),
della legge;
h) per CUN, il Consiglio universitario nazionale;
i) per CRUI, la Conferenza dei rettori delle universita' italiane;
l) per ANVUR, l'Agenzia nazionale per la valutazione del sistema universitario e della
ricerca;
m) per CEPR, il Comitato di esperti per la politica della ricerca.
Art. 2 - Oggetto
1. Il presente regolamento disciplina le procedure per il conseguimento
dell'abilitazione attestante la qualificazione scientifica che costituisce requisito
necessario per l'accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori universitari.
Art. 3 - Abilitazione scientifica nazionale
1. Le procedure per il conseguimento dell'abilitazione sono indette inderogabilmente
con cadenza annuale con decreto del competente Direttore generale del Ministero, per
ciascun settore concorsuale e distintamente per la prima e la seconda fascia dei
professori universitari.
2. Il decreto di cui comma 1 e' adottato nel mese di ottobre di ogni anno e pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e dell'Unione europea, nonche' sui siti
del Ministero, dell'Unione europea e di tutte le universita' italiane. Il decreto
stabilisce le modalita' per la presentazione delle domande e della relativa
documentazione. Le domande sono presentate nel termine di trenta giorni dalla data di
pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale.
3. Ai fini della partecipazione ai procedimenti di chiamata di cui agli articoli 18 e 24,
commi 5 e 6, della legge, la durata dell'abilitazione e' di quattro anni dal suo
conseguimento.
4. Il mancato conseguimento dell'abilitazione preclude la partecipazione alle procedure di
abilitazione indette nel biennio successivo per il medesimo settore
concorsuale della medesima fascia ovvero della fascia superiore.
5. Le domande, corredate da titoli e pubblicazioni scientifiche e dal relativo
elenco, sono presentate al Ministero per via telematica con procedura validata dal
Comitato di cui all'articolo 7, comma 6. Nella redazione del predetto elenco il candidato
specifica quali sono le pubblicazioni soggette a copyright. L'elenco dei titoli e delle
pubblicazioni di ciascun candidato e' pubblicato nel sito del Ministero, dell'Unione
europea e dell'Universita' sede della procedura di abilitazione. La consultazione delle
pubblicazioni soggette a copyright, da parte dei commissari e degli esperti revisori di
cui all'articolo 8, comma 3, avviene nel rispetto della normativa vigente a tutela
dell'attivita' editoriale e del diritto d'autore.
Art. 4 - Criteri di valutazione
1. Il Ministro, con proprio decreto, sentiti il CUN,
l'ANVUR e il CEPR, definisce criteri e parametri differenziati per funzioni e per area
disciplinare, tenendo presente la specificita' delle aree, ai fini della valutazione dei
candidati di cui all'articolo 8, comma 4. Con lo stesso decreto puo' essere previsto un
numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato puo' presentare ai fini del
conseguimento dell'abilitazione, anche differenziato per fascia e per area disciplinare.
In ogni caso tale numero non puo' essere inferiore a dodici.
2. Ogni cinque anni si procede alla verifica dell'adeguatezza e congruita' dei criteri e
parametri di cui al comma 1, sentiti il CUN, l'ANVUR e il CEPR. La revisione o
l'adeguamento degli stessi e' disposta con decreto del Ministro anche tenendo conto dei
risultati della valutazione delle politiche di reclutamento di cui all'articolo 5, comma
5, della legge.
Art. 5 - Sedi delle procedure
1. Le procedure per il conseguimento dell'abilitazione si svolgono presso le
universita' individuate, mediante sorteggio effettuato, per ciascun settore concorsuale,
nell'ambito di una lista di quelle aventi strutture idonee ad ospitare la Commissione
di abilitazione e dotate delle necessarie risorse finanziarie. La lista e'
formata dal Ministero, su proposta della CRUI, e aggiornata ogni due anni. La sede
sorteggiata per ciascuna procedura e' indicata nel decreto di cui all'articolo 3, comma 1.
Il competente Direttore generale del Ministero, puo', su richiesta della Commissione e
compatibilmente con il rispetto dei tempi della procedura, disporre modifiche
sull'assegnazione della procedura alla sede.
2. Le universita' individuate ai sensi del comma 1 assicurano le strutture e il supporto
di segreteria per l'espletamento delle procedure, nei limiti delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
3. Per ciascuna procedura di abilitazione l'universita' nomina, ai sensi della legge 7
agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, un responsabile del procedimento che ne
assicura il regolare svolgimento nel rispetto della normativa vigente, ivi comprese le
forme di pubblicita' previste dal presente regolamento, relative alle fasi della procedura
successiva alla scelta della sede.
4. Gli oneri relativi al funzionamento di ciascuna commissione sono posti a carico
dell'ateneo ove si espleta la procedura per l'attribuzione dell'abilitazione. Di tali
oneri si tiene conto nella ripartizione del Fondo di finanziamento ordinario.
Art. 6 - Commissione nazionale per l'abilitazione alle funzioni di professore
universitario di prima e di seconda fascia
1. Per l'espletamento delle procedure di cui all'articolo 3, comma 1, con decreto
adottato ogni due anni dal competente Direttore generale del Ministero, nel mese di
maggio, e' avviato il procedimento preordinato alla formazione, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica e con oneri a carico delle disponibilita' di
bilancio degli atenei, di una commissione nazionale per ciascun settore concorsuale,
composta da cinque membri.
2. Con successivo decreto, il Direttore generale del Ministero costituisce
un'apposita lista composta per ciascun settore concorsuale dai nominativi dei professori
ordinari del settore concorsuale di riferimento, che hanno presentato domanda per esservi
inclusi. Quattro dei membri della commissione sono individuati mediante sorteggio
all'interno della lista medesima. Ai membri delle Commissioni non sono corrisposti
compensi, emolumenti ed indennita'.
3. Gli aspiranti commissari, entro trenta giorni dalla pubblicazione del
decreto di cui al comma 1, presentano esclusivamente tramite procedura telematica,
validata ai sensi dell'articolo 3, comma 5, la domanda al Ministero, attestando il
possesso della positiva valutazione di cui all'articolo 6, comma 7, della legge e
allegando il curriculum e la documentazione concernente la complessiva attivita'
scientifica svolta, con particolare riferimento all'ultimo quinquennio. Possono candidarsi
all'inserimento nella lista i professori ordinari di universita' italiane.
4. Gli aspiranti commissari devono rispettare criteri e parametri di qualificazione
scientifica, coerenti con quelli richiesti, ai sensi del decreto di cui all'articolo 4,
comma 1, ai candidati all'abilitazione per la prima fascia nel settore concorsuale per il
quale e' stata presentata domanda.
5. L'accertamento della qualificazione degli aspiranti commissari e' effettuata
dall'ANVUR per ciascuna area disciplinare, nell'ambito delle competenze di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, e nell'ambito delle
risorse previste a legislazione vigente. Il Ministero rende pubblico per via telematica il
curriculum di ciascun soggetto inserito nella lista.
6. Se il numero dei professori inseriti nella lista di cui al comma 2 e' inferiore a otto,
si provvede all'integrazione della stessa, fino a raggiungere il predetto numero, mediante
sorteggio degli altri aspiranti commissari appartenenti al medesimo macrosettore
concorsuale che, all'atto della presentazione della domanda ai sensi del comma 2, non
hanno manifestato l'indisponibilita' a fare parte di commissioni relative a settori
concorsuali diversi da quello indicato. Se il sorteggio effettuato ai sensi del
periodo precedente non consente comunque di raggiungere il numero di otto unita'
occorrente per la formazione della lista, la stessa e' integrata fino a
raggiungere il predetto numero mediante sorteggio dei professori ordinari appartenenti al
settore concorsuale, ovvero, se necessario, al macrosettore concorsuale, che non si sono
candidati. Non si procede al sorteggio quando il numero delle unita' disponibili
e' pari o inferiore a quello occorrente per formare la lista. I professori ordinari
inclusi nella lista ai sensi del secondo e terzo periodo devono possedere i
medesimi requisiti richiesti agli aspiranti commissari ai sensi del comma 3, e il medesimo
livello di qualificazione scientifica accertata ai sensi del comma 5. Il sorteggio dei
commissari e' quindi effettuato nell'ambito della lista cosi' integrata.
7. Il quinto commissario e' individuato mediante sorteggio all'interno di
un'apposita lista, predisposta dall'ANVUR, composta da almeno quattro studiosi od esperti
di livello pari a quello degli aspiranti commissari di cui al comma 2, in servizio presso
universita' di un Paese aderente all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo
economico (OCSE), diverso dall'Italia. Nella redazione della lista, l'ANVUR assicura il
rispetto delle condizioni di cui al comma 8, secondo periodo, e delle tabelle di
corrispondenza di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b), della legge. L'ANVUR assicura,
altresi', la coerenza del curriculum degli aspiranti commissari con i criteri e i
parametri di cui all'articolo 16, comma 3, lettera h), della legge e rende pubblico per
via telematica il curriculum di ciascun soggetto inserito nella lista. Ai commissari in
servizio all'estero individuati ai sensi del presente comma e' corrisposto un
compenso determinato con decreto di natura non regolamentare del Ministro, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il cui onere e' ricompreso tra
quelli relativi al funzionamento di ciascuna commissione ai sensi del comma 4
dell'articolo 5.
8. E' fatto divieto che di ciascuna commissione faccia parte piu' di un commissario in
servizio presso la medesima universita'. I commissari non possono fare parte
contemporaneamente di piu' di una commissione e, per tre anni dalla conclusione del
mandato, di commissioni per il conferimento dell'abilitazione relative a qualunque settore
concorsuale.
9. Il sorteggio nell'ambito dei componenti della lista di cui al comma 2 assicura per
quanto possibile la presenza, in ciascuna commissione, di almeno un componente per ciascun
settore scientifico-disciplinare, ricompreso nel settore concorsuale, al quale afferiscono
almeno trenta professori ordinari.
10. Per la formazione di ciascuna commissione, il competente Direttore generale del
Ministero definisce con decreto, anche avvalendosi di procedure informatizzate, l'elenco
dei soggetti inclusi nella lista di cui al comma 2, nel rispetto delle condizioni di cui
ai commi 3, 4, 5, 6, 8 e 9.
11. I commissari in servizio presso atenei italiani possono, a richiesta, essere
parzialmente esentati dalla ordinaria attivita' didattica, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica.
12. Le dimissioni da componente della commissione per sopravvenuti impedimenti devono
essere motivate. Le stesse hanno effetto a decorrere dall'adozione del decreto di
accettazione da parte del competente Direttore generale del Ministero.
13. La commissione di cui al comma 1 e' nominata con decreto del competente Direttore
generale del Ministero, nel mese di settembre, e resta in carica due anni.
14. I decreti di cui al presente articolo sono pubblicati sul sito del Ministero.
Art. 7 - Operazioni di sorteggio
1. Formata la lista secondo le modalita' di cui all'articolo 6, commi 2, 3, 4, 5 e
6, i componenti della commissione per l'abilitazione sono sorteggiati mediante lo
svolgimento delle seguenti operazioni:
a) collocazione in ordine alfabetico, per cognome e nome, di tutti i componenti della
lista;
b) attribuzione a ciascuno dei predetti componenti di un numero d'ordine; in caso di
omonimia l'ordine di priorita' e' definito mediante apposito sorteggio.
2. Al fine di assicurare il rispetto della condizione di cui all'articolo 6, comma 9, si
procede al sorteggio di un commissario per ciascuno dei settori scientifico-disciplinari,
ricompresi nel settore concorsuale, al quale afferiscono almeno trenta professori
ordinari. Nell'ipotesi in cui il numero dei predetti settori scientifico-disciplinari e'
inferiore a quattro, si procede all'integrazione del numero occorrente mediante sorteggio
tra i restanti componenti della lista. Nell'ipotesi in cui il numero dei settori
scientifico-disciplinari di cui al primo periodo e' superiore a quattro, si procede al
sorteggio di un componente della lista per ciascuno di essi e, successivamente, al
sorteggio di quattro commissari nell'ambito dei componenti cosi' sorteggiati.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al sorteggio dei componenti della
lista di cui all'articolo 6, comma 7.
4. I commissari sorteggiati ai sensi dei commi 1, 2 e 3 quali componenti di due o piu'
commissioni devono optare per una sola di esse entro dieci giorni dalla comunicazione per
via telematica da parte del Ministero dei risultati del sorteggio. Nel caso di mancato
esercizio dell'opzione nel termine di cui al primo periodo la commissione di appartenenza
e' individuata mediante sorteggio e si procede alla sostituzione del medesimo commissario
nell'altra o nelle altre commissioni.
5. In tutti i casi in cui occorre sostituire un commissario si procede ad un nuovo
sorteggio secondo le modalita' di cui al presente articolo. Sono fatti salvi gli atti
della commissione compiuti prima della sostituzione, ad eccezione di quelli che sono
espressione di un giudizio tecnico-discrezionale individuale del componente sostituito.
6. Il sorteggio avviene tramite procedure informatizzate, preventivamente validate da un Comitato
tecnico composto da non piu' di cinque membri, che opera a titolo gratuito ed e'
nominato con decreto del Ministro, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
7. Dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande di cui all'articolo 3,
comma 2, decorre il termine previsto dall'articolo 9 del decreto-legge 21 aprile 1995, n.
120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, per la
presentazione, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari.
Decorso tale termine sono inammissibili istanze di ricusazione dei commissari.
Art. 8 - Lavori delle commissioni
1. Ciascuna commissione, insediatasi presso l'universita' in cui si espletano le
procedure di abilitazione, elegge tra i propri componenti il presidente ed il segretario.
Nella prima riunione la commissione definisce, altresi', le modalita' organizzative per
l'espletamento delle procedure di abilitazione, distinte per fascia. Tali determinazioni
sono comunicate entro il termine massimo di due giorni al responsabile del procedimento
individuato ai sensi dell'articolo 5, comma 3, il quale ne assicura la pubblicita' sul
sito dell'universita' per almeno sette giorni prima della successiva riunione della
commissione e per tutta la durata dei lavori. La successiva riunione della commissione
puo' tenersi solo a partire dall'ottavo giorno successivo alla pubblicazione.
2. Espletati gli adempimenti di cui al comma 1, le commissioni accedono per via
telematica alla lista delle domande, all'elenco dei titoli e delle pubblicazioni
scientifiche, nonche' alla relativa documentazione, presentati ai sensi dell'articolo 3,
comma 5. Per garantire la riservatezza dei dati l'accesso avviene tramite codici
di accesso attribuiti e comunicati dal Ministero a ciascuno dei commissari.
3. La commissione nello svolgimento dei lavori puo' avvalersi della facolta' di acquisire
pareri scritti pro veritate da parte di esperti revisori ai sensi dell'articolo 16, comma
3, lettera i), della legge. La facolta' e' esercitata su proposta di uno o piu'
commissari, a maggioranza assoluta dei componenti della commissione.
4. La commissione attribuisce l'abilitazione con motivato giudizio espresso sulla base di
criteri e parametri differenziati per funzioni e per area disciplinare, definiti ai sensi
dell'articolo 4, comma 1, e fondato sulla valutazione analitica dei titoli e delle
pubblicazioni scientifiche presentati da ciascun candidato, previa sintetica
descrizione del contributo individuale alle attivita' di ricerca e sviluppo svolte. L'eventuale
dissenso dal parere pro veritate di cui al comma 3 e' adeguatamente motivato.
5. La commissione delibera a maggioranza dei quattro quinti dei componenti.
6. Le commissioni sono tenute a concludere i propri lavori entro cinque mesi dalla
pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale. Se i lavori non sono conclusi nel
termine di cui al primo periodo, il competente Direttore generale del Ministero assegna un
termine non superiore a sessanta giorni per la conclusione degli stessi. Decorso anche
tale termine, il Direttore generale avvia la procedura di sostituzione della commissione,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e con oneri a carico delle
disponibilita' di bilancio degli atenei, con le modalita' di cui all'articolo 7 e fermi
restando gli atti compiuti ai sensi dell'articolo 6, assegnando un termine non superiore a
tre mesi per la conclusione dei lavori. E' facolta' della nuova commissione, nella prima
riunione successiva alla sostituzione, fare salvi con atto motivato gli atti compiuti
dalla commissione sostituita. Ai membri della Commissione non sono corrisposti compensi,
emolumenti ed indennita'.
7. La commissione si avvale di strumenti telematici di lavoro collegiale. In relazione
alla procedura di abilitazione per ciascuna fascia, sono redatti i verbali delle singole
riunioni contenenti tutti gli atti. I giudizi individuali e collegiali espressi su ciascun
candidato, i pareri pro veritate degli esperti revisori, ove acquisiti, e le eventuali
espressioni di dissenso da essi, nonche' la relazione riassuntiva dei lavori svolti
costituiscono parte integrante e necessaria dei verbali. Entro 15 giorni dalla conclusione
dei lavori, i verbali redatti e sottoscritti dalla commissione sono trasmessi tramite
procedura informatizzata al Ministero.
8. I giudizi individuali espressi dal commissario di cui all'articolo 6, comma 7, e i
pareri pro veritate di cui al comma 3 possono essere resi anche in una lingua comunitaria
diversa dall'italiano.
9. Gli atti relativi alla procedura di abilitazione, i giudizi individuali espressi dal
commissario e i pareri pro veritate sono pubblicati sul sito del Ministero per un periodo
di 120 giorni.
Art. 9 - Disposizioni transitorie e finali
1. In sede di prima applicazione, le procedure per la formazione delle commissioni e
per il conseguimento dell'abilitazione sono avviate, rispettivamente, entro trenta e
novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. Per le procedure di cui al comma 1, e comunque non oltre il 30 giugno 2012, non
e' richiesto il possesso del requisito della positiva valutazione di cui all'articolo 6,
comma 3, ai fini della candidatura a componente delle commissioni.
3. Nella prima tornata delle procedure di abilitazione, e comunque non oltre il 30 giugno
2012, qualora l'ANVUR non abbia provveduto in tempo utile a formare la lista di studiosi
ed esperti in servizio all'estero di cui all'articolo 6, comma 7, in relazione a uno
specifico settore concorsuale, la commissione nazionale, relativamente al settore che ne
risulti privo, e' integralmente composta, secondo le modalita' previste dagli articoli 6 e
7 per l'individuazione dei commissari di cui all'articolo 6, comma 2. Al fine di
assicurare il rispetto della condizione di cui all'articolo 6, comma 9, anche nell'ipotesi
di cui al presente comma, si procede al sorteggio per ciascuno dei settori
scientifico-disciplinari, ricompresi nel settore concorsuale, al quale afferiscono almeno
trenta professori ordinari. Nel caso in cui il numero dei predetti settori
scientifico-disciplinari e' inferiore a cinque, si procede all'integrazione del numero
occorrente mediante sorteggio tra i restanti componenti della lista. Nel caso in cui il
numero dei settori scientifico-disciplinari e' superiore a cinque, si procede al sorteggio
di un componente della lista per ciascuno di essi e, successivamente, al sorteggio di
cinque commissari nell'ambito dei componenti cosi' sorteggiati.
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e' abrogato il
comma 5 dell'articolo 1 della legge 4 novembre 2005, n. 230.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e di farlo osservare. |
ATENEO DI BOLOGNA: NIENTE CONCORSO PER CHIAMATA ABILITATI
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MariaStella Gelmini
ex-ministro università
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In
applicazione legge Gelmini 240/2010
REGOLAMENTO DI BOLOGNA PER LE CHIAMATE,
DENTRO LA LISTA DEGLI ABILITATI, A LISTA APERTA
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Ivano Dionigi
rettore unibo
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NOTA. Come ben risulta dai mass media,
la riforma Gelmini è stata motivata da tre criteri "dichiarati":
1) sottoporre a "valutazione" le Università e i Docenti ;
2) porre fine a "concorsopoli" e soprattutto a "parentoli", dati gli
scandali, finiti sulla stampa;
3) porre fine alla "dilapidazione (parola usata al Senato della Repubblica) del
danaro pubblico" da parte dei professori (inventati posti non necessari,
proliferazione delle lauree e delle sedi universitarie).
In questo servizio, dedicato al punto 2), si mette in evidenza, con
prova documentale, che il problema di concorsopoli è stato risolto abolendo i concorsi,
per cui gli accennati fenomeni "devianti" all'origine della riforma, saranno
senza alcun limite. E risulta che la grande cagnara della ministra è stato solo un
pretesto per abolire i concorsi, anzichè sanarli (pur se qualcosa ha fatto ...).
E' noto, infatti, che, per la selezione dei concorrenti a coprire
i posti, la legge ha suddiviso il procedimento in due fasi:
- per la prima, ha istituito l'esame di abilitazione scientifica nazionale, a
lista aperta, da parte di Commissioni scelte con sorteggio, tra i proff.
Ordinari con determinati requisiti qualitativi.
Questo è stato un passo fondamentale per la civiltà delle selezioni (non
"costringere" le Commissioni a inventare "patenti di cretineria" ai
candidati alla copertura dei posti, per motivarne l'esclusione e darli invece ai propri
allievi e parenti;
- per la seconda, ha istituito la "chiamata" dei candidati in possesso di
abilitazione, da parte delle Università, sulla base di un Regolamento da loro deliberato
liberamente.
Nelle scorse settimane, questo rilievo l'ho letto anche su il
sole-24 ore, vale dire la chiamata non cambia gran che, rispetto a quella tradizionale. Di
concorso rimane solo il fatto che ci potranno essere piu' domande.
Nel caso di Bologna il Regolamento prevede, secondo la
legge, la decisione di assunzione sia presa dal CdA - Consiglio di Amministrazione,
su proposta del Dipartimento.
Il nodo sta nella formazione della Commissione. Il Regolamento dice
semplicemente: "La Commissione è nominata dal rettore, su proposta del
Dipartimento". Non e' prevista una commissione ne' designata ne'
sorteggiata, ne' alcun requisito qualitativo specifico per essere commissario. La proposta
del Dipartimento avviene con votazione interna. |
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TESTO INTEGRALE DEL REGOLAMENTO
Consiglio di Amministrazione 07.06.2011 Pratica 7/1 Allegato n. 1 Pagg. 6 - Integrante
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA CHIAMATA DEI PROFESSORI DI PRIMA E
SECONDA FASCIA
Art. 1 Ambito di operatività.
Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto della Carta Europea dei
ricercatori e del Codice etico dell'Alma Mater Studiorum, la procedura di chiamata dei
professori di prima e seconda fascia.
Per il seguito,
clicca su:
Regolamento
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